IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita', cosi' come emanato con decreto rettorale n. 983 del 30 ottobre 1993 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera del senato accademico allargato del 7 novembre 2001, che ha approvato una modifica al testo dell'art. 36 del predetto statuto; Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3432 di data 16 gennaio 2002, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare; Visto l'art. 63, comma 8, del vigente statuto dell'Universita';
Decreta:
1. L'art. 36, comma quinto, dello statuto di autonomia dell'Universita' viene cosi' modificato: "5. Il direttore sanitario e' un medico nominato dal rettore che lo sceglie in una rosa di almeno tre nominativi proposti dal consiglio della facolta' di medicina tra i professori di ruolo dell'Universita'. Il direttore sanitario: a) presiede il consiglio dei clinici; b) dirige i servizi sanitari; c) fornisce pareri obbligatori agli organi del policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile." 2. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Udine, 1 febbraio 2002 Il rettore: Honsell |