Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE «A. AVOGADRO» |
DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2002 |
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
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IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1998, di istituzione dell'Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 4/2001/3 con la quale si e' approvato il regolamento di accesso ai documenti amministrativi; Vista la nota prot. n. 4815 del 27 luglio 2001 con la quale e' stato richiesto alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, il parere sul sopraccitato regolamento; Considerato che la predetta commissione non ha ad oggi espresso alcun parere in merito; Rilevato che appariva utile acquisire seppur oltre i termini il suddetto parere; Rilevato altresi' che, da comunicazioni informali, non vi e' certezza dei termini in cui la commissione puo' rendere il parere; Visto l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che qualora l'organo consultivo non abbia espresso il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso;
Decreta: 1. E' emanato il regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Il regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Universita'. Vercelli, 5 febbraio 2002 Il rettore: Viano |
| REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Capo I Modalita' di esercizio del diritto di accesso Art. 1.
Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dall'Universita' degli studi del Piemonte Orientale. Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere: a) per ufficio competente l'ufficio dell'amministrazione ovvero la struttura universitaria (facolta' e dipartimento) che ha formato l'atto finale o lo detiene stabilmente; b) per documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati o comunque utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa; c) per accesso informale la visione o estrazione di copia di documenti amministrativi disposta immediatamente dall'Universita' senza l'osservanza di particolari formalita', su istanza anche orale del richiedente; d) per accesso formale la visione o estrazione di copie di documenti amministrativi disposta dall'Universita' con un proprio atto di accoglimento, al termine di un procedimento amministrativo che ha inizio con l'istanza scritta dell'interessato; e) per dati sensibili, ai sensi della legge n. 675/1996, i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale; f) per responsabile del procedimento di accesso il responsabile dell'ufficio dell'amministrazione competente ovvero i direttori di dipartimento e i presidi di facolta'. Il responsabile del procedimento di accesso puo' con atto scritto designare, quale responsabile, altro dipendente tecnico-amministrativo appartenente ad una categoria non inferiore alla D, individuato in base alle specifiche funzioni. Art. 3.
Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso e' riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Sono altresi' riconosciuti come titolari del diritto di accesso le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i comitati portatori di interessi diffusi. 3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti del responsabile del procedimento di accesso. 4. Costituiscono oggetto del diritto di accesso tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'amministrazione, in originale o in copia, con esclusione di quelli indicati dagli articoli 11 e 12 del presente regolamento. 5. A norma del presente regolamento dovranno essere resi disponibili anche gli atti presupposti o comunque connessi al provvedimento finale. Art. 4.
Modalita' di esercizio del diritto di accesso 1. Il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale o formale. 2. Fatta eccezione per le ipotesi, espressamente previste, in cui l'istanza di accesso e' soddisfatta con la pubblicazione, il deposito o altra idonea forma di pubblicita', il diritto di accesso si realizza attraverso l'esame del documento o estrazione di copia. Art. 5.
Accesso informale 1. L'accesso in via informale si esercita mediante richiesta motivata, verbale, rappresentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. La richiesta e' esaminata immediatamente e senza formalita'. Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4, l'istanza di accesso e' accolta con le modalita' di cui all'art. 8. Art. 6.
Procedimento di accesso formale 1. L'accesso formale si realizza quando ne faccia richiesta per iscritto l'interessato o qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta per dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento. 2. La richiesta formale, redatta per iscritto e motivata, e' indirizzata al responsabile del procedimento di accesso. 3. Verificata la legittimazione dell'interessato, la sua identita', la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, il diritto di accesso si esercita con le modalita' di cui all'art. 8. Art. 7.
