IL PRESIDENTE Premesso Che sono stati inviati a questa Autorita', da parte delle stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 109/94 e successive modificazioni, numerosi "certificati esecuzione lavori" redatti, ai sensi dell'art. 22, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in conformita' all'allegato "D" previsto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica ma privi dell'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Considerato: Che l'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 prevede che: "i soggetti non tenuti all'applicazione dell'art. 7 della legge, devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano"; che in merito all'invio delle informazioni da parte del responsabile del procedimento, l'Autorita' con determinazione n. 10/2001, ha stabilito che: "i soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di nominare il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. i., dovranno comunque inviare i dati all'Osservatorio, incaricando della trasmissione un proprio dirigente o funzionario, anche per singole fasi, che assumera' la responsabilita' relativa al corretto e tempestivo invio". Comunica: Le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni dovranno indicare nei prospetti relativi ai certificati di esecuzione il nominativo del funzionario incaricato del corretto e tempestivo invio in luogo del responsabile del procedimento. |