Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2002 (vai al sommario) |
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE |
DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001 |
Modifica degli articoli 25 e 34, comma 1, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare. |
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IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE Viste le indicazioni e le proposte del presidente della Commissione per gli affari generali; Rilevato che i carichi di lavoro da devolvere alle varie commissioni non sono tali da giustificare una diversa composizione numerica delle stesse, cio' anche con riferimento ai dati riportati nella relazione 5 giugno 2001 (1531 prot. del Consiglio) nella precedente composizione quadriennale; Non risultando, sul punto, ragioni ulteriori e diverse a sostegno del contenuto sull'art. 25 del regolamento interno del Consiglio quale approvato il 13 gennaio 1990; Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 e visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989 n. 158; Delibera: Le seguenti modifiche del proprio regolamento interno: l'art. 25 e' sostituito dal seguente: "Costituzione delle commissioni Non appena insediato, il Consiglio nomina: a) la commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia; b) la commissione per gli uffici direttivi; c) la commissione per gli affari generali, costituite da cinque componenti. Nella commissione per il regolamento sul Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia almeno uno dei componenti e' nominato fra i non magistrati; nella commissione per gli uffici direttivi e nella commissione per gli affari generali due dei componenti sono nominati fra i non magistrati.". L'art. 34 comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di tre componenti. Il presidente o il vice presidente puo' nominare un supplente per ciascuna commissione, quando uno dei componenti e' temporaneamente impedito". Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente: Marvulli |
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