Contenuto della richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso deve contenere: a) le generalita' dell'istante complete di indirizzo e titolo che giustifichi l'eventuale potere rappresentativo; b) l'indicazione dei documenti oggetto di richiesta di accesso ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione; c) l'indicazione delle modalita' di rilascio della copia: copia semplice o copia autenticata; d) il motivo della richiesta; e) la data e la sottoscrizione nei casi di richiesta scritta. 2. Per la compilazione della richiesta il richiedente utilizza preferibilmente il modello prestampato di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Art. 8.
Modalita' di esercizio del diritto di accesso informale 1. In caso di accesso informale l'ufficio competente redige apposito verbale in duplice copia, sulla base dello schema contenuto nell'allegato 3; in detto verbale devono comunque essere indicati: le generalita' del richiedente e gli estremi del documento identificativo, i riferimenti del documento amministrativo dato in visione oppure in copia e la data. 2. Una copia del predetto verbale, controfirmato dal ricevente, viene rilasciata allo stesso quale ricevuta; l'altra copia viene conservata dall'ufficio. Art. 9.
Modalita' di esercizio del diritto di accesso formale 1. In caso di accesso formale, la richiesta scritta puo' essere presentata direttamente all'ufficio competente oppure puo' essere inviata via posta o via telefax; negli ultimi due casi, alla richiesta va allegata copia di un valido documento di identificazione ed, ove necessario, il documento che giustifica i poteri rappresentativi. 2. A richiesta dell'interessato l'amministrazione e' tenuta a rilasciare ricevuta dell'istanza di accesso formale presentata, anche mediante fotocopia dell'istanza gia' protocollata. 3. L'ufficio competente deve pronunciarsi sull'istanza di accesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa. In caso di mancato rispetto di tale termine, la richiesta si intende rigettata e l'interessato potra' esercitare i rimedi di cui all'art. 11, comma 8, del presente regolamento. 4. Nel caso di richiesta irregolare o incompleta, l'ufficio competente deve darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione (allegato 2). In tal caso i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal ricevimento della domanda regolarizzata. 5. La richiesta formale di accesso presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente; di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato. Art. 10.
Accoglimento della richiesta di accesso 1. L'ufficio competente comunica al richiedente, mediante raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, l'avvenuto accoglimento della richiesta di accesso entro il termine di cui all'art. 9, comma 3. L'atto di accoglimento dell'istanza di accesso, predisposto sulla base degli allegati 4 e 4-bis, contiene: l'indicazione dell'ufficio presso cui prendere visione del documento ed ottenerne copia, gli orari di apertura al pubblico, il termine di sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione entro il quale esercitare il diritto di accesso. Trascorso inutilmente tale termine il richiedente decade dalla facolta' di esercitare l'accesso e deve presentare, se ancora interessato al relativo esercizio, nuova richiesta di accesso. 2. Qualora il documento ha solo in parte carattere riservato, l'accoglimento dell'istanza di accesso puo' essere limitato soltanto ad una parte dello stesso mediante rilascio di un estratto o mascheratura dei dati non conoscibili. Parimenti, l'accoglimento dell'istanza puo' essere limitato ad alcuno dei documenti richiesti, qualora i restanti non siano accessibili. In entrambe le ipotesi l'amministrazione indica le ragioni della limitazione dell'accesso (allegati 5 e 5-bis). 3. La visura dei documenti amministrativi avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore ivi indicate, alla presenza del personale addetto. Il richiedente ha facolta' di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione. E' fatto divieto di spostare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, tracciare segni o alterarli in qualsiasi modo. 4. Il richiedente, o la persona da lui incaricata, puo' farsi accompagnare da altra persona le cui generalita', una volta accertate, vanno trascritte nell'apposito verbale. 5. L'esame dei documenti amministrativi e' gratuito. Il richiedente, o il di lui delegato, puo' ottenere copie, anche non autenticate, dei documenti ottenuti in accesso, previo rimborso delle spese di riproduzione e di spedizione nella misura indicata nel tariffario allegato al presente regolamento (allegato A) e periodicamente aggiornate. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo. Qualora l'invio della documentazione avvenga per corrispondenza o via telefax, lo stesso deve essere preceduto dal ricevimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, nella misura indicata dall'amministrazione nell'atto di accoglimento comunicato all'istante. 6. In caso di accesso a documenti che comporti estrazione di copie, ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informativi, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potra' essere rilasciata sugli appositi supporti. 7. L'esercizio del diritto di accesso e' documentato in apposito verbale redatto secondo lo schema di cui all'allegato 3. 8. Presso ogni ufficio e struttura responsabile del procedimento di accesso e' istituito un archivio delle istanze presentate contenenti tutti i dati ad esse relative. Annualmente gli uffici e le strutture comunicano all'ufficio del direttore amministrativo, che ne cura la conservazione, l'elenco dei procedimenti di accesso accolti, differiti e negati.
