Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 21 dicembre 2001 |
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001 nell'ambito del personale della carriera prefettizia. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi e retributivi, riguardante il personale della carriera prefettizia, sottoscritta, ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 9 maggio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che recepisce il predetto accordo relativo al biennio 2000-2001, per gli aspetti normativi ed economici, riguardante il personale della carriera prefettizia; Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in cinque unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera prefettizia; Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di cinque distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto il secondo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione; Visto l'art. 12, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il quale prevede che la Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale; Vista la nota con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2000, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia; Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, on. Franco Frattini, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare "...tutte le competenze attribuite da disposizioni normative direttamente al Ministro e al Dipartimento della funzione pubblica"; Decreta: Art. 1. Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera prefettizia. Il contingente complessivo di cinque distacchi sindacali autorizzabili, per il biennio 2000-2001, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, a favore del personale della carriera prefettizia, e' attribuito alla organizzazione Si.N.Pref. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi) unica organizzazione sindacale che risulta essere rappresentativa, ai sensi della normativa vigente, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera prefettizia all'Amministrazione ed accertate alla data del 31 dicembre 2000. |
| Art. 2. Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, dalla data di e ntrata in vigore del presente decreto fino alla successiva. |
| Art. 3. Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera prefettizia e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 21 dicembre 2001 Il Ministro: Frattini |
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