IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti ministeriali del 3 luglio 1996, del 5 maggio 1997 e del 16 maggio 1997, relativi alle modificazioni all'ordinamento didattico univesitario (tab. XLV/2) delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il proprio decreto rettorale n. 245 dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2001 relativo all'istituzione della Scuola di specializzazione in genetica medica; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina relativa alla suddetta Scuola; Visto il parere espresso in merito dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 gennaio 2002; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina e' integrato come appresso: "Articolo unico. - Nell'attuale art. 809 dell'Ordinamento degli studi, relativo alla Scuola di specializzazione in genetica medica, al primo comma, il secondo periodo, relativo al numero degli specializzandi iscrivibili alla Scuola, e' soppresso e cosi' sostituito: "Il numero massimo degli specializzandi che possono essere scritti alla Scuola e' di cinque per ciascun anno di corso ". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 28 gennaio 2002 p. Il rettore: Ferlazzo |