Capo II Casi di esclusione e di differimento Art. 11.
Documenti sottratti al diritto di accesso 1. Sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241/1990 e art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, al fine di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone, gruppi ed imprese e nell'osservanza dei limiti posti dalla legge n. 675/1996, se richiesti da terzi, i seguenti documenti: a) documentazione relativa alla carriera (note di qualifica, giudizi, ecc.) al trattamento economico individuale, alla vita privata e alla situazione patrimoniale (cessione di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, polizze di assicurazione vita, cessioni sul quinto dello stipendio, ecc.) del personale in servizio e in quiescenza (docente e tecnico-amministrativo), dei collaboratori professionali, nonche' dei soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni, gruppi, imprese, associazioni che a vario titolo intrattengono rapporti con la stessa; b) documenti relativi alla situazione personale, patrimoniale (pagamento di tasse e contributi, reddito familiare, ecc), all'attivita' di frequenza alle strutture universitarie (biblioteche, mense, impianti sportivi), alla decadenza dagli esami, ad eventuali sanzioni disciplinari di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione, tirocinanti ed altri soggetti che svolgono attivita' di studio e di ricerca presso l'Ateneo; c) documenti contenenti dati qualificabili come sensibili ai sensi della legge n. 675/1996, salvo che il titolare degli stessi esprima per iscritto il proprio consenso alla relativa comunicazione; d) documenti in possesso dell'amministrazione relativi allo svolgimento da parte dei propri dipendenti di attivita' professionale medico-sanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale; e) documenti relativi ad attivita' di studio, ricerca e consulenza svolte ai sensi del regolamento di Ateneo delle prestazioni per conto terzi, su commissione di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private. 2. E' in ogni caso garantita la visione dei documenti elencati al comma precedente quando la conoscenza degli stessi sia necessaria al richiedente per curare o per difendere i propri interessi giuridici; tale valutazione e' compiuta dall'amministrazione che valuta se l'istante abbia "necessita'" di accedere a tali dati e che l'accesso sia finalizzato alla tutela di un interesse giuridico. L'avvio del procedimento di accesso e' comunicato al titolare del diritto alla riservatezza. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 135/1999, l'accesso ai dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute di terzi e' consentito quando il diritto dell'istante da far valere in sede giurisdizionale e' di rango almeno pari a quello del soggetto titolare del diritto alla riservatezza; anche tale valutazione e' fatta oggetto di un giudizio discrezionale dell'amministrazione. 4. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso quando sono suscettibili di arrecare un pregiudizio concreto all'interesse tutelato: a) i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione si trova per varie ragioni a detenere stabilmente; b) i documenti la cui divulgazione possa arrecare danno alla sicurezza e difesa nazionale, alla sovranita' nazionale nell'ambito delle relazioni internazionali, nonche' possa ostacolare l'adozione da parte delle amministrazioni competenti di decisioni in tema di politica monetaria e valutaria o di ordine pubblico; c) i documenti relativi ad atti oggetto di consulenza o di controversia giudiziale; d) documenti e i libri contabili ad eccezione dei bilanci approvati con delibera dei competenti organi amministrativi; e) i documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione e delle strutture universitarie; f) i documenti di terzi ottenuti dall'Universita' da cui possano emergere notizie utili a svelare situazioni e condizioni tutelate; g) tutti gli altri documenti per i quali l'accesso va escluso in forza di una specifica disposizione normativa (normativa sul diritto di autore, di invenzione, ecc.). 5. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 6. L'esclusione e' disposta qualora l'esibizione del documento e' idonea ad arrecare un pregiudizio concreto all'interesse tutelato. 7. Nei casi in cui l'accesso sia negato, l'organo competente emana entro il termine di cui all'art. 9, comma 3, provvedimento motivato di non accoglimento della richiesta di accesso. Tale provvedimento, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato 6, e' comunicato al destinatario dal responsabile del procedimento di accesso. 8. Contro le determinazioni amministrative in tema di accesso, l'istante ha facolta' di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; in alternativa a tale rimedio puo' chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della decisione al difensore civico competente. 9. Le decisioni di negazione o differimento del diritto di accesso assunte dall'amministrazione devono riportare integralmente il disposto del comma precedente. Art. 12.
Casi di differimento del diritto di accesso 1. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente indicato per ciascuna di esse: a) per i documenti relativi a procedure concorsuali o ad altre procedure di accesso all'impiego, l'accesso e' differito fino alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, salvo che si tratti di elaborati propri del titolare dell'interesse. L'accesso agli elaborati degli altri candidati e' consentito anche prima dell'approvazione della graduatoria qualora non sia di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. Non e' comunque consentito l'accesso ai documenti contenenti test psico-attitudinali di terzi; b) per i documenti relativi ai procedimenti di inquadramento, di avanzamento e di passaggio alle qualifiche superiori, l'accesso e' differito fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti; c) per i documenti relativi ai procedimenti per la fornitura di beni e servizi, nonche' per l'appalto di lavori, l'esercizio del diritto di accesso e' differito fino all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti endoprocedimentali; d) per i documenti relativi all'istruzione di ricorsi amministrativi, procedimenti disciplinari, alle azioni di responsabilita' davanti alla Corte dei conti, a procedimenti penali nonche' ad ispezioni ad essi preliminari l'accesso e' differito fino all'emanazione del provvedimento finale quando vi sia necessita' di tutelare la riservatezza di altri soggetti. 2. E' fatta comunque salva la possibilita' per gli istanti di visionare gli atti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici. 3. Entro i termini di cui all'art. 9, comma 3, del presente regolamento l'organo competente emana provvedimento motivato, comunicato all'istante, con il quale differisce l'accesso per la durata fissata ai sensi dei commi precedenti. Il provvedimento e' redatto secondo lo schema di cui all'allegato 7 del presente regolamento.
Capo III Norme diverse Art. 13.
Richieste di accesso da parte di strutture dell'Universita' 1. Ai sensi dei precedenti articoli non sono considerati terzi le strutture dell'universita' interessate al procedimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni di ufficio vengono a conoscenza di documenti per i quali non e' consentito l'accesso in via generale sono tenuti al segreto d'ufficio. Art. 14.
Curricula studiorum di laureati 1. L'accesso ai curricula studiorum di laureati e' consentito al fine di agevolarne l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero.
Capo IV Norme finali Art. 15.
Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Art. 16.
Modifiche del presente regolamento 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, con cadenza biennale, l'Universita' ne verifica lo stato di attuazione e se necessario vi apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modifiche opportune. 2. Il rettore e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, pubblicato all'albo ufficiale dell'Universita', le necessarie modificazioni ed integrazioni al tariffario allegato al presente regolamento. Di tali integrazioni e modifiche e' data comunicazione al consiglio di amministrazione. Art. 17.
Entrata in vigore e pubblicita' 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Universita'. Il decreto rettorale di emanazione del regolamento e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. Art. 18.
Parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 1. Il presente regolamento sara' inviato, per acquisirne il parere, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Allegato A
DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 e dell'art. 9, comma 5, del presente regolamento le spese sostenute dall'Universita' degli studi del Piemonte Orientale per il rilascio della documentazione relativa all'esercizio del diritto di accesso sono rimborsate dal richiedente nella misura sotto indicata. Rimborso spese di riproduzione. Il rimborso delle spese di riproduzione e' dovuto qualora l'importo complessivo sia pari o maggiore a L. 10.000, tenuto conto che i costi per le singole copie, comprensivi di I.V.A., sono i seguenti: costo unitario per facciata avente formato A4: L. 100; costo unitario per facciata avente formato A3: L. 200; costo per metro quadro delle tavole grafiche riprodotte con eliocopie: L. 4.300; costo unitario della riproduzione a colori in formato A4 delle tavole grafiche: L. 2.500; costo unitario della riproduzione a colori in formato A3 delle tavole grafiche: L. 5.000; costo per metro lineare delle stampe in bianco e nero di tavole grafiche ottenute mediante l'impiego di plotter H30: L. 3.600 - H60: L. 6.000 - H90: L. 8.400. Versamento imposta di bollo. Qualora l'istante richieda che la copia rilasciata sia autenticata dovra' corrispondere all'amministrazione l'importo necessario ad assolvere agli obblighi in tema di imposta di bollo previsti dalla normativa vigente. Spese di spedizione. Le spese di spedizione sono quelle determinate dal servizio postale di Stato. Gli importi dovuti vanno versati dal richiedente sul conto corrente bancario intestato all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: "rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi". |
| Allegato 1
Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax
All'Universita' degli studi del Piemonte Orientale
Ufficio ..... Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ....., il ....................... residente in .....via ....., tel. ....................... in qualita' di (specificare i poteri rappresentativi) ..... ..... come da allegato
Chiede F di prendere visione; F prendere in esame, con il rilascio di copia semplice; F di prendere in esame, con il rilascio di copia autenticata, i sottoindicati documenti amministrativi: ................... ................... per le seguenti motivazioni (specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta): ................... ................... Chiede altresi' che la documentazione richiesta sia spedita a mezzo telefax o a mezzo posta al seguente indirizzo (da compilare solo nel caso di impossibilita' di recarsi, anche tramite delegato, presso l'ufficio responsabile dell'accesso) ..........previo pagamento della somma, se dovuta, per rimborso spese. Si allega fotocopia di valido documento di identificazione. Data, ..... Il richiedente ................
.....................
Tutela della privacy I dati raccolti saranno utilizzati dall'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, titolare del trattamento, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela della riservatezza. |
| Allegato 2
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax Al richiedente .......................
Oggetto: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Domanda irregolare o incompleta. L'istanza di accesso da Lei presentata in data .....risulta irregolare e/o incompleta per i seguenti motivi: ........................ ........................ Nell'invitarla a regolarizzare la richiesta di cui sopra, si rammenta che il termine entro il quale questa amministrazione dovra' provvedere decorre dalla presentazione della domanda regolare e completa. Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................ |
| Allegato 3 Verbale di accesso In data ..... si e' presentato presso questo ufficio il sig. .....nato a ..... il ..................... residente in ..... via ..................... .......................... documento di identita' n. .....nella qualita' di rappresentante (specificare gli eventuali poteri rappresentativi) come da documenti allegati, il quale ha richiesto (nel caso di accesso formale, con istanza scritta allegata al presente verbale) di esercitare il diritto di accesso ai seguenti documenti: ...................... per le seguenti ragioni (indicare l'interesse perseguito con l'istanza di accesso): ..... ...................... I predetti documenti sono stati: F dati in visione; F estratti in copia semplice/autenticata, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo determinato ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi adottato da questo Ateneo. Data, ..... Il richiedente .......................... Il responsabile del procedimento ................................ |
| Allegato 4
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax Al richiedente ..............
Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Si dispone l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ............. in data .................................... Si informa che i documenti possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirati da Lei o da altra persona da Lei delegata (*) presso questo Ufficio/Struttura, dal lunedi' al venerdi', dalle ore ..... alle ore ....., entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della presente comunicazione. L'inutile decorso del termine sopraindicato si intendera' come rinuncia alla richiesta stessa. E' consentito prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano. Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e' dovuta la somma di L. ..... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sara' corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 -CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: "rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi". La documentazione richiesta sara' resa disponibile dietro esibizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. ....., fax ....., e-mail .....). Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................ (*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, puo' essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega e di valido documento di riconoscimento. |
| Allegato 4-bis
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o telefax Al richiedente ...............
Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (da inoltrare via posta o telefax).
Si dispone l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ..... in data .................................... Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e' dovuta la somma di L. ..... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sara' corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: "rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi". La documentazione richiesta sara' inviata all'indirizzo indicato nell'istanza previa acquisizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. ....., fax ....., e-mail .....). Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................ |
| Allegato 5
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax
Al richiedente ................
Oggetto: Accoglimento parziale della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ............. in data ....., puo' essere accolta limitatamente ai seguenti documenti: ..... ..... in quanto (si indicano le ragioni dell'accoglimento parziale) .......... I documenti accessibili possono essere visionati e le copie eventualmente richieste possono essere ritirati da Lei o da altra persona da Lei delegata (*) presso questo ufficio/struttura, dal lunedi' al venerdi', dalle ore ..... alle ore ....., entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della presente comunicazione. L'inutile decorso del termine sopraindicato si intendera' come rinuncia alla richiesta stessa. E' consentito prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano. Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e' dovuta la somma di L. ..... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sara' corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: "rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi". La documentazione richiesta sara' inviata dietro esibizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. ....., fax ....., e-mail ....). Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................. (*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, puo' essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega e di valido documento di riconoscimento. |
| Allegato 5-bis
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o telefax Al richiedente ...............
Oggetto: Accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi (da inoltrare via posta o telefax).
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ............. in data ....., puo' essere accolta limitatamente ai seguenti documenti: ..... ..... in quanto (si indicano le ragioni dell'accoglimento parziale) ......................... Ai sensi del tariffario allegato al regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e' dovuta la somma di L. ..... a titolo di rimborso spese (si indicano il tipo di spese che l'amministrazione deve sostenere per consentire l'accesso). Tale somma sara' corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all'Universita' degli studi del Piemonte Orientale, aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo Imi di Torino - Filiale di Vercelli n. ABI 01025 - CAB 10000 - c/c 305874, indicando la seguente causale: "rimborso spese per accesso ai documenti amministrativi". La documentazione richiesta sara' inviata all'indirizzo indicato nell'istanza previa acquisizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. ....., fax ....., e-mail .....). Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................ |
| Allegato 6
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax
Al richiedente ..............
Oggetto: Non accoglimento della richiesta di accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ...... in data ..... non e' accolta per i seguenti motivi: .................................. L'istante ha facolta' di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o, in alternativa, puo' chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della presente determinazione al difensore civico competente. Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento ................................. |
| Allegato 7
Prot. n. ......... del ..... Raccomandata a.r. o raccomandata a mano o telefax
Al richiedente ................... Oggetto: Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n. ............. in data .....e' accolta ed e' differita per i seguenti motivi: ............................................ L'Universita' avra' cura di comunicare il termine a decorrere del quale potra' essere esercitato il diritto di accesso. L'istante ha facolta' di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o, in alternativa, puo' chiedere, entro lo stesso termine, il riesame della presente determinazione al difensore civico competente. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione (tel. ....., fax ....., e-mail .....). Distinti saluti. Data, ..... Il responsabile del procedimento .................................. |
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