Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA
DECRETO 5 febbraio 2002
Emanazione del regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;
Visto l'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'art. 15, comma 2, del regolamento del personale dell'INFM;
Vista la delibera n. 687/01 del 26 luglio 2001 con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto ha approvato il regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM;
Vista la nota prot. n. 834/01 del 1 agosto 2001 con la quale il suddetto regolamento e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Decreta:
1. L'emanazione del regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation allowance al personale dipendente INFM.
2. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 5 febbraio 2002
Il presidente: Toigo
 
Regolamento per la determinazione del trattamento di expatriation
allowance al personale dipendente INFM

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Scopo e finalita'
Il presente regolamento ha quale scopo prioritario la determinazione dell'expatriation allowance, un trattamento forfettario per la gestione delle spese del personale dipendente INFM che debba effettuare soggiorni all'estero per periodi continuativi superiori ad un mese.
L'INFM, attraverso il presente regolamento, vuole fornire una propria guida operativa con cui apportare una semplificazione delle procedure e delle modalita' che regolano la normale gestione delle spese per viaggi e soggiorni al fine di consentire ed incentivare lo svolgimento di attivita' e/o di esperienze formative all'estero.
L'expatriation allowance e' concepito in modo da essere integralmente sostitutivo del normale trattamento di missione, cosi' come disciplinato dall'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonche' dall'art. 15 del regolamento del personale INFM.
Tale trattamento e' alternativo al congedo di ricerca.
Destinatari del presente regolamento sono le unita' di ricerca, i laboratori e le facilities INFM, i servizi di gestione decentrata INFM e la struttura di coordinamento generale della sede centrale.

Art. 2.

Contenuti
I contenuti del presente regolamento sono:
Descrittivi:
I. il personale fruitore;
II. la determinazione del trattamento di expatriation allowance (E.A.):
a) gli elementi o capitoli di spesa che costituiscono l'E.A.;
b) la parametrazione dei capitoli di spesa in relazione al costo della vita;
c) le modalita' di liquidazione;
d) il trattamento fiscale e contributivo;
III. la tipologia di missione a cui va applicato il trattamento;
IV. il mantenimento del normale trattamento economico.
Procedurali: sono le modalita' specifiche che determinano l'iter da seguire per poter usufruire del suddetto trattamento.
Normativi: riguardano i contenuti dei testi di legge a cui far riferimento.

Titolo II

PERSONALE E INDENNITA'

Art. 3.

Personale fruitore
L'Istituto applica detto trattamento a tutto il personale dipendente INFM con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o con contratto di formazione e lavoro chiamato a svolgere attivita' di ricerca scientifica, di studio o di servizio al di fuori della sede abituale di residenza o di lavoro, in territorio estero presso Istituti o laboratori stranieri nonche' presso Istituzioni internazionali e comunitarie.
L'Istituto assicura a ciascun soggetto chiamato a svolgere le predette attivita' per conto o in collaborazione con l'INFM, il trattamento di E.A. cosi' come definito dal paragrafo sub II, in sostituzione del trattamento di missione regolato dal decreto ministeriale 27 agosto 1998 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante le vigenti norme sulle diarie di missione all'estero.

Art. 4.

