Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi (pos. n. 10854). (Seduta del 24 gennaio 2002).

Fatto: constatazione di mancato codice di autoregolamentazione dichiarato idoneo;
Deliberazione: formulazione di provvisoria regolamentazione, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Motivazione: regolamentazione dei servizi minimi essenziali.
La commissione su proposta del prof. Magrini, ha adottato all'unanimita' la seguente delibera:

Premesso
1) che il servizio taxi e' un servizio pubblico essenziale ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui risponde ad esigenze di assoluta necessita' ed urgenza di spostamento di utenti non in grado di usufruire di altri mezzi di trasporto pubblico (delibera del 22 ottobre 1998, n. 98/691);
2) che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di astensione collettiva dal servizio dei taxi ai fini di protesta o di rivendicazione e' contenuta nel Codice di autoregolamentazione per il servizio taxi approvato dal Direttivo nazionale dell'Associazione Confartigianato taxi in data 19 novembre 1998, valutato idoneo dalla commissione con delibera 3 dicembre 1998 n. 98/815;
3) che ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000, allo scopo di disciplinare l'astensione collettiva dalle prestazioni ai fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sui servizi essenziali di cui all'art. 1 della medesima legge, le associazioni o gli organismi di rappresentanza delle categorie interessate debbono adottare codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui al citato art. 1;
4) che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 83/2000, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, qualora i predetti codici di autoregolamentazione non siano stati ancora adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera la provvisoria regolamentazione;
5) che con nota del 7 giugno 2001, prot. n. 5040, la Commissione ha richiesto alle Associazioni Casa, Claai, Cna, Confartigianato Taxi, Uti (Taxi), Lega cooperative ed Anci di fornire tempestivamente informazioni circa lo stato di avanzamento delle procedure necessarie per l'adozione del codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive degli esercenti il servizio taxi conforme a quanto stabilito dall'art. 2-bis della citata legge n. 146/1990, introdotto dalla legge n. 83/2000;
6) che con nota dell'8 giugno 2001, prot. n. 606, la Confartigianato ha risposto ricordando di avere gia' provveduto ad inviare, in data 25 novembre 1998, il codice di autoregolamentazione per il servizio taxi del 19 novembre 1998, citato nel premesso della presente delibera;
7) che, ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000, l'adeguamento della disciplina del settore del servizio taxi sinora vigente, allo scopo di garantire in caso di astensione collettiva il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, della legge n. 146/1990, e' divenuto ormai improrogabile;
8) che in data 24 ottobre 2001 la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera n. 01/111, relativa alla proposta sulle prestazioni indispensabili nel settore del servizio taxi;
9) che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate dalla Confartigianato, con nota del 30 ottobre 2001, prot. n. 1029;
10) che, in particolare, la Confartigianato, con detta nota del 30 ottobre 2001, ha comunicato di approvare le modifiche proposte dalla Commissione al codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive nel servizio taxi del 19 novembre 1998, di cui alla delibera n. 01/111 sopra citata;
11) che con nota del 14 dicembre 2001, prot. n. 11117, la Commissione ha chiesto alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro quindici giorni, il proprio parere in merito alla proposta sulle prestazioni indispensabili nel settore del servizio taxi, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
12) che a tale richiesta ha risposto, nel termine di quindici giorni, con nota del 17 dicembre 2001, prot. n. 356/2001/CP/tt, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori - Adoc, esprimendo parere favorevole. Considerato che, come gia' rilevato nella delibera n. 98/815 del 3 dicembre 1998, il codice di autoregolamentazione del servizio taxi attualmente vigente risulta non idoneo con riferimento ai seguenti punti:
non risultano indicati specificamente i destinatari degli obblighi di preavviso e di comunicazione delle modalita' di sospensione del servizio in caso di astensione collettiva;
e' consentita la revoca dell'astensione collettiva, non motivata dal raggiungimento di accordi con le controparti interessate, fino a ventiquattro ore prima della data della sua prevista effettuazione, con grave nocumento della possibilita', da parte degli utenti, di conoscere con ragionevole anticipo l'effettuazione o meno delle agitazioni annunciate;
la regola dell'intervallo tra astensioni collettive non prevede l'osservazione dell'intervallo stesso nella proclamazione di una successiva astensione da parte di qualsiasi soggetto proclamante, secondo il criterio del cosiddetto intervallo oggettivo, necessario per assicurare una ragionevole continuita' del servizio pubblico in questione;
manca nel codice un richiamo all'apparato sanzionatorio successivamente introdotto dalla legge n. 83/2000. Formula ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2-bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi (e parti in grassetto indicano le modifiche apportate al codice di autoregolamentazione per il servizio taxi del 19 novembre 1998).
Art. 1.
Ambito di intervento
1. Il presente codice di comportamento si applica agli operatori del settore taxi, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni a fini di protesta o di rivendicazione di categoria.
 
