Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 febbraio 2002
Ammissione a finanziamento di cinquanta progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/2001.

IL DIRIGENTE GENERALE dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento n. 1260/99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento n. 1784/99 relativo al Fondo sociale europeo;
Visto il regolamento CE n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 relativo alle azioni di informazione e pubblicita' a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
Vista la decisione della Commissione europea (2000) n. 2050 del 1 agosto 2000, con la quale e' stato approvato il QCS 2000-2006 per l'obiettivo 1;
Vista la decisione della Commissione europea C (2001) n. 635 del 22 marzo 2001, con la quale e' stato approvato il PON ob. 1 - Assistenza tecnica e azioni di sistema IT 161 PO 001 a titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui misura II.1 e' a titolarita' del Ministero del lavoro;
Visto l'art. 5 della legge n. 183/1987 con la quale e' stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, relativa all'approvazione del Quadro programmatico finanziario 2000-2006 dell'obiettivo 1 - FSE;
Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2000, relativa al cofinanziamento del QCS obiettivo 1 - 2000-2006 FSE;
Visto il complemento di programmazione del citato PON ob. 1;
Visto l'avviso n. 5/01 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ob. 1, pubblicato nel supplemento ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, per l'attuazione delle azioni II.1.b e II.1.c inserite nella misura II.1 del predetto programma operativo, in particolare il punto 4 in cui si determina il costo globale massimo di ogni progetto;
Visti gli atti del comitato di valutazione istituito con decreto direttoriale dell'8 novembre 2001, n. 428/III/2001, e successiva modifica n. 446/III/01 del 19 novembre 2001, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 5/01 sopra richiamato;
Considerate le risorse previste dall'avviso n. 5/01 complessivamente pari ad Euro 22.997.854, per le azioni II.1.b e II.1.c;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
Sono ammessi a finanziamento cinquanta progetti, suddivisi per misura, presentati ai sensi dell'avviso di cui in premessa, di seguito indicati:
----> Vedere tabella da pag. 21 a pag. 23 della G.U. <----
 
Art. 2.
Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 sono impegnate risorse complessive pari a Euro 22.641.522,03, di cui Euro 15.849.065,44 a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo PON IT 161 PO 001 e Euro 6.792.456,59 a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2000.
Il costo totale dei singoli progetti, i proponenti, le misure, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale risultano
specificate nelle tabelle di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
L'erogazione dei finanziamenti avverra' sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento CE 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita'
della spesa.
Roma, 11 febbraio 2002
Il dirigente generale: Battistoni
 
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