Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 febbraio 2002
Riconoscimento al sig. Marco Anthony De Campo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL CAPO
del Dipartimento per gli affari di giustizia

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Vista l'istanza del sig. Marco Anthony De Campo, nato a Brisbane (Australia) il 9 maggio 1969, cittadino australiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale australiano di bachelor of engineering (civil), di cui e' in possesso, conseguito presso la "Queensland University of Technology" di Brisbane, Queensland (Australia) in data 8 marzo 1996, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' iscritto presso "The Institution of Engineers, Australia" dal marzo 1997 col grado di "Graduate" e dall'aprile 2001 in qualita' di "Member", come attestato dal relativo certificato;
Preso atto dell'esperienza professionale del richiedente, come documentata in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Sondrio in data 28 gennaio 2000 con validita' fino al 21 gennaio 2001, e successivamente rinnovato in data 13 gennaio 2001 con validita' fino al 21 gennaio 2002, per motivi di dimora;

Decreta:
Art. 1.
Al sig. Marco Anthony De Campo, nato a Brisbane (Australia) il 9 maggio 1969, cittadino australiano, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, com-ma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.
Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 5 febbraio 2002
Il capo del Dipartimento: Tatozzi
 
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