Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2002 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001 |
Programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della legge n. 383/2001. (Deliberazione n. 100/2001). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che al capo I reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa; Vista la nota n. 12804 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, trasmette il programma di emersione di seguito allegato, formulato anche sulla base di consultazioni con le parti sociali; Ritenuto opportuno, al fine di consentire un rapido avvio delle iniziative di emersione, definire linee guida per l'attuazione del capo I della citata legge n. 383/2001; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: E' approvato il documento concernente le linee guida per il piano di emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante della medesima. Sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali informeranno semestralmente questo Comitato. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 150 |
| Allegato PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI (legge 18 ottobre 2001, n. 383) Premesso che: gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, contengono disposizioni volte al recupero della piena legalita' dei rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia fiscale, assicurativa e contributiva; la finalita' della norma e' quella di favorire l'emersione dei predetti rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati e, conseguentemente, quella di far emergere le connesse attivita' economiche; al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione riferita ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da applicare agli incrementi di reddito dichiarati; il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione, possono estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni pregressi; condizione per l'emersione del lavoro irregolare e' la presentazione, da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di emersione; l'ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla tutela previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per l'Erario, e' la diffusione dei principi di moralita' e di legalita' nel mercato del lavoro e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di maggiore trasparenza, di corretta concorrenzialita' e di rispetto delle regole, del sistema economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il lavoro irregolare genera maggiori distorsioni. Tutto cio' premesso vengono individuate le seguenti linee guida che regolano il piano di emersione del lavoro irregolare. 1. Dichiarazione di emersione. Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la veridicita' dei dati ivi indicati, con particolare riferimento all'avvenuta acquisizione della manifestazione di volonta', da parte del lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a rispettare il programma medesimo. 2. Programma di emersione. Il programma di emersione: A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al termine del programma stesso, nonche' le modalita' di regolarizzazione del lavoro prestato negli anni pregressi; B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonche' la tutela ambientale; C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza nelle materia di cui alla lettera B; D. prevede le modalita' di verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare. A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e regolarizzazione degli anni pregressi. Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e si impegna: 1) a perseguire l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il datore di lavoro e' tenuto, entro i termini specificamente previsti dalle norme di settore, a darne apposita comunicazione anche al competente Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro precisando che trattasi di lavoratore regolarizzato ai sensi dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; 2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione del lavoro; 3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi derivanti dalla applicazione del programma di emersione; 4) a versare la somma sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi, derivante dalla richiesta di regolarizzazione dei periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono che, con l'adesione al programma di emersione, interviene anche l'intesa delle parti relativamente ai periodi antecedenti la regolarizzazione del rapporto di lavoro. B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonche' la tutela ambientale. Il datore di lavoro si impegna: 1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di emersione, gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti dalla normativa in materia; 2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarita' urbanistica e la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati nello svolgimento delle attivita' connesse al lavoro irregolare emerso; 3) a fornire all'INAIL le informazioni necessarie per la valutazione dei rischi connessi all'attivita' svolta dai medesimi e la conseguente determinazione dei premi assicurativi, nonche' a provvedere a eseguire i relativi versamenti periodici. C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si impegna a fornire attivita' di formazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con riferimento alla possibilita', per i datori di lavoro, di concorrere ai finanziamenti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 38 del 2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Resta ferma la possibilita' di fornire consulenza e assistenza nelle suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994. D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di emersione del lavoro irregolare. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si impegnano a divulgarne le finalita' presso i propri rappresentati. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le altre amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma di emersione. |
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