Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 18 dicembre 2001 |
Attuazione dell'art. 69, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la determinazione della misura convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, della legge 26 giugno 1997, n. 196. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed, in particolare, l'art. 9, concernente disposizioni in materia previdenziale; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 69, comma 13, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione di una retribuzione convenzionale in relazione alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito un retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 196 del 1997, in misura inferiore rispetto alla predetta retribuzione convenzionale; Ritenuto di assumere, quale parametro di riferimento per la determinazione della menzionata retribuzione convenzionale, l'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni; Rilevata la necessita' di determinare, in attuazione del disposto di cui all'art. 69, comma 13, della citata legge n. 388 del 2000, la retribuzione convenzionale cui rapportare, nei casi ivi previsti, il versamento volontario da parte dei lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 196 del 1997, della differenza contributiva ai fini delle prestazioni per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
Decreta: Art. 1.
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, della citata legge n. 196 del 1997, in misura inferiore a quella che garantisce, per gli stessi periodi, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, possono, a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione ovvero della citata indennita' di disponibilita' percepite, fino a concorrenza del predetto parametro. Le modalita' del predetto versamento sono rimesse alle determinazioni dell'ente impositore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 2001 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 76 |
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