IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visti i propri decreti del 7 febbraio 2002 che hanno disposto per il 15 febbraio 2002 l'emissione dei buoni ordinari del tesoro a ottantanove e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2002; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2002 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a 99,234 per i B.O.T. a ottantanove giorni e a 96,587 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a Euro 26.795.841,79 per i titoli a ottantanove giorni con scadenza 15 maggio 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a Euro 238.923.114,83 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 14 febbraio 2003. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a 98,996 per i B.O.T. a ottantanove giorni e a 95,657 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 2002 p. Il direttore generale: Cannata |