Art. 2.
Comunicazione della sospensione del servizio
1. L'astensione dal servizio di taxi deve essere comunicata al sindaco od ai sindaci del o dei comuni interessati con almeno dieci giorni di anticipo.
2. Devono essere contestualmente comunicate alle medesime autorita' le modalita' di articolazione della stessa.
 
Art. 3.
Fasce orarie, intervalli e modalita'
1. Deve essere garantito il servizio di trasporto "sociale" per anziani, portatori di handicap e malati. Allo scopo, le modalita' di attuazione devono essere stabilite, mediante accordi tra operatori raggiunti a livello locale, con il coinvolgimento, eventuale, delle centrali di radio taxi.
2. Le centrali di radio taxi devono garantire la possibilita', agli utenti delle categorie sopra individuate, di richiedere la prestazione del servizio.
3. Deve sempre essere garantito il servizio notturno nelle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 22 alle ore 2;
b) dalle ore 4 alle ore 8.
4. Tra l'effettuazione di un'astensione dal servizio e la proclamazione della successiva, incidente sul medesimo bacino di utenza, devono intercorrere almeno quattro giorni, indipendentemente dal soggetto proclamante.
5. La prima astensione non puo' superare le ventiquattro ore articolate all'interno dei turni di servizio, tenendo conto delle modalita' locali con cui tali turni sono attuati.
6. Le eventuali astensioni relative alla medesima vertenza, successive alla prima, non possono superare la durata complessiva di quarantotto ore.
7. La revoca o la sospensione delle agitazioni devono essere adeguatamente comunicate alle autorita' di cui all'art. 2 almeno cinque giorni prima, salvo che la revoca o la sospensione siano determinate dal raggiungimento di accordi con le controparti interessate ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, o dell'Autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della stessa legge.
8. Le modalita' dell'astensione dal servizio devono essere autoregolate a livello locale mediante l'individuazione concordata tra gli operatori del numero adeguato di mezzi da riservare alla copertura del servizio per i trasporti sociali sopra individuati.
 
Art. 4.
Franchigie
1. Non possono essere effettuate sospensioni del servizio nei seguenti periodi:
a) periodo natalizio, dal giorno 17 dicembre al giorno 7 gennaio;
b) periodo pasquale: le tre giornate che precedono e seguono la Pasqua;
c) periodi concomitanti con grandi esodi legati alle ferie, che vengono individuati nei periodi dal 28 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto e dal 28 agosto al 5 settembre, dal 30 ottobre al 5 di novembre;
d) periodi elettorali nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto.
2. Le agitazioni devono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
 
Art. 5.
S a n z i o n i
1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e la relativa disciplina, le modalita' per l'irrogazione di sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nel presente codice di comportamento possono essere autoregolate a livello locale.

DISPONE la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle Associazioni casa, Claai, Cna, Confartigianato Taxi, Uti (Taxi), Lega cooperative ed Anci.

DISPONE inoltre la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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