Gazzetta n. 41 del 18 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
CIRCOLARE 12 febbraio 2002, n. 23 |
Contributi in conto interessi su mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14 febbraio 1997. |
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All'Associazione italiana editori All'Unigec-Confapi All'Unione bancaria italiana Al Mediocredito centrale S.p.a. e, per conoscenza: Al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on. Ministro Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria I contributi in conto interessi, concessi in base alla legge indicata in oggetto, vengono deliberati previo parere di una commissione di esperti che esamina i programmi editoriali presentati nelle domande di finanziamento. Si rammenta che, a norma del decreto attuativo del 14 febbraio 1997, le sopra indicate richieste devono pervenire all'ufficio di segreteria della commissione, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV, entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per la concessione del credito, devono stipulare le delibere di finanziamento entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione del parere favorevole della commissione sulle opere presentate. Il successivo contratto di mutuo dovra' essere stipulato invece entro centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione. Si rammenta che, dal 1 gennaio 2002, le domande di agevolazione presentate al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno esprimere gli importi in euro. Le spese relative ai costi dei programmi editoriali oggetto del finanziamento potranno essere documentate in lire se tali titoli di spesa riportano datazione antecedente il 1 gennaio 2002, obbligatoriamente in euro per i titoli emessi nel 2002. Le banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge, dal 1 gennaio 2002 stipuleranno le delibere ed i contratti di mutuo in euro e le rate di contributo verranno dal Ministero, alle scadenze, erogate in euro. Al riguardo si precisa che le rate di contributo, relative ai contratti di finanziamento gia' stipulati, verranno, al 1 gennaio 2002, automaticamente convertite e liquidate alle scadenze in euro, secondo la normativa vigente. Si informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati, nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonche' per effetto di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili e fiscali. Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente curare la piu' ampia diffusione della presente circolare presso i propri aderenti. Roma, 12 febbraio 2002
Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali Sicilia |
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