Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002
Approvazione del modello per la comunicazione di versamento ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone:
1. Approvazione del modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
1.1. E' approvato il modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet www.finanze.it e www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3.
2.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, rispetti le caratteristiche indicate nel successivo punto 3 e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa, anche su modulo continuo, del modello di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel successivo punto 3. A tal fine, il predetto modello e' reso disponibile nei citati siti Internet dell'Amministrazione finanziaria in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione.
3. Caratteristiche del modello.
3.1. Il modello di cui al punto 1 e' di colore celeste cieco e si compone di una copia su un foglio singolo di carta bianca formato A-4 di dimensioni: base cm 21; altezza cm 29,7. Il medesimo modello puo' essere riprodotto anche con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello stesso nel tempo. Motivazioni:
Con il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del l8 aprile 2001, e' stato approvato il nuovo contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
L'art. 1 del citato decreto n. 126 del 2001, stabilisce che il predetto contributo sia corrisposto, anche mediante l'utilizzo del modello F23, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ovvero con un versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, o con un versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
L'art. 3, comma 1-bis, del medesimo decreto n. 126 del 2001, prevede, in particolare, che la ricevuta del versamento effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e' costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita e comprovante l'avvenuto pagamento, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente.
Tuttavia, nei procedimenti in cui ai fini della costituzione in giudizio le parti non debbano depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il citato comma 1-bis dispone che il contrassegno attestante l'avvenuto pagamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari debba essere apposto su un apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Pertanto, con il presente provvedimento e' approvato l'allegato modello per la comunicazione di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, e successive modificazioni. Riferimenti normativi dell'atto: Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente, tra l'altro, disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000, concernente la proroga dei termini per il versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.
Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466 (art. 1).
Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 (art. 5), convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, recante, tra l'altro, il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 9, comma 22, recante il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 febbraio 2002
p. Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
ALLEGATO
----> Vedere allegato di pag. 31 <----
 
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