Gazzetta n. 48 del 26 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 gennaio 2002
Rettifica delle indicazioni sulle etichette dell'acqua minerale "Fonte della Madonnina della Calabria", in Girifalco - Societa' Calabria Acqua Minerale S.a.s., di Cristofaro Salvatore & C.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Visto il proprio decreto 9 luglio 1998, n. 3072-050 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Fonte della Madonnina della Calabria" di Girifalco (Catanzaro) con il quale e' stata autorizzata per le etichette la seguente dicitura "puo' avere effetti diuretici";
Vista la domanda in data 2 ottobre 2001 con la quale la Societa' Calabria Acqua Minerale S.a.s., di Cristofaro Salvatore & C., con sede in Girifalco (Catanzaro), contrada Monte Covello, nell'inviare ulteriore documentazione, ha chiesto di poter riportare in etichetta anche le altre indicazioni contenute nel nulla osta del Ministero della sanita' 31 gennaio 1985, n. 2430-217, non confermate dal decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3072- 050;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 12 dicembre 2001: "favorevole affinche' la societa' possa riportare sulle etichette, oltre alle indicazioni gia' autorizzate, anche le seguenti: "Puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia . La dicitura "stimola la funzione gastrica facilitando la digestione non puo' essere autorizzata in quanto la sperimentazione clinica sugli effetti digestivi manca di valutazioni strumentali ";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.
All'art. 2 del decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3072-05024, dopo la parola "diuretici" sono aggiunte le seguenti indicazioni: "Puo' favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e ridurre i valori dell'uricemia".
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 31 gennaio 2002
p. Il direttore generale: Scriva
 
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