Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 2001, n. 486
Regolamento recante disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione di olive da tavola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001, notificata con n. C(2001) 2492, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004;
Vista la precedente decisione 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. 599/2000/CE, concernente la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia per la campagna 2000/2001;
Visto il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla produzione di olive da tavola, in attuazione della richiamata decisione 227/2000/CE;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle decisioni della Comunita' europea in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188, relativi all'istituzione dell'AGEA ed alla soppressione dell'AIMA;
Rilevato che le disposizioni delle sopra citate decisioni comunitarie risultano formalmente e sostanzialmente identiche, salvo consequenziali adattamenti minimi;
Ritenuto di potere confermare anche per le campagne da 2001/2002 a 2003/2004 le disposizioni recate dal richiamato regolamento ministeriale n. 217/2000, intendendosi i richiami alla decisione 227/2000/CE sostituiti con la decisione 2001/658/CE;
Rilevata l'urgenza di assicurare l'applicazione della decisione comunitaria 2001/658/CE sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/2002;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001 e rilevata la intervenuta scadenza del termine del 30 settembre 2001 previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino, della citata decisione 2001/658/CE;
Vista la nota n. H-2577 del 22 novembre 2001, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217, sono estese alla concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola per le campagne di commercializzazione da 2001/2002 a 2003/2004, in attuazione della decisione 2001/658/CE della Commissione del 10 agosto 2001.
2. Le imprese di trasformazione riconosciute ai sensi della decisione 227/2000/CE per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e che intendono continuare ad operare nell'ambito del regime di aiuto di cui al comma 1, comunicano, secondo le stesse modalita' previste dal regolamento ministeriale n. 217/2000, tale intendimento alla competente regione o provincia autonoma di Trento e di Bolzano, precisando eventuali variazioni intervenute rispetto alle condizioni ed ai requisiti previsti dalla decisione 2001/658/CE. Tali variazioni riguardano in particolare la capacita' di trasformazione ed il relativo peso medio delle olive da tavola trasformate, nonche' lo stato dettagliato delle scorte come previsto dall'articolo 4 della decisione 2001/658/CE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 2001/658/CE del
7 agosto 2001 reca disposizioni sulla concessione di un
aiuto alla produzione di olive da tavola in Italia ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 231/16 del 29 agosto 2001.
- La decisione della Commissione n. 2000/227/CE,
concernente la concessione di un aiuto alla produzione di
olive da tavola in Italia, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 71/28 del 18 marzo
2000.
- Il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217,
recante disposizioni applicative del regime di aiuto alla
produzione di olive da tavola e di olio di oliva, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 180 del 3 agosto 2000.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sull'attuazione delle
decisioni della Comunita' europea in materia di politica
agricola comune:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio
decreto, provvedimenti amministrativi direttamente
conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle
decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in
materia di politica comune, agricola e forestale, al fine
di assicurare l'applicazione nel territorio nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5
del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 217:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto detta
disposizioni di coordinamento delle attivita' di
applicazione della decisione (CE) n. 227/2000 della
Commissione del 7 marzo 2000, notificata con n. C(2000)599,
di seguito denominata "decisione , relativa alla
concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola
per la campagna di commercializzazione 2000/2001 ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 136/66
del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive
modificazioni ed integrazioni. Sono altresi' previste norme
in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito
del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio
di oliva di cui al richiamato art. 5 dello stesso
regolamento (CEE) n. 136/66".
"Art. 2 (Riconoscimento delle imprese di trasformazione
delle olive da tavola). - 1. Le domande di riconoscimento
delle imprese di trasformazione delle olive da tavola di
cui all'art. 4 della "decisione comunitaria devono essere
presentate alle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli impianti di
trasformazione. I relativi provvedimenti di riconoscimento
adottati dalle regioni e province autonome sono comunicati,
entro i successivi dieci giorni al competente organismo
pagatore, al Ministero delle politiche agricole e forestali
ed all'Agecontrol S.p.a.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di
trasformazione riconosciute di cui al comma 1 comprende
anche la sigla della provincia nel cui territorio sono
ubicati gli impianti di trasformazione delle olive da
tavola.
3. La contabilita' di magazzino di cui all'art. 4 della
"decisione comunitaria deve essere tenuta mediante uno
specifico registro conforme al modello che sara'
predisposto a cura dell'A.I.M.A. entro dieci giorni
successivi alla pubblicazione del presente decreto,
composto da fogli numerati e preventivamente vidimati dal
competente ufficio regionale o provinciale. L'A.I.M.A.
predisporra' altresi' i moduli della denuncia di
coltivazione e della domanda di aiuto di cui all'art. 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano
al competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del
regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995, alla regione o provincia autonoma territorialmente
competente ed all'Agecontrol i dati e le informazioni di
cui all'art. 6, comma 2, della suddetta decisione
comunitaria entro i termini ivi previsti".
