IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie Vista la domanda con la quale il sig. Kadri Ayachi ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi; Ritenuto pertanto di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Decreta: 1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanita' della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Kadri Ayachi, nato a Regueb (Tunisia) il giorno 20 gennaio 1969, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. 2. Il sig. Kadri Ayachi e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente. 3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente, per attivita' di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attivita' di lavoro subordinato per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2002 Il direttore generale: Mastrocola |