Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 gennaio 2002 |
Approvazione del programma per crisi aziendale della ditta S.r.l. Tubisud Italia, unita' di Luogosano. (Decreto n. 30655). |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista la delibera C.I.P.I. adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati stabiliti i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, successivamente modificati ed integrati dalla delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994; Visto il decreto ministeriale n. 22480 del 21 marzo 1997, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - condividendo il parere negativo formulato dal comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - non ha approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della sopra richiamata legge n. 223/1991, il programma per crisi aziendale, per il periodo decorrente dall'8 luglio 1996, presentato dalla S.r.l. Tubisud Italia, con sede in Napoli ed unita' di Luogosano (Avellino), non risultando sussistere, nella fattispecie, i requisiti di cui ai punti 1.1 e 1.2 della citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994; Vista l'istanza in data 9 maggio 1997, con la quale la suddetta societa', invocando la natura eccezionale ed imprevedibile dei fattori originanti la crisi aziendale - e cioe', in particolare, la rescissione unilaterale da parte del nuovo azionista della Sidercomit Centro Meridionale - S.C.M. del contratto con la T.S.I., che privava tale ultima societa' dell'unico strumento di vendita di cui disponeva, chiedeva il riesame del programma di crisi non approvato; Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, proposto dalla S.r.l. Tubisud Italia in data 4 giugno 1997, per l'annullamento del sopra indicato decreto n. 22480 del 1997, a seguito del quale l'amministrazione ha interrotto l'iter istruttorio per la definizione della istanza di riesame, in ossequio a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 17 del 16 febbraio 1996, laddove la stessa stabilisce che la via giurisdizionale prevale sulla richiesta di revisione amministrativa; Vista la sentenza n. 464 del 1999 del citato T.A.R. per la Campania, favorevole all'amministrazione, sul ricorso summenzionato; Visto il ricorso in appello n. 5520 del 1999, proposto dalla medesima societa' per l'annullamento della sentenza n. 464/1999 del T.A.R per la Campania; Vista la decisione n. 5435 del 5 giugno 2001, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, ha accolto il predetto ricorso in appello, e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza del T.A.R. per la Campania ed in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento reiettivo del 21 marzo 1997 salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Considerato che nella predetta decisione il Consiglio di Stato ha motivato l'accoglimento dell'appello della societa' ricorrente per il fatto che il diniego impugnato, cosi come argomentato, non da' ragione dei motivi per i quali, pur dandosi atto dallo stesso comitato tecnico del verificarsi repentino di una causa di crisi per l'azienda richiedente non si e' ritenuto che la stessa potesse farsi rientrare fra le ipotesi nelle quali era da considerarsi recessiva, alla stregua del comma 3 della deliberazione CIPE del 1994, la rilevazione di un andamento di tipo involutivo manifestatosi nell'arco temporale nel biennio precedente; Viste, altresi', le note del servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro di Avellino, rispettivamente datate 28 maggio 1997 e 15 luglio 1997, che - in relazione all'istanza di riesame del 9 maggio 1997 - confermano la imprevedibilita' dell'evento all'origine della crisi aziendale e le conseguenti gravi ripercussioni sull'assetto economico della societa' e riferiscono in ordine al rientro in di tutto il personale sospeso in CIGS alla data del 9 maggio 1997; Ritenuto, pertanto, che la fattispecie aziendale rientri nella previsione di cui alla gia' richiamata delibera CIPE del 18 ottobre 1994, secondo la quale eventi di natura eccezionale ed imprevedibile, esterni alla gestione aziendale, possono essere presi in considerazione nel caso in cui siano direttamente incidenti sugli elementi considerati ai punti 1.1 e 1.2, sempre che siano predisposti gli adempimenti di cui ai punti 1.3 e 1.4 della stessa deliberazione; Ritenuto, quindi, di dover ottemperare alla decisione n. 5435/2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione sesta; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed in ottemperanza alla decisione n. 5435/2001 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione sesta, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 8 luglio 1996 al 9 maggio 1997 della ditta S.r.l. Tubisud Italia, con sede in Napoli, unita' di Luogosano (Avellino). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 gennaio 2002 Il Ministro: Maroni |
|
|
|