Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001

A seguito del parere favorevole espresso sull'ipotesi di contratto dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali dal Comitato di settore in data 8 ottobre 2001, vista la certificazione non positiva dei costi espressa dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2001, vista la nota n. 1826/CL del 13 dicembre 2001 con la quale la Corte dei conti ha ribadito la propria certificazione non positiva non ritenendo a tal fine idonee le integrazioni alla relazione tecnica predisposte dall'ARAN, visto l'invito formulato in data 24 gennaio 2002 dal Comitato di settore a procedere alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza unificata in data 27 settembre 2001 e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNIONCAMERE, il giorno 12 febbraio 2002, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra:

----> Vedere Firme <----

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al biennio economico 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
 
Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL
BIENNIO ECONOMICO 2000-2001.

Art. 1.
Stipendi tabellari
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni-autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area II dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo quadro del 25 novembre 1998, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale stabilito dall'art. 24 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e' incrementato, con decorrenza dal gennaio 2001, di un importo mensile lordo di Euro 187,99 (L. 364.000), per tredici mensilita'.
3. Il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1 settembre 2001 e' rideterminato in Euro 36.151,98 (L. 70.000.000), comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'; tale importo ricomprende:
a) il precedente trattamento tabellare di cui all'art. 24 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999;
b) l'incremento economico derivante dal comma 2;
c) un ulteriore incremento mensile pari a Euro 137,89 (L. 267.000), per tredici mensilita';
d) il valore annuo dell'indennita' integrativa speciale, comprensivo del rateo della tredicesima mensilita', che dalla medesima data cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva;
e) da un importo annuo di Euro 3.356,97 (L. 6.500.000) derivante da una corrispondente riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti.
4. Successivamente all'applicazione del precedente comma 3, lettera e), la determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione continua ad essere effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
5. E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 nonche' la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
6. L'importo di cui alla lettera e) del comma 3 incrementa nuovamente le disponibilita' del fondo di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, relativamente ai posti di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppressi successivamente al 1 settembre 2001.
Art. 2.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'art. 29, comma 4, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e sui contributi di riscatto.
2. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nello stesso art. 1, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 3.
Tredicesima mensilita'
1. Gli enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato una tredicesima mensilita' nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari:
a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art. 1, comma 3, e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) al rateo del maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;
c) al rateo della retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
3. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero ai dirigenti in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni, dell'importo derivante dall'applicazione del comma 2.
5. I ratei della tredicesima, ai sensi del comma 4, non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non e' dovuta al dirigente cessato dal servizio ai sensi dell'art. 21, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 o a seguito dell'adozione nei suoi confronti degli atti previsti dall'art. 27, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del 10 aprile 1996.
6. Per i periodi temporali durante i quali si procede ad una riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita' relativo a tali periodi e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art. 4.
Clausole di salvaguardia
1. Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, la contrattazione decentrata integrativa definisce criteri e modalita' per la disciplina degli effetti economici derivanti dal conferimento del nuovo incarico.
2. Con effetto dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L., all'art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 l'elenco delle materie affidate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e' integrato come segue:
"h) criteri e modalita' per la disciplina degli effetti economici derivante dal conferimento al dirigente di un nuovo incarico, in presenza di processi di riorganizzazione, per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico".
3. La disciplina del comma 1 non trova applicazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione complessiva negativa sull'espletamento del precedente incarico, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, e di passaggio del dirigente ad altro ente per effetto di trasferimento o delega di funzioni od attivita'.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, in alternativa alla garanzia prevista dallo stesso comma, sussistendone le condizioni, il dirigente puo' avvalersi delle dimissioni per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, o richiedere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo le previsioni dell'art. 17 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
Art. 5.
Congedi dei genitori
1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternita' contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facolta' di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto legislativo n. 151/2001, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purche' sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 6.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dirigenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale massima del 10% del personale con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande vengono accolte secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L'ente puo' non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'ente puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al dirigente durante il periodo di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita' previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 20 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, come integrato dall'art. 9 del presente C.C.N.L.
