Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2002 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2002, n. 14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1000):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Lunardi) il 29 dicembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici)
e 13a (Territorio), in sede referente, l'11 gennaio 2002
con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 16 gennaio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite il 23 e 24 gennaio
2002.
Esaminato in aula il 29 gennaio 2002 e approvato il 30
gennaio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2237):
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 31 gennaio 2002 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V, VI, e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 6 e 7
febbraio 2002.
Esaminato in aula l'11 febbraio 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 14 febbraio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1000/B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 15 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 20 febbraio 2002.
Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 2002

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Avvertenza:

Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
301 del 29 dicembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 59.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450

All'articolo 1:
e' inserita la seguente rubrica: "(Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)";
al comma 1, le parole: "e' differita" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogata".
All'articolo 2:
e' inserita la seguente rubrica: "(Proroga del termine della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di trasporto aereo nazionali di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale, cosi' determinato:
a) gestori di linee aeree:
1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal 1º febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio;
3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato;
b) gestori di servizi aeroportuali:
1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale;
c) esercenti attivita' di cargo: la copertura di attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto stabilito per il mese di gennaio 2002.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di attivazione della garanzia e della corresponsione dei premi".
All'articolo 3 e' inserita la seguente rubrica: "(Entrata in vigore)".
 
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