Gazzetta n. 43 del 20 febbraio 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 2002, n. 11
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 settembre 2001;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. Il comma 3 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti:
"3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorita' giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni e' tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante puo' essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.
3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente puo' essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.".
2. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: "pretore" e' sostituita dalla parola: "Tribunale".
3. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.".
4. Il comma 8 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1976, n. 304.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
2001, n. 276, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 2001, n. 159.
- Il testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato
dal presente decreto e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Nel censimento generale della
popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni
quattordici, non interdetto per infermita' di mente e
residente nella provincia di Bolzano alla data del
censimento, e' tenuto a rendere una dichiarazione
individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che
ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi
linguistici lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione
di aggregazione ad uno di essi.
2. La dichiarazione e' resa su modello composto di tre
fogli congiunti, rispettivamente contrassegnati A/1, A/2 e
A/3 e conformi al fac-simile allegati al presente decreto
legislativo.
3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio
A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo
collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e,
cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore al
commissariato del Governo per la provincia autonoma di
Bolzano, o al comune di residenza a seconda
dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima
busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal
dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia,
assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o,
se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il
foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e
senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo
linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per
esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorita'
giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e
del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di
cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni
e' tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante puo' essere
richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente
al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla
legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La
richiesta di esibizione del certificato in casi diversi
costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.
3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o
aggregazione di cui al comma precedente puo' essere
inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite
del comune. In caso il commissario del Governo provvede
agli adempimenti successivi e alla consegna della
dichiarazione per il tramite del comune.
4. Il foglio A/2 e' collocato dal dichiarante in
apposita busta bianca chiusa anonima recante indicazione
del comune, e' cosi' ritirata dal rilevatore, che autentica
la busta, ed e' dal medesimo trasmesso direttamente
all'ufficio comunale di censimento il quale inoltra le
buste, senza aprirle, all'ufficio provinciale di censimento
di Bolzano. Il foglio A/2 e la relativa busta non devono
recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno,
ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne
l'identificazione. Al contenuto dei fogli A/2 si estendono
le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle
notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi
alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre
gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di
appartenenza e di aggregazione, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione delle relative
percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I
dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono
indicati in pubblicazione ufficiale dell'ISTAT inviata
anche ai comuni.
5. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.
6. Se il cittadino residente in provincia di Bolzano
non ha potuto rendere la dichiarazione per forza maggiore o
per la sua assenza dalla provincia durante il periodo
intercorso tra la consegna dei moduli del censimento alla
unita' di rilevazione e il ritiro dei moduli dalla stessa,
la dichiarazione e' resa, collocata in busta gialla chiusa
nominativa, entro sei mesi dal rientro nella provincia o
dalla cessazione della causa di forza maggiore al Tribunale
competente, il quale provvede con decreto motivato non
appellabile sull'ammissione del cittadino alla
dichiarazione assunte sommarie informazioni sulla
sussistenza dell'impedimento. Della dichiarazione sono
redatti solo i fogli A/1 e A/3. Il Tribunale provvede alla
trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per
la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza
a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla
medesima busta gialla.
7. Dopo il censimento, la dichiarazione e' resa, su
foglio A/1 collocato dal dichiarante in busta gialla chiusa
nominativa, entro un anno:
a) dal compimento del quattordicesimo anno di eta';
b) dal riacquisto della capacita' da parte
dell'interdetto per infermita' di mente;
c) dal trasferimento della residenza in un comune
della provincia di Bolzano del cittadino in essa non
residente alla data del censimento.
8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal
dichiarante al commissario del Governo per la provincia
autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia
di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza
se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio
A/3 rimane al dichiarante.
9. Il comune di residenza avvisa i cittadini di cui al
comma 7 dell'obbligo previsto da detto comma.
10. L'appartenenza e l'aggregazione ad uno dei tre
gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e
sono provate dal foglio A/1, che conserva validita' sino al
successivo censimento. La dichiarazione attesta
l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di
legge.".



 
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. Il foglio A/1 compilato in relazione al quattordicesimo censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, gia' trasmesso dal rilevatore al Tribunale competente, viene a cura dell'ufficio medesimo trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano o al comune di residenza del dichiarante, a tal fine interpellato dal comune di residenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'interpellato non sceglie nei sessanta giorni successivi alla richiesta, il foglio A/1 e' trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia e alle relative certificazioni ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
2001, n. 276, e' citato nelle note alle premesse.



 
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