Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 dicembre 2001 |
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, unita' di Agrigento, Altavilla Vicentina, Bari, Cagliari, Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme, Citta' S. Angelo, Cosenza, Foggia, Gazzi, Montefiascone, Napoli, Novate Milanese, Oristano, Palermo, Reggio Calabria, Roma - via Ponte delle VII Miglia n. 223 - Direzione generale via Lamaro n. 15, Salerno, Sulmona, Sassari, San Gregorio di Catania, Vigliano Biellese, Torino e Trapani. (Decreto n. 30646). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale della societa' S.p.a. Sielte, con sede legale in San Gregorio di Catania (Catania) ed unita' interessate ubicate sul territorio nazionale, relativamente al periodo dal 3 maggio 1999 al 2 maggio 2001; Visto il decreto direttoriale del 31 agosto 2000, n. 28755 e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 3 maggio 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto il decreto ministeriale che ha annullato, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 2001 al 2 maggio 2001, il programma di ristrutturazione aziendale, approvato con il citato decreto ministeriale del 4 agosto 2000, n. 28701, in quanto la medesima azienda per il suddetto arco temporale e' stata impegnata da un programma di crisi aziendale; Vista l'istanza della citata S.p.a. Sielte tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 3 novembre 2000 al 31 dicembre 2000; Ritenuto di escludere dalle unita' produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale quella di Limena (Padova) in quanto non piu' operativa perche' trasferita in data 1 novembre 2000; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento; Decreta: Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, n. 28701, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sielte, con sede in San Gregorio di Catania (Catania), unita' di: Agrigento, per un massimo di ventisei unita' lavorative; Altavilla Vicentina (Vicenza), per un massimo di venti unita' lavorative; Bari, per un massimo di centoventisei unita' lavorative; Cagliari, per un massimo di cinquanta unita' lavorative; Catanzaro - Catanzaro Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di ottanta unita' lavorative; Citta' S. Angelo (Pescara), per un massimo di ottanta unita' lavorative; Cosenza, per un massimo di ottantasei unita' lavorative; Foggia, per un massimo di quindici unita' lavorative; Gazzi (Messina), per un massimo di venti unita' lavorative; Montefiascone (Viterbo), per un massimo di ventotto unita' lavorative; Napoli, per un massimo di centonovantatre unita' lavorative; Novate Milanese (Milano), per un massimo di trentatre unita' lavorative; Oristano, per un massimo di venticinque unita' lavorative; Palermo, per un massimo di cinquantacinque unita' lavorative; Reggio Calabria, per un massimo di sessanta unita' lavorative; Roma - Direzione generale via Lamaro n. 15 - Via Ponte delle VII Miglia n. 223, per un massimo di centodue unita' lavorative; Salerno, per un massimo di cinquantacinque unita' lavorative; San Gregorio di Catania (Catania), per un massimo di settantanove unita' lavorative; Sassari, per un massimo di sessantacinque unita' lavorative; Sulmona (L'Aquila), per un massimo di diciotto unita' lavorative; Torino, per un massimo di ventitre unita' lavorative; Trapani, per un massimo di venti unita' lavorative; Vigliano Biellese (Biella), per un massimo di ventuno unita' lavorative; per il periodo dal 3 novembre 2000 al 31 dicembre 2000. Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 2000 con decorrenza 3 novembre 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2001 Il direttore generale: Achille |
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