Art. 7.
Congedi per eventi e cause particolari
1. I dirigenti hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art. 4 della legge n. 53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art. 4 della legge n. 53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 18, comma 1, secondo alinea del C.C.N.L. del 10 aprile 1996; la stabile convivenza e' accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dirigente.
3. Resta confermata la disciplina delle assenze retribuite contenuta nell'art. 18 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996.
Art. 8.
Compensi per ferie non godute
1. Il comma 11 dell'art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e' sostituito dal seguente:
"11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo".
2. Allo stesso art. 17 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:
"14. Nei casi di ferie non godute nel rispetto della vigente disciplina contrattuale, l'entita' del compenso sostitutivo da corrispondere al dirigente per ogni giornata e' determinata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione in godimento nonche' la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, e l'eventuale maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996. Per il periodo antecedente alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, sono prese a base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione di posizione in godimento;
15. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui al comma 4, il trattamento economico e' lo stesso previsto per i giorni di ferie".
Art. 9.
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996 e' inserito il seguente comma 1-bis:
"1-bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonche' i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a)".
Art. 10.
Trattamento di trasferta
1. Il comma 12 dell'art. 35 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:
"12. Le trasferte all'estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo con le seguenti modifiche:
l'indennita' di trasferta di cui al comma 2, lettera a), e' aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 7;
i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
Gli enti integrano le percentuali di cui al presente comma in armonia con i criteri stabiliti dalle norme che disciplinano i trattamenti di trasferta all'estero del personale civile delle amministrazioni dello Stato".
Art. 11.
Previdenza complementare
1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu' ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanita', a condizione di reciprocita'.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell'1% dell'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di fine rapporto di lavoro (T.F.R.).
Art. 12.
Patrocinio legale
1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripetera' dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. del 27 febbraio 1997.
Art. 13.
Conciliazione ed arbitrato
1. Ferma restando, in ogni caso, la possibilita' di ricorso giurisdizionale, avverso gli atti applicativi dell'art. 27, commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, il dirigente puo' attivare le procedure di conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 56, 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001, sottoscritto in data 23 gennaio 2001.
2. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita dall'ente o nel caso in cui tale motivazione non sia stata indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, puo' ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del C.C.N.Q. del 23 gennaio 2001, nel rispetto delle modalita', delle procedure e dei termini stabiliti negli articoli 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
3. Ove si pervenga alla conciliazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del C.C.N.Q. del 31 gennaio 2001, e in tale sede l'amministrazione si obblighi a riassumere il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'.
4. Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone a carico dell'amministrazione una indennita' supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilita'.
5. L'indennita' supplementare di cui al comma 4 e' automaticamente aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilita' in corrispondenza del cinquantunesimo anno compiuto;
6 mensilita' in corrispondenza del cinquantesimo e cinquantaduesimo anno compiuto;
5 mensilita' in corrispondenza del quarantanovesimo e cinquantatreeesimo anno compiuto;
4 mensilita' in corrispondenza del quarantottesimo e cinquantaquattresimo anno compiuto;
3 mensilita' in corrispondenza del quarantasettesimo e cinquantacinquesimo anno compiuto;
2 mensilita' in corrispondenza del quarantaseiesimo e cinquantaseiesimo anno compiuto.
6. Nelle mensilita' di cui ai commi 4 e 5 e' ricompresa anche la retribuzione di posizione in godimento del dirigente.
7. In caso di accoglimento del ricorso, l'amministrazione non puo' assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita' riconosciute dal collegio ai sensi dei commi 4 e 5.
8. Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui e' correlata la determinazione dell'indennita' supplementare e con decorrenza dalla pronuncia del collegio, puo' avvalersi della disciplina di cui all'art. 31, comma 10, del C.C.N.L. stipulato il 10 aprile 1996, senza obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilita' risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
Art. 14.
Tutela del dirigente in distacco sindacale
1. Al dirigente che usufruisce dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni compete:
a) lo stipendio tabellare;
b) la retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita;
c) la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco;
d) il maturato economico annuo di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, se attribuito;
e) la retribuzione di risultato nella misura media prevista dal singolo ente.
Art. 15.
Conferma discipline precedenti
1. Nei confronti del personale dirigente degli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianita' viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 3, la nozione di stipendio tabellare ricomprende anche la distinta voce della integrativa speciale.
Art. 16.
Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole del titolo IV del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, relative al trattamento economico, non modificate dal presente contratto di rinnovo.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone