Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 31 gennaio 2002
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2002, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Considerato che ai sensi del predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Decreta:
Art. 1.
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", di seguito indicato come "Regolamento", a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello stesso decreto, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione; tali elementi possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;
c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attivita' radiodiffusiva;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2001 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per l'erogazione della totalita' del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 6;
e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi delle dilazioni di pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali controversie giurisdizionali in corso, specificando l'oggetto e gli eventuali provvedimenti giurisdizionali gia' adottati; ove non sia ancora pervenuta la richiesta da parte dell'amministrazione per il pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione avra' ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997 compreso, nonche' del canone per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;
g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1999-2001. Nel caso in cui l'emittente operi in piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.
3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento.
6. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e' erogato, entro il termine del 30 settembre 2002, un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2002.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2001
Il Ministro: Gasparri
 
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