Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
COMUNICATO |
Modificazioni allo statuto della SARA assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma. |
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Con provvedimento n. 2043 del 12 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000, 27 aprile 2001 e 27 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (nuova determinazione del capitale sociale in euro 54.675.000 - in luogo del precedente ammontare, ante conversione, espresso in L. 91.125.000.000 - diviso in n. 16.200.000 azioni ordinarie ed in n. 2.025.000 azioni privilegiate, entrambe le categorie di azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna. Invariato il resto dell'articolo); art. 20 (nuova disciplina in materia di: a) modalita' temporali di riunione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; b) obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta dalla societa' e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale; in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita' della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze. Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (introduzione della possibilita' di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione anche per videoconferenza: condizioni ed effetti. Invariato il resto dell'articolo); art. 25 (nuova disciplina in materia di: a) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale; b) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; c) in relazione ai requisiti di professionalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) e c) del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale). |
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