Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Monitoraggio sul lavoro interinale presso la Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Premesso che, ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo quadro stipulato in data 9 agosto 2000 tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali, l'ARAN deve procedere ad un monitoraggio del lavoro interinale, presso la Pubblica amministrazione e che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono fornire all'ARAN informazioni sull'andamento a consuntivo dell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata, degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati;
Si comunica a tutte le suddette pubbliche amministrazioni che devono inviare all'ARAN i seguenti dati relativi all'anno 2001:
1) numero dei lavoratori utilizzati;
2) durata del contratto o dei singoli contratti;
3) nome dell'agenzia fornitrice;
4) motivazione del contratto o dei singoli contratti;
5) mansione del lavoratore interinale;
6) categoria o profilo corrispondente alle mansioni;
7) onere complessivo in lire del contratto o dei singoli contratti;
8) se trattasi di onere orario indicare il numero di ore complessivamente lavorate.
I dati devono pervenire entro il 20 marzo 2002 per posta al seguente indirizzo: ARAN - via del Corso n. 476 - 00186 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: orsini@aranagenzia.it
 
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