IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2001, con il quale e' stato differito al 28 febbraio 2002 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2002; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' degli enti locali, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2002, apporta modifiche all'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di rispetto del patto di stabilita' per l'anno 2002 per gli enti locali, con rilevanti riflessi sulla predisposizione dei bilanci di previsione; Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Decreta Art. 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 31 marzo 2002. Roma, 27 febbraio 2002 Il Ministro: Scajola |