Determinazione del trattamento di expatriation allowance
L'E.A. e' un'indennita' forfettaria per il rimborso delle spese di alloggio, di vitto e di missione sostenute dal personale che si rechi in Paesi esteri per un periodo continuativo superiore a un mese.
Per specifica disposizione di legge ed in coerenza con quanto gia' previsto dalla normativa sulle missioni estere di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1998, detto trattamento non puo' eccedere l'importo massimo della diaria estera che deve essere corrisposta al personale inviato in trasferta, determinato, di volta in volta, a seconda del Paese di destinazione e delle diverse fasce di appartenenza.
Detto trattamento, cosi' come il normale trattamento previsto per le missioni estere, non comprende le spese di viaggio e di trasporto che sono liquidate a pie' di lista ossia dietro presentazione di idonei documenti provenienti dal vettore o altri giustificativi.
a) Gli elementi o capitoli di spesa che costituiscono l'E.A. (tabella 1 http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella1.pdf) .
Il trattamento di E.A. e' calcolato con criteri ispirati all'economicita' che tengono conto delle differenze del costo della vita tra il Paese di abituale residenza e il Paese di destinazione. Per la determinazione del trattamento, si fa riferimento a vari elementi o capitoli di spesa che possono essere cosi' elencati:
alloggio (affitto medio mensile per appartamenti o residence e utenze domestiche);
vitto (costo medio di cibi e bevande);
altri beni o servizi di uso corrente (trasporti interni, servizi di pubblica utilita', beni di consumo corrente);
tempo libero e consumazioni fuori casa.
Per ciascuno di questi capitoli di spesa sono stati definiti specifici pacchetti consumo, tenendo conto delle esigenze standard dei lavoratori espatriati e delle loro famiglie, nonche' sulla base di parametri ufficiali riconosciuti a livello internazionale. I pacchetti consumo sono composti da un paniere di beni, identico per tutti i Paesi oggetto di analisi, di cui si evidenzia il prezzo in valuta locale ed in euro che sono cosi' valorizzati (1):
Alloggio: canoni di affitto medi mensili e relative utenze domestiche per appartamenti di 2/3 camere in Estremo Oriente (Tokyo e Singapore), America (New York, Toronto), Europa (Berlino, Parigi, Grenoble, Londra).
Vitto: valore medio giornaliero di cibi e bevande.
Altri beni: valore settimanale medio.
Tempo libero: valore medio mensile.
b) La parametrazione dei capitoli di spesa in relazione al costo della vita (tabella 2 http://www.infm.it./profilo/regolamenti/Regol-Expatr-All-Tabella2.pdf ).
I valori cosi' calcolati sono parametri, sia per quanto riguarda le citta' campione che per quel che attiene ai bisogni ordinari, per determinare il costo della vita nell'arco temporale di trenta giorni per un lavoratore espatriato in quel Paese straniero. Conformemente ai principi ispiratori del presente regolamento, il trattamento di E.A. va calcolato, per ciascun capitolo di spesa e con riferimento ai dati di cui alla tabella 1, in misura percentuale sull'importo totale.
Secondo tale logica si puo' attribuire un peso di 70 (su base 100) agli oneri presunti per l'alloggio, di 20/100 per il vitto, di 5/100 per altri beni o servizi e di 5/100 per il tempo libero e consumazioni fuori casa.
Gli importi cosi' determinati verranno aggiornati con cadenza annuale in funzione degli adeguamenti periodici dettati dalle eventuali variazioni del costo della vita, per ogni area geografica di riferimento.
c) Le modalita' di liquidazione.
Salvo casi particolari, l'importo dell'E.A. puo' essere corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione, in rate mensili da versare posticipatamente al mese di riferimento.
Per soggiorni superiori ad un mese e inferiori a tre, l'importo puo' essere anche erogato in via anticipata in un'unica soluzione.
Per soggiorni superiori a tre mesi, il personale puo' altresi' chiedere un'anticipazione in misura delle spese che deve sostenere nel periodo iniziale del soggiorno.
d) Il trattamento fiscale e contributivo.
L'ammontare del totale dell'E.A., riportato nella tabella 2, e' determinato al netto degli oneri contributivi e fiscali e rappresenta l'importo massimo di riferimento dell'indennita' a seconda delle aree di destinazione.
Tale importo e' proporzionalmente ridotto del 5% o del 10% nel caso la missione sia di durata rispettivamente compresa tra due e tre mesi oppure superiore a tre mesi.
In casi eccezionali e debitamente motivati da esigenze di ricerca, il responsabile dei fondi su cui gravera' il costo del soggiorno estero potra' richiedere un innalzamento degli importi di cui alla tabella 2 in misura non superiore al 10%.
L'E.A. e' assoggettata all'imposizione fiscale e contributiva italiana, come le normali diarie estere giornaliere e quindi l'importo di tale indennita' forfettaria gode di un' esenzione fino alla concorrenza di Euro 77,47 giornalieri, cioe' di un bonus di Euro 2.324,06 mensili (per un mese di trenta giorni).
La quantificazione del costo complessivo dell'E.A. a carico dell'Ente risultera' determinata dalle seguenti voci:
importo mensile richiesto, calcolato per ogni singolo caso se al personale che beneficia del trattamento di E.A. vengano offerti gratuitamente dall'Istituzione ospitante l'alloggio e/o il vitto; in tali casi l'E.A. puo' essere ridotta proporzionalmente ed in misura dell'entita' del servizio offerto;
importo giornaliero, calcolato sulla base dell'importo mensile richiesto/trenta giorni;
(1) Dati del "Cost of living survey" di ECA International Ltd., su Guida al Lavoro de "Il Sole-24Ore".
base imponibile giornaliera, calcolata per la parte eccedente Euro 25,82 dell'importo giornaliero, se sono offerti gratuitamente il vitto e l'alloggio, per la parte eccedente Euro 51,65 dell'importo giornaliero se e' offerto gratuitamente il vitto o l'alloggio, per la parte eccedente Euro 77,47 dell'importo giornaliero se non sono offerti gratuitamente ne' il vitto ne' l'alloggio;
importo dei contributi a carico dell'ente pari al 23,5% della base imponibile giornaliera per l'intera durata della missione.

Art. 5.

Tipologia di missione cui applicare il trattamento di expatriation
allowance
Nel rispetto dei propri fini istituzionali, l'INFM mira a favorire ed incentivare la mobilita' del proprio personale presso Istituzioni estere ed internazionali per lo svolgimento di attivita' di ricerca, studio e servizio.
Le tipologie di missione, a cui si applica l'E.A. sono:
i. ricerca;
ii. formazione, studio ed aggiornamento professionale;
iii. supporto tecnico alla ricerca;
iv. esigenze contingenti e imprevedibili.

Art. 6.

Mantenimento del normale trattamento economico
Il personale mantiene il normale trattamento economico di retribuzione, fatta eccezione per le indennita' di carattere particolare e legate a specifiche modalita' di svolgimento della prestazione mentre permangono a carico dell'Istituto e del personale interessato, nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul predetto trattamento economico ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto ricerca.

Titolo III

PROCEDURA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 7.

Autorizzazione e richiesta del trattamento di expatriation allowance
Lo svolgimento dell'attivita' fuori dalla sede abituale di residenza o di lavoro deve essere sempre preventivamente autorizzata come previsto dall'art. 2 del manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni.
In particolare, e' necessaria una specifica richiesta (modello disponibile all'indirizzo http://www.infm.it/profilo/regolamenti/Richiesta-Expatr-All.pdf) del personale interessato con l'indicazione di:
1) dati anagrafici;
2) la sede di destinazione;
3) data della partenza e del rientro;
4) la motivazione del soggiorno;
5) fondo/progetto - centro di costo;
6) l'entita' dell'importo richiesto;
7) dati richieste rimborso spese di viaggio;
8) la modalita' di liquidazione dell'indennita',
9) eventuale richiesta di anticipo;
10) data della richiesta;
11) firma del richiedente;
12) firma del responsabile che autorizza.
La richiesta e' inoltrata al responsabile scientifico o al responsabile della gestione dei fondi che, in collaborazione con la gestione del personale, definisce l'importo da erogare in funzione delle caratteristiche di ogni singolo soggiorno; la richiesta e' fissata dal responsabile scientifico o dal dirigente responsabile e controfirmata dall'interessato.
L'E.A. e' erogata con disposizione del direttore generale.

Art. 8.

Norme di riferimento
Il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari di seguito indicate:
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 10, comma 3: Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante le vigenti norme sull'importo delle diarie di missione all'estero;
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314: Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8: Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
regolamento del personale INFM Revisione I, approvato con delibera di consiglio direttivo n. 593/00 del 24 febbraio 2000;
manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni INFM, approvato con delibera di consiglio direttivo n. 561/99 del 22-23 luglio 1999.
 
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