Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 gennaio 2002
Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002;
Considerato che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute;
Ritenuta la opportunita' e necessita' di fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, lettera i), e' aggiunto di seguito il periodo: "per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria";
b) all'art. 3, comma 2, e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purche' muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente il motivo, l'origine e la destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni";
c) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
 
Art. 2.
1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2001, ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia gia' rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 gennaio 2002
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 81
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone