Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 febbraio 2002 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 28 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1999, con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina"; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 4 febbraio 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera "carni trasformate", sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione; Considerato che il consorzio per la tutela del nome "Bresaola della Valtellina", con nota del 20 dicembre 2001, ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto del 28 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Bresaola della Valtellina", registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 gennaio 1999. Roma, 4 febbraio 2002 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
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