Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2001, n. 484 |
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonche' del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4; Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 297; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298; Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
1. All'articolo 15, comma 1, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, dopo le parole "alla rilevanza dell'impegno operativo, da" sono inserite le seguenti: "maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alla Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alla Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi e emana i decreti aventi valore di legge, e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando della Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 7: "Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente. 2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze se non proponenti. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare modifiche della normativa relativa al trattamento economico del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi di spesa di cui all'art. 8. 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.". - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 50, comma 11: "11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.". - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: "Norme di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 otto-bre 2000, n. 248, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2001, n. 298, recante: "Riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 186, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 15 (Organizzazione territoriale). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma comprende: a) comandi interregionali, retti da generale di Corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano, attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale, e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali; c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello, cui sono attribuite le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di Pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo.".
|
| Art. 2. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
1. All'articolo 16, comma 2, lettera b), n. 4), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, la parola: "artistico" e' sostituita dalla seguente: "culturale".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 16 (Organizzazione mobile e speciale). - 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di Corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con: 1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'art. 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a); 2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita'; 3) la tutela dell'ambiente; 4) la tutela del patrimonio culturale; 5) la tutela del lavoro; 6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; 7) la repressione del falso nummario; 8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri; 9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21; 10) la tutela della salute; 11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.".
|
| Art. 3. Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 27 (Altri ufficiali). - 1. Gli ufficiali con i gradi di generale di divisione, generale di brigata e colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonche' quelle stabilite dal Comandante generale: a) svolgono funzioni di comando, direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali; b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite. 2. I rimanenti ufficiali hanno le attribuzioni e gli incarichi determinati dal Comandante generale, secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione d'impiego e in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita': a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle loro dipendenze; b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali; c) assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito del Comando generale, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinative rette da generale o colonnello, hanno anche la responsabilita' di settori funzionali, svolgono compiti di studio, e partecipano all'attivita' dei citati superiori, che sostituiscono in casi di assenza o impedimento; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi o dei servizi cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.".
|
| Art. 4. Modifiche dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 6 (Ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'Accademia. 1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.".
|
| Art. 5. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, e dall'articolo 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'art. 43, commi 22 e 23, e dall'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei prcedenti commi 1 e 2.". - La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario; si riporta il testo dell'art. 43, commi 22 e 23: "Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore.". - Si riporta l'art. 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121, aggiunto dal decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 luglio 2001, n. 250: "Art. 43-ter. - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1 aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per tredici anni e' attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1 aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi vendiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base dell'art. 4, comma terzo, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'art. 43, comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'art. 16.".
|
| Art. 6. Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298
1. All'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo le parole: "dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117" sono inserite le seguenti: "sostituendo alle parole: "di gruppo le parole: "di reparto territoriale ". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (vedasi note alle premesse), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: "di reparto territoriale". - Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, recante: "Istituzione dei ruoli normali, speciali e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1993, n. 93. Si riporta la tabella allegata al decreto legislativo:
"Tabella 1 RUOLO NORMALE ARMA DEI CARABINIERI ----> Vedere tabella di pag. 7 <----
|
|
|
|