Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E BANCA D' ITALIA |
PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2002 |
Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) |
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LA BANCA D'ITALIA e LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito "Testo Unico"); VISTE in particolare le parti III e V del Testo Unico; VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 471, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonche' i requisiti di onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante"; VISTO il regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata; VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 13 maggio 1999, n. 219, "Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato"; VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 settembre 2000, "Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del Testo Unico"; VISTO il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 8 settembre 2000, "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del Testo Unico"; RAVVISATA la necessita' di fornire da un lato un quadro di riferimento unitario alle societa' di gestione per gli adempimenti connessi con lo svolgimento delle proprie attivita', dall'altro uno strumento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza assegnate dall'ordinamento alle autorita'; Emanano le unite Istruzioni di vigilanza sulla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del Testo Unico). Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le presenti Istruzioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 24.1.2002
Il Governatore della Banca d'Italia FAZIO Il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa SPAVENTA |
| Disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del D.Lgs. 58/98) Istruzioni di vigilanza Premessa Le presenti "Istruzioni di vigilanza" relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari sono emanate sulla base delle norme contenute nella Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito TUF) e delle relative disposizioni di attuazione e costituiscono il completamento del corpus normativo di riferimento. La Banca d'Italia e la CONSOB si riservano di aggiornare il testo ai sensi degli articoli 68 e 69, comma 2 e di definire istruzioni ai sensi degli articoli 78 e 79 del TUF. Le "Istruzioni" intendono fornire alle societa' di gestione un quadro di riferimento unitario per gli adempimenti connessi con lo svolgimento delle proprie attivita'; esse costituiscono nel contempo uno strumento per l'esercizio, da parte di Banca d'Italia e CONSOB, delle funzioni di vigilanza assegnate dall'ordinamento. L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione del mercato, sui sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari, sui sistemi di compensazione e garanzia nonche' sui servizi di liquidazione e' affidata alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Laddove le norme primarie dispongano una competenza piu' penetrante in capo ad una delle due autorita', le "Istruzioni" prevedono che l'aggiornamento delle stesse avvenga a cura di una sola delle due. ~~~ Il documento allegato si compone di cinque Parti, ognuna relativa ad un'area soggetta a vigilanza: 1. mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e societa' di gestione; 2. mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli di Stato e societa' di gestione; 3. sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari; 4. servizio di liquidazione su base lorda e servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati; 5. sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati. Ciascuna Parte contiene, compatibilmente con la normativa vigente, tre distinti titoli concernenti: a) l'esercizio dell'attivita'; b) i partecipanti al capitale e gli esponenti aziendali; c) le modalita' di esercizio della vigilanza. Nel caso in cui una societa' di gestione risulti sottoposta a diverse discipline dettate in due o piu' Parti delle presenti Istruzioni, a motivo della pluralita' delle attivita' dalla stessa svolte o gestite, essa dovra' procedere ad un'unica trasmissione delle informazioni e documenti comuni richiesti nelle Parti di interesse. In tal caso, la societa' di gestione specifichera' che il singolo flusso informativo avviene in ottemperanza dei comuni obblighi previsti dalle discipline dettate dalle Parti delle Istruzioni in cui la stessa ricade. PARTE I - MERCATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE L'aggiornamento della Parte I e' curato dalla Banca d'Italia. Definizioni "DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante"; "DM 219/99": decreto del Ministro del tesoro 13 maggio 1999, n. 219 "Regolamento recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato"; "esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; "nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB; "organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione; "partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese; "Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata; "societa' di gestione": le societa' di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato; "TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario); "TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Premessa In considerazione della particolare rilevanza dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato per la gestione del debito pubblico nonche' per i riflessi che gli stessi hanno sul corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria, il TUF prevede, rispetto alla disciplina relativa ai mercati regolamentati, norme speciali in materia. Al Ministro dell'economia e delle finanze sono affidati i poteri di disciplinare e autorizzare i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB competono sia una funzione consultiva rispetto all'esercizio dei suddetti poteri ministeriali, sia una funzione di vigilanza ripartita in ragione delle rispettive competenze. 2. Autorizzazione L'esercizio dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e' autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, quando la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, del TUF e il regolamento del mercato proposto dalla societa' stessa e' stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 219/99. 3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle societa' di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell' art. 61, comma 2, del TUF. L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato implica pertanto anche una verifica delle attivita' esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilita' con le prescrizioni normative e regolamentari. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia le attivita' connesse e strumentali che intendono esercitare, nonche' le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 4. Premessa Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una societa' di gestione dei mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98). CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE 5. Requisiti di onorabilita' I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art.5 del DM 471/98. 6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti In base al combinato disposto degli articoli 2, comma 4, del DM 219/99 e 5, comma 1, del DM 471/98, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore, oltre che alla CONSOB e alla societa' di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita' di cui al DM 471/98. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta, controlla la societa' di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 7. Partecipanti persone giuridiche Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'. In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti. La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti. 8. Soggetti esenti Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'ordinamento italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: * banche e imprese di investimento italiane; * capogruppo di gruppi bancari italiani; * banche e imprese di investimento comunitarie; * banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorita' di vigilanza locale; * societa' operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es., societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.). 9. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilita'. 10. Divieto di esercizio dei diritti di voto L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che, in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare puo' essere proposta, oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 219/99 entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 11. Modalita' di calcolo della quota di capitale Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa' di gestione singolarmente posseduta. 12. Partecipazioni indirette Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che: * la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra' solo indicato; * vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della societa' di gestione. 13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) oltre che alla CONSOB e alla societa' di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze. La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare: * il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta; * la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta; * l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni partecipante. Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata, oltre che alla CONSOB e alla societa' di gestione, anche alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze. CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI 14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98. 15. Soggetti esenti Si applica il precedente paragrafo 8. 16. Situazioni impeditive Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98. 17. Decadenza Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DM 219/99, il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2 e 3 del DM 471/98. 18. Sospensione e revoca La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, e' dichiarata con le stesse modalita' della dichiarazione di decadenza. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo' essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue funzioni. 19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione della societa' di gestione verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine e' interrotto. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia. 20. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilita'. TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 21. Premessa Il combinato disposto degli artt. 76, 74 e 75 del TUF e del DM 219/99 affida alla Banca d'Italia la vigilanza sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e sulle relative societa' di gestione. Obiettivi dell'azione di vigilanza sui mercati sono l'efficienza complessiva e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti. Poteri di vigilanza informativa sono assegnati anche alla CONSOB dall'art. 6 del DM 219/99 al fine di accertare che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli investitori. 22. Incontri con gli esponenti aziendali L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche. 23. Modificazioni dello statuto Le societa' di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, i progetti di modificazione dello statuto. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modificazioni statutarie proposte. Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 7, comma 2 del DM 219/99. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante. 24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione Le societa' di gestione inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento del mercato. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte. Il testo integrale del regolamento approvato dall'assemblea dei soci e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DM 219/99. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, le societa' di gestione trasmettono al Ministero stesso, alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato. Le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento; in materia le predette autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, del DM 219/99 la Banca d'Italia puo' proporre al Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, di richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza che impediscano l'effettivo conseguimento dell'efficienza complessiva del mercato, di un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. 25. Documentazione di bilancio Le societa' di gestione inviano alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio e' corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della societa' di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate. 26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi Le societa' di gestione provvedono ad inviare alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. Le societa' di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati. 27. Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 28. Informativa sulla compagine azionaria Le societa' di gestione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di gestione comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: * del numero di azioni con diritto di voto possedute; * della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 29. Variazioni degli esponenti aziendali Le societa' di gestione comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le societa' di gestione comunicano alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli organi sociali. 30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: * separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; * attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; * procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti: 1. organigramma e funzionigramma; 2. meccanismi di delega; 3. articolazione del sistema dei controlli interni; 4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico; 5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura. La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate. Le societa' di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verra' informata successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate. 31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla Banca d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla Banca d'Italia vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti. Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra' fornita tempestivamente alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. 32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del DM 219/99, le societa' di gestione comunicano tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte. 33. Informazioni relative ai mercati Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DM 219/99, le societa' di gestione forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, dati e notizie relativi ai mercati. L'acquisizione dei dati e delle notizie puo' avvenire attraverso: * collegamenti telematici che assicurino la visibilita' in tempo reale dell'andamento del mercato; * periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia; * richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva del mercato e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Se rilevante per la trasparenza tale comunicazione va inviata alla CONSOB. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del mercato e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 219/99, la Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. La richiesta di informazioni puo' essere sia periodica, secondo modalita' e termini indicati dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operativita' sul mercato che fuori mercato. 34. Informativa alla CONSOB Ai sensi dell'art. 6 del DM 219/99, la CONSOB acquisisce, anche periodicamente, dalla societa' di gestione dati, notizie, atti e documenti al fine di accertare che sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti e agli investitori. 35. Ispezioni Secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 76, comma 1, e 74, comma 2, del TUF la Banca d'Italia puo' eseguire ispezioni presso le societa' di gestione. 36. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessita' e urgenza Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 219/99, in caso di necessita' e urgenza la Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' dell'efficienza complessiva del mercato e dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione, la Banca d'Italia si avvale dei poteri previsti dall'art. 9 del DM 219/99. 38. Profili sanzionatori Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF. PARTE II MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DA QUELLI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO E SOCIETA' DI GESTIONE L'aggiornamento della Parte II e' curato dalla CONSOB. Definizioni: "DM 471/98", decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante", "esponenti aziendali", soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; "nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB; "organi sociali", il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione; "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese; "Regolamento CONSOB 11768", regolamento emanato dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata; "societa' di gestione", le societa' di gestione dei mercati regolamentati; "TUB", decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario); "TUF", decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Premessa In considerazione della centralita' della posizione delle societa' di gestione dei mercati, l'art. 63 del TUF prevede, con riferimento ai mercati regolamentati diversi da quelli all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere della CONSOB di autorizzare il loro esercizio ed approvare il regolamento del mercato al fine del perseguimento degli obiettivi di trasparenza del mercato, ordinato svolgimento delle negoziazioni e tutela degli investitori. 2. Autorizzazione L'esercizio dei mercati regolamentati e' autorizzato dalla CONSOB quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 61, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF e il regolamento del mercato e' conforme alla disciplina comunitaria ed e' idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del TUF, la CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un elenco e approva le modificazioni del regolamento del mercato. Secondo quanto stabilito dall'art. 63, comma 3, i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati e di approvazione del regolamento del mercato sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati nei quali vengono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, e strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d), del TUF, nonche' per gli strumenti derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute. 3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle societa' di gestione dei mercati sono disciplinate dall'art. 5 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell' art. 61, comma 2, del TUF. L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione dei mercati regolamentati implica pertanto anche una verifica delle attivita' esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilita' con le prescrizioni normative e regolamentari. Le societa' di gestione comunicano alla CONSOB le attivita' connesse e strumentali che intendono esercitare, nonche' le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 4. Premessa Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una societa' di gestione dei mercati regolamentati, l'art. 61, comma 5, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB, determini con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98). CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE 5. Requisiti di onorabilita' I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art. 5 del DM 471/98. 6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti In base all'art. 61, comma 6, del TUF, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto delle societa' di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita' individuati ai sensi dell'art. 61, comma 5 del TUF. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta, controlla la societa' di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 7. Partecipanti persone giuridiche Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. La CONSOB si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'. In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti. La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti. 8. Soggetti esenti Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: * banche e imprese di investimento italiane; * capogruppo di gruppi bancari italiani; * banche e imprese di investimento comunitarie; * banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorita' di vigilanza locale; * societa' operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es., societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.). 9. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al capitale delle societa' di gestione e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il comma 1 del precedente paragrafo 7. 10. Divieto