Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Monitoraggio sul lavoro interinale presso la Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. |
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Premesso che, ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo quadro stipulato in data 9 agosto 2000 tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali, l'ARAN deve procedere ad un monitoraggio del lavoro interinale, presso la Pubblica amministrazione e che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 devono fornire all'ARAN informazioni sull'andamento a consuntivo dell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata, degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati; Si comunica a tutte le suddette pubbliche amministrazioni che devono inviare all'ARAN i seguenti dati relativi all'anno 2001: 1) numero dei lavoratori utilizzati; 2) durata del contratto o dei singoli contratti; 3) nome dell'agenzia fornitrice; 4) motivazione del contratto o dei singoli contratti; 5) mansione del lavoratore interinale; 6) categoria o profilo corrispondente alle mansioni; 7) onere complessivo in lire del contratto o dei singoli contratti; 8) se trattasi di onere orario indicare il numero di ore complessivamente lavorate. I dati devono pervenire entro il 20 marzo 2002 per posta al seguente indirizzo: ARAN - via del Corso n. 476 - 00186 Roma, oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo: orsini@aranagenzia.it |
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