Gazzetta n. 47 del 25 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 gennaio 2002
Riconoscimento alla sig.ra Petre Marinescu Elena Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero - Direzione generale delle risorse
umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petre Marinescu Elena Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor medic conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, com-ma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286";
Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 dicembre 2001;
Ritenuto che il titolo professionale dei medico in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;
Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo e' vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di doctor medic rilasciato in data 4 settembre 1992, dal Ministero dell'insegnamento e della scienza di Romania alla dott.ssa Petre Marinescu Elena Gabriela, nata a Ploiesti (Romania), il 10 maggio 1967 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Petre Marinescu Elena Gabriela e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2002
Il direttore generale: Mastrocola
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone