Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 9 gennaio 2002 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unita' di Casalnuovo, Cremona, direzione generale di Prato, Fontevivo, Pantigliate, Podenzano, Pomezia, San Gillio e Virgilio. (Decreto n. 30675). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della ditta S.r.l. E.T.S., tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, e' autorizzata la corresponsione deltrattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. E.T.S., con sede in Firenze, unita' di: Casalnuovo (Napoli), per un massimo di 100 unita' lavorative; Cremona, per un massimo di 32 unita' lavorative; Direzione generale di Prato, per un massimo di 10 unita' lavorative; Fontevivo (Parma), per un massimo di 40 unita' lavorative, Pantigliate (Milano), per un massimo di 57 unita' lavorative; Podenzano (Piacenza), per un massimo di 34 unita' lavorative; Pomezia (Roma), per un massimo di 62 unita' lavorative; San Gillio (Torino), per un massimo di 95 unita' lavorative; Virgilio (Mantova), per un massimo di 33 unita' lavorative, per il periodo dal 20 novembre 2000 al 19 novembre 2001. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 2000, con decorrenza 20 novembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2002 Il direttore generale: Achille |
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