Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 febbraio 2002 |
Emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009, da destinare ad operazioni di concambio. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo puo' procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 18.090 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visti i propri decreti in data 21 dicembre 2001 e 24 gennaio 2002, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 2002 e scadenza 1 luglio 2009 (codice IT0003219711), fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalita' previste dall'art. 8 del presente decreto. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001. |
| Art. 2. Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverra' mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente "titolo di scambio": CCT 1 novembre 1995/2002 (codice IT0000367398). Il prezzo di scambio del suddetto titolo sara' determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta. |
| Art. 3. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi. Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori "specialisti in titoli di Stato" di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. La provvigione di collocamento prevista dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2001 non verra' corrisposta. |
| Art. 4. Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo. Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto. |
| Art. 5. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 6 febbraio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3. |
| Art. 6. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa. |
| Art. 7. Il Dipartimento del tesoro e' autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verra' esercitata per il tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta. L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari. Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti. |
| Art. 8. L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalita' di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio. Il rapporto di scambio e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verra' arrotondato per difetto. |
| Art. 9. Il controvalore dei "titoli di scambio", determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. I relativi ammontari saranno scritturati dalle Sezioni di tesoreria provinciale fra i "pagamenti da regolare" e verranno regolati con mandati di pagamento a carico, rispettivamente, dei capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso. Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta sara' effettuato dagli operatori assegnatari l'11 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 41 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. L'11 febbraio 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti. La predetta sezione di tesoreria rilascera' per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo. |
| Art. 10. La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto. L'estinzione dei predetti titoli di Stato sara' avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata societa'. La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione. |
| Art. 11. Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime. |
| Art. 12. Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2002 Il Ministro: Tremonti |
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