IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilita' di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale; Vista la delibera n. 563 adottata dal consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 25 ottobre 2001, che ha proposto i nuovi importi dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1 luglio 2000 e 1 luglio 2001 sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 1999 e il 2000 e registrata dall'ISTAT; Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale dell'impiego, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalita' di erogazione dello stesso, nonche' i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilita'; Ritenuto di determinare i nuovi importi dell'assegno di incollocabilita'; Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1999; Decreta: L'importo mensile dell'assegno di cui in premessa e' determinato: con decorrenza 1 luglio 2000, nella misura di L. 368.000 (euro 190,06); con decorrenza 1 luglio 2001, nella misura di L. 378.000 (euro 195,22). Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 dicembre 2001 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro e politiche sociali, foglio n. 30 |