Gazzetta n. 52 del 2 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 gennaio 2002 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, unita' di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano-Cast. di S. Mil.se - Cernusco sul Naviglio, Napoli, Roma, Taranto, Torino, Trieste e Venezia-Mestre. (Decreto n. 30674). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta; Acquisito il prescritto parere; Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 24 settembre 2001; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: Art. 1. A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 2 gennaio 2002, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unita' di: Ancona, per un massimo di 21 unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di 23 unita' lavorative; Catanzaro, per un massimo di 37 unita' lavorative; Firenze, per un massimo di 51 unita' lavorative; Genova, per un massimo di 33 unita' lavorative; Messina, per un massimo di 1 unita' lavorativa; Milano-Cast. di S. Mil.se-Cernusco sul Naviglio, per un massimo di 101 unita' lavorative; Napoli, per un massimo di 42 unita' lavorative; Roma, per un massimo di 84 unita' lavorative; Taranto, per un massimo di 114 unita' lavorative Torino, per un massimo di 144 unita' lavorative; Trieste, per un massimo di 6 unita' lavorative; Venezia-Mestre, per un massimo di 20 unita' lavorative, per il periodo dal 24 gennaio 2000 al 23 luglio 2000. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 24 gennaio 2000. |
| Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, e' prorogato dal 24 luglio 2000 al 23 gennaio 2001 per le unita' di: Ancona, per un massimo di 15 unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di 30 unita' lavorative; Catanzaro, per un massimo di 30 unita' lavorative; Firenze, per un massimo di 56 unita' lavorative; Genova, per un massimo di 21 unita' lavorative; Messina, per un massimo di 3 unita' lavorative; Milano-Cast. di S. Mil.se-Cernusco sul Naviglio, per un massimo di 66 unita' lavorative; Napoli, per un massimo di 42 unita' lavorative; Roma, per un massimo di 94 unita' lavorative; Taranto, per un massimo di 98 unita' lavorative; Torino, per un massimo di 53 unita' lavorative; Venezia-Mestre, per un massimo di 22 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 2000 con decorrenza 24 luglio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 gennaio 2002 Il direttore generale: Achille |
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