"Art. 3 (Denuncia di coltivazione e domanda di
aiuto). - 1. La denuncia di coltivazione e la domanda di
aiuto, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 7 della
"decisione comunitaria, sono presentate all'organismo
pagatore direttamente o per il tramite delle organizzazioni
di olivicoltori riconosciute nell'ambito del regime
dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva".
"Art. 4 (Erogazione dell'aiuto). - 1. L'organismo
pagatore provvede, anche in forma anticipata, alla
erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di cui
agli articoli 9 e 10 della "decisione comunitaria e tenuto
conto delle risultanze dei controlli svolti dalla
competente regione o provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai
richiamati articoli 9 e 10 sono determinati dall'organismo
pagatore".
"Art. 5 (Comunicazioni). - 1. Ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea di
cui all'art. 11 della "decisione comunitaria, il competente
organismo pagatore comunica al Ministero delle politiche
agricole e forestali:
a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio
equivalenti alla produzione stimata delle olive da tavola
trasformate, nonche' i coefficienti di trasformazione
provvisori di cui all'art. 4;
b) entro il 1 giugno 2002, i quantitativi di olio
d'oliva equivalenti alla produzione effettiva delle olive
da tavola trasformate, nonche' i coefficienti di
trasformazione definitivi di cui all'art. 10 della
"decisione comunitaria".
- Per la decisione della Commissione n. 2001/658/CE del
10 agosto 2001 vedasi nelle note alle premesse.
- Per regolamento ministeriale 21 giugno 2000, vedasi
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 della decisione n. 2001/658/CE
e' il seguente:
"Art. 4. - 1. E' attribuito un numero di riconoscimeno
alle imprese che:
- presentano una domanda di riconoscimento entro il
30 settembre che precede la campagna di commercializzazione
dell'olio di oliva di cui trattasi, accompagnata dalle
informazioni di cui al paragrafo 2 e dagli impegni di cui
al paragrafo 3;
- commercializzano olive da tavola trasformate aventi
eventualmente subito altre lavorazioni;
- dispongono di impianti che permettono la
trasformazione di almeno 50 t di olive all'anno.
2. La domanda di riconoscimento comprende tra l'altro:
- una descrizione degli impianti tecnici di
trasformazione e di immagazzinamento, che ne indichi le
capacita' rispettive;
- una descrizione delle forme di preparazione delle
olive da tavola commercializzate, che indichi per ciascuna
forma il peso medio delle olive da tavola trasformate per
chilogrammo di prodotto preparato;
- lo stato dettagliato delle scorte di olive da
tavola nelle diverse fasi di preparazione e per forma di
preparazione, alla data del 1 settembre che precede la
prima campagna di commercializzazione dell'olio di oliva di
cui trattasi.
3. Ai fini del riconoscimento l'impresa si impegna a:
- prendere in consegna, trattare e immagazzinare
separatamente da una parte le olive da tavola destinate a
beneficiare dell'aiuto e dall'altra quelle provenienti da
Paesi terzi e quelle che non beneficeranno dell'aiuto;
- tenere una contabilita' di magazzino per
l'attivita' relativa alle olive da tavola, legata alla
contabilita' finanziaria, che indichi per ciascun giorno:
a) quantitativi di olive entrati, partita per
partita, precisando il produttore di ciascuna partita;
b) i quantitativi di olive messe in trasformazione
e i quantitativi di olive da tavola, trasformate ai sensi
dell'art. 2, paragrafo 3;
c) i quantitativi di olive da tavola la cui
elaborazione e' terminata;
d) i quantitativi di olive da tavola usciti
dall'impresa per forma di preparazione, precisando i
destinatari;
- fornire al produttore di cui all'art. 2, paragrafo
1 e all'organismo competente i documenti e le informazioni
di cui all'art. 6 alle condizioni ivi indicate;
- sottoporsi a tutti i controlli previsti nell'ambito
del regime contemplato dalla presente decisione.
4. Il riconoscimento e' rifiutato o ritirato
immediatamente qualora l'impresa:
- non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni
stabilite per il riconoscimento, oppure
- sia oggetto di un procedimento giudiziario da parte
delle autorita' competenti a causa di irregolarita' in
relazione al regime previsto dal regolamento n. 136/66/CEE,
oppure
- sia stata oggetto di sanzioni per un'infrazione a
detto regolamento negli ultimi 24 mesi".



 
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 novembre 2001
Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 31
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone