Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2002 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 |
Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per il completamento degli adempimenti necessari per l'emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga di termini in materia di emersione di attivita' detenute all'estero
1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e' prorogato al 15 maggio 2002. 2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volonta' dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, si producono comunque se: a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita dichiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative; b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il 30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) e' conseguentemente integrata. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti modilita' e contenuti della dichiarazione riservata di cui al comma 2 e della relativa integrazione. |
| Art. 2.
Disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.". |
| Art. 3.
Proroga di termini in materia di emersione di lavoro irregolare
1. Nei commi 1 e 4 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 30 giugno 2002 e' prorogato al 30 novembre 2002. |
| Art. 3-bis. (1) (( Integrazioni alla disciplina dell'imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ))
(( 1. Al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato"; b) all'articolo 8, comma 3-ter, le parole: "o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili nonche' alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) |
| Art. 3-ter. (1) (( Disposizioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario ))
(( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) e del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate dagli stessi organismi anche per il contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario". )) |
| Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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