Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 22 gennaio 2002 |
Nomina del commissario governativo della societa' cooperativa "Panda", in Barletta. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001; Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577; Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Considerato che con verbale di accertamento del 17 marzo 2000 l'ispettore ministeriale ha rilevato che la cooperativa "Panda", sebbene formalmente diffidata, non ha eliminato alcuna delle irregolarita' riscontrate con precedente ispezione ordinaria del 2 settembre 1998, ne' ha provveduto al rinnovo degli organi gestionali il cui mandato risulta ormai scaduto; Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Ritenuto che le gravi irregolarita' riscontrate costituiscono presupposto per il commissariamento dell'ente; Decreta:
Art. 1.
Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della societa' cooperativa "Panda", con sede in Barletta (Bari), costituita in data 23 gennaio 1980 a rogito notaio dott. Rodolfo Manno di Barletta. |
| Art. 2.
Il dott. Donato Sciannameo, domiciliato a Bari, via Michele Mitolo, 11, e' nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa. |
| Art. 3.
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente. |
| Art. 4.
Il compenso dovuto al commissario governativo sara' a carico del bilancio della cooperativa e sara' determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1993. Avverso il presente decreto e' proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Roma, 22 gennaio 2002 p. Il Ministro: Galati |
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