Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 20 dicembre 2001
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta legge n. 353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;
Considerato che il Consiglio dei Ministri si e' pronunciato, in via preliminare, in data 16 luglio 2001;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;
Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo provvedimento e' attualmente in corso di elaborazione;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;
Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n. 353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;

Emana

le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Premessa.

La nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio piu' adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualita' dalla vita) sia quello di promuovere e incentivare le attivita' di previsione e di prevenzione, anziche' privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi.
Le innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.
L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale addetto, cosi' come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere piu' efficaci le azioni di salvaguardia.
Il modello organizzativo che si delinea - anche tecnologicamente avanzato in virtu' dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione del comportamento del fuoco - deve prevedere altresi' un'azione di coordinamento tra le varie realta' interessate (amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunita' montane, volontariato) affinche' l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate.
Le regioni promuovono, nelle forme ritenute piu' opportune (Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonche' di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere.
La programmazione e la pianificazione delle attivita', in questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: cio', tra l'altro, comporta la possibilita' di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attivita' di emergenza verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio.
Un'accurata e costante attivita' di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi. Le medesime unita', invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attivita' di controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione delle fiamme.
I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale che opportunamente informato e formato potra' creare le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio.
Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realta' territoriali, affinche' le finalita' della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati.
Per "regioni" si intendono quelle a statuto ordinario e speciale nonche' le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi Corpi forestali.
Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i piu' ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli statuti di autonomia.
Le presenti linee guida esprimono altresi' indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione nonche' dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di protezione civile e di emergenza.
Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti nell'applicazione della legge n. 353/2000.

2. Schema del piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facolta' di organizzare, nel modo che ritengono piu' confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente.
I. Parte generale:
1. descrizione del territorio;
2. banche dati;
3. cartografia di base;
4. supporti informatici;
5. analisi storica dei dati AIB;
6. obiettivi prioritari da difendere;
7. modello organizzativo.
II. Previsione:
8. Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;
9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate a mezzo di apposita cartografia tematica;
10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali;
12. Gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica;
13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.
III. Prevenzione:
14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000;
15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato rischio;
17. Le esigenze formative e la relativa programmazione;
18. Le attivita' informative.
IV. Lotta attiva:
19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento;
21. Sale operative unificate permanenti (SOUP);
22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti;
V. Sezione aree naturali protette regionale.
VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
VII. Previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano stesso.

3. Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

I. Parte generale:
1. Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito territoriale regionale con la specificazione delle zone boscate, arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da difendere.
2. Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare con cadenza annuale una base dati relativa a:
gli incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN del CFS; comuni, comunita' montane ed enti gestori delle aree protette, VVF); per quanto attiene la procedura per l'archiviazione dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del Ministero delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverra' a titolo gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a trasmettere i propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile. Le regioni che abbiano gia' una propria procedura di archiviazione ed elaborazione dei fogli notizie incendi boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo comunque al Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati compatibili con le finalita' previste;
le reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione;
gli interventi infrastrutturali e selvicolturali gia' effettuati;
mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati;
le informazioni relative alle squadre di personale addetto alle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva dislocate sul territorio (centro operativo e ambito territoriale di pertinenza; individuazione responsabile; nominativi, numeri telefonici, turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e settori di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.);
le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle informazioni richiede, ovviamente, che dette banche dati siano opportunamente e adeguatamente georeferenziate.
3. Cartografia di base. Dovra' essere predisposta una serie di carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno:
a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri operativi, la dislocazione delle squadre (e relativi ambiti di pertinenza) e mappa degli obiettivi da difendere con l'indicazione delle priorita';
b) aree percorse dal fuoco;
c) vegetazione;
d) uso del suolo;
e) viabilita' e punti di approvvigionamento idrici.
La scala dei vari elaborati sara' opportunamente scelta in base alle esigenze riscontrate da ogni regione e al livello di precisione dei dati; trattandosi comunque di un livello geografico alquanto vasto, potrebbe essere opportuno anche un livello comunale o subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse la possibilita', sarebbe utile comunque scegliere scale di livello piu' dettagliato; in ogni caso e' preferibile non scendere, per gli elaborati derivati, al di sotto della scala 1:50000.
4. Supporti informatici. E' opportuno che vengano descritti i sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle banche dati e della cartografia.
5. Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e l'analisi dei dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi, in ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, e' funzionale alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e alla definizione di strategie organizzative e operative finalizzate al conseguimento di migliori risultati.
6. Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di lotta contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei danni economici e alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio ambientale e socio-culturale nonche' alla conservazione del bene inteso come elemento indispensabile della qualita' della vita.
La definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di priorita' di supporto all'attivita' decisionale nella fase dell'attivazione dell'intervento di difesa e di contrasto agli incendi.
Per la determinazione degli obiettivi prioritari sono da considerare quali elementi di valutazione:
a) presenza antropica (strutture abitative, industriali, commerciali, turistiche);
b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette;
c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai punti a) e b);
d) rimboschimenti di giovane eta' e/o boschi di conifere;
e) difficile accessibilita' da terra verso le aree di cui ai punti precedenti.
Le regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile l'elenco degli obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene conto per stabilire la priorita' dell'invio dei mezzi aerei AIB.
7. Modello organizzativo. Nel piano dovra' essere sinteticamente descritto il modello organizzativo con le indicazioni delle strutture e delle forze utilizzate, nonche' gli eventuali accordi che la regione promuove con le amministrazioni pubbliche e private ai fini dell'attuazione delle varie fasi del piano.
II. Previsione:
8. Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio.
Per fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alte temperature, siccita', ventosita', bassa umidita' relativa, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie piu' o meno infiammabili e/o combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco, ecc.).
Per cause determinanti si intendono gli aspetti che in una situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo all'immediato sviluppo e alla propagazione del fuoco.
Le cause determinanti dovranno essere distinte in conformita' al regolamento CEE n. 804/94 relativo all'attuazione di un sistema comunitario di informazione sugli incendi di foresta denominato "Base comune minima d'informazioni sugli incendi di foresta" che classifica l'origine presunta di ciascun incendio secondo le quattro categorie di seguito riportate:
incendio di origine ignota;
incendio di origine naturale;
incendio di origine colposa;
incendio di origine dolosa.
9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia.
Il piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove disponibili, i rilievi realizzati dai comuni per l'apposizione del regime vincolistico previsto per le aree percorse dal fuoco dall'art. l0 della legge n. 353/2000), preferibilmente riportata e archiviata in formato digitale.
Le procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere modificate alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche satellitari prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 353/2000, alla quale le regioni sono chiamate a concorrere per la validazione dei dati.
La relazione delle aree percorse dal fuoco con il data-base territoriale puo' utilizzare il Sistema informativo della montagna (SIM) del Corpo forestale dello Stato (CFS), gia' attivo come sportello unico per l'utenza della montagna presso tutte le regioni, le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunita' montane, gli enti parco e alcuni comuni.
Il SIM - fornito a titolo gratuito dal CFS -- registrerebbe cosi' i territori interessati dall'apposizione del regime vincolistico e consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da parte del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta.
10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti.
La valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse formazioni forestali, vale a dire la loro propensione a essere percorse piu' o meno facilmente dal fuoco, deve tenere conto delle caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle geomorfologiche e meteoclimatiche nonche' del fattore antropico nelle accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della viabilita' e del livello socio-economico della zona.
Pertanto, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista del rischio di incendio boschivo sara' data dalla sovrapposizione, opportunamente ponderata, delle informazioni relative: all'estensione delle aree boscate, alla tipologia vegetazionale, alle condizioni d'uso e allo stato di conservazione del bosco, alla presenza di zone di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densita' della popolazione, ai flussi turistici, alla rete viaria, ai centri abitati, alle aree oggetto di contenzioso tra pubblico e privato, alle caratteristiche orografiche, all'esposizione e alle pendenze dei versanti, alle caratteristiche climatiche e meteorologiche. I dati potranno anche essere rilevati integrando le diverse metodologie esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra), che permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso grado di risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno effettuare tale analisi - previa elaborazione di un'adeguata cartografia tematica - a mezzo di supporto GIS.
11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali.
Le risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione forniscono gli elementi essenziali per individuare i periodi a rischio di incendi boschivi e i relativi divieti sulla base anche dei dati meteorologici e dell'aridita' (o umidita) del suolo.
12. Gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e sinottica.
Il piano contiene la descrizione degli indici di pericolosita' giornaliera di incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione delle specifiche caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe. Detti indici esprimono numericamente la probabilita' che una determinata formazione forestale possa essere interessata da un incendio in relazione ai fattori predisponenti precedentemente definiti: caratteristiche strutturali e fisiche (stato di manutenzione, infiammabilita' e combustibilita', contenuto d'acqua, ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidita' relativa, piogge) e aspetti geomorfologici della zona stessa (pendenze, esposizione, ecc.).
In particolare, qualora le regioni non dispongano gia' di metodologie di valutazione dell'indice giornaliero di pericolosita' di incendio, dovranno essere preferibilmente adottati metodi meteorologici, cumulativi di inizio e diffusione, basati comunque su criteri fissati dalla Commissione europea per la previsione del pericolo di incendio (sistema EUDIC).
Gli indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi supporti cartacei e/o GIS o, anche, direttamente i servizi territotiali del sistema informativo della montagna (SIM) del CFS, visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi che consentono di avere una visione sinottica della pericolosita'.
L'indice di pericolosita' definito giornalmente da parte della regione sara' oggetto di apposita, tempestiva comunicazione (che metta debitamente in rilievo gli aspetti meteorologici avversi, e in particolare i forti venti) da parte della regione medesima alle proprie strutture operative AIB e agli enti locali secondo protocolli prestabiliti.
13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.
Le informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche dati, alla redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di simulatori di eventi e di modelli di propagazione del fuoco possono essere acquisite tramite rilevamento da piattaforma satellitare o da mezzo aereo o con rilievi diretti da terra; dette metodologie possono essere altresi' impiegate per attivita' di sorveglianza e controllo del territorio.
III. Prevenzione.
14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della legge n. 353/2000.
Le regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le azioni che possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e da assoggettare a divieti. In ogni caso, oltre a definire la tipologia delle azioni, deve essere indicata anche la loro applicazione sia in termini temporali che territoriali.
15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento idrico.
Gli interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali tagliafuoco, piste e sentieri antincendio, punti di approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento, basi per i mezzi terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere programmati dalla regione in base alla priorita' degli obiettivi da difendere e a criteri di ottimizzazione operativa e gestionale delle attivita'.
La regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla realizzazione degli interventi in base alle proprie caratteristiche ambientali e territoriali nonche' le modalita' per l'affrancazione dei terreni individuati per la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti terreni fossero soggetti a uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato rischio.
Il piano contiene la programmazione di interventi di gestione, manutenzione e pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di incendio, volti:
alla riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla rimozione della necromassa;
all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati;
dove possibile, alla conversione dei cedui in fustaia;
alla rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della rinnovazione naturale;
al diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di conifere eccessivamente densi;
al decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo (da parte degli enti competenti, nel rispetto del codice della strada e delle altre norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali, autostradali e ferroviari adiacenti formazioni boschive.
Gli interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria naturalistica (con particolare attenzione a quelli necessari per il ripristino dell'assetto idrogeologico dei versanti e per la valorizzazione ambientale dei siti) vanno fatti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 in ordine ai soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza di zone a combustibilita' diversa e soluzioni di continuita' sia in senso orizzontale che verticale.
Le regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della legge n. 353/2000, possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
E' opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto alla stagione a rischio, interventi nel settore della prevenzione (per esempio, iniziative per la gestione e manutenzione dei boschi), prevedendo, laddove possibile, incentivi economici connessi ai migliori risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti.
17. Le esigenze formative e la relativa programmazione.
Il piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in forma associata, delle attivita' formative e addestrative destinate a tutti i soggetti utilizzabili per l'attuazione delle attivita' di previsione e prevenzione (compreso l'utilizzo di software e di strumenti informatici quali l'EUDIC e il SIM o qualsivoglia supporto GIS).
Il personale da impegnare nelle attivita' di spegnimento sara' sottoposto all'accertamento dell'idoneita' fisica e a uno specifico addestramento nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per l'addestramento le regioni potranno avvalersi della facolta' di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000.
18. Le attivita' informative.
Le regioni dovranno descrivere le modalita' con le quali intendono divulgare le notizie relative alla propria organizzazione e attivita' AIB. I soggetti competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al proprio livello, utilizzano tutti i mezzi di comunicazione disponibili per effettuare campagne di sensibilizzazione e di educazione sul problema degli incendi boschivi e della salvaguardia dei boschi nonche' per portare a conoscenza dei cittadini i divieti, le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio. Particolare attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle scuole di ogni ordine e grado, organizzando, di concerto con le autorita' competenti, incontri tra studenti e operatori del settore.
Il messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media, risulta indispensabile per divulgare le notizie riguardo a:
i periodi di massima pericolosita' e le prescrizioni previste per la limitazione delle cause d'innesco d'incendio;
i vincoli e i divieti (con le relative sanzioni);
i danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal fenomeno degli incendi boschivi;
la conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da tenersi in caso di incendio boschivo;
i numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare situazioni a rischio o incendi avvistati.
Detto messaggio, in particolare, e' rivolto agli operatori delle attivita' silvopastorali e turistiche, alle associazioni di categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato.
IV. Lotta attiva.
19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Il piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le procedure per la lotta attiva, con particolare riferimento all'organizzazione e alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane per lo svolgimento delle attivita' di lotta attiva, appartenenti e attivate dalla regione e dagli enti locali.
Al fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni promuovono intese tra i corpi operativi nazionali e la propria organizzazione, considerando anche la possibilita' che a tali strutture possa essere assegnata un'area di azione sulla quale sono chiamate prioritariamente a intervenire.
20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.
Dall'efficienza con la quale e' gestita la rete di ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme, fissa e mobile, terrestre ed aerea, dipende la rapidita' e l'efficacia dell'intervento di spegnimento. Ricognizione.
Sara' effettuata con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi aerei leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate. Sorveglianza.
Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente elevato, sara' predisposta attivita' di sorveglianza in modo intensivo e continuativo, con l'utilizzo di squadre addette al controllo del territorio e/o con sistemi fissi di monitoraggio e/o con una rete di osservazione da vedetta uniformemente distribuita sul territorio in questione. Avvistamento.
Sara' effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio e/o di vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di avvistamento automatici fissi (sensori all'infrarosso, telecamere, ecc.). Allarme.
La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati sia dagli addetti ai servizi di ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri soggetti pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione (riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui riferimenti dovranno essere opportunamente pubblicizzati. Spegnimento.
Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di intervento per lo spegnimento a terra formate da un numero congruo di addetti specializzati. Sono individuati su apposita mappa (preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi prioritari da difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna squadra includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei CNVVF e CFS.
Per ogni ambito territoriale viene altresi' individuata la figura del coordinatore delle operazioni.
Di norma le squadre operano nell'ambito del territorio di competenza, ma e' possibile anche l'impiego in altra zona del territorio regionale qualora particolari emergenze lo esigano, ferma restando l'attribuzione del coordinamento delle operazioni.
Le squadre sono impiegate con modalita' di piena disponibilita' nei periodi di massima pericolosita'; con il criterio della reperibilita', nei periodi di allertamento e nelle ore fuori servizio.
Ogni squadra sara' di norma dotata di:
mezzo fuoristrada per attivita' di sorveglianza e di primo intervento;
apparecchi radio fissi, veicolari e portatili per la connessione via etere, su frequenze prestabilite riportate all'interno del piano, compresi apparati per il collegamento radio TBT per guidare gli interventi aerei;
GPS;
attrezzature per l'avvistamento;
accorgimenti per il riconoscimento delle squadre;
attrezzature di autoprotezione previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Le indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e attrezzature vanno riportate sullo stesso tematismo che individua le aree e la localizzazione delle squadre d'intervento.
Le squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico con le centrali operative, possono essere impiegate anche, ovviamente, nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in modo da ridurre il piu' possibile i tempi di intervento sul fuoco. Al di fuori dei periodi a rischio, il personale delle squadre puo' essere impiegato in attivita' di prevenzione del rischio incendi boschivi.
21. Sale operative unificate permanenti (SOUP).
La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovra' assicurare il collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello locale; dovra' gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove esistenti nonche' le fasi relative alla richiesta di concorso aereo dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi boschivi. Detta richiesta, opportunamente motivata, deve essere inoltrata secondo le procedure stabilite dal Dipartimento.
La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovra' assicurare un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento permanente con le strutture operative interessate agli interventi (CFS, CNVVF, volontariato).
La SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie delle attivita' di protezione civile ed e' pertanto auspicabile che, a regime, essa rappresenti il centro operativo regionale per il concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che insistono sul territorio regionale nonche' l'organo di collegamento tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di protezione civile.
22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti.
Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 prevede che in caso di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi del Dipartimento, del CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza unificata, predisponga anche a livello interprovinciale le attivita' di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunita' montane.
L'Ufficio territoriale di governo assicurera' il coordinamento (con operativita' h24) delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul territorio avvalendosi del CFS e del CNVVF, previa specifica pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto possibile, secondo i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel presente documento.
V. Sezione aree naturali protette regionali.
Questa sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i contenuti riportati in precedenza. Nel contempo, le particolari caratteristiche di pregio vegetazionale, ambientale, paesaggistico e socio-culturale impongono adeguate misure rafforzative per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi.
Le attivita' di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti gestori (e solo in caso di inadempienza di questi, da province, comunita' montane e comuni secondo le attribuzioni decise dalle regioni).
VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
Questa sezione contiene il piano predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000.
VII. Previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel piano.
La spesa relativa a tutte le attivita' previste nel piano e la ripartizione di questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle spese ordinarie, le spese di breve periodo, gli investimenti di medio e lungo periodo) e' inserita in un'apposita sezione del piano stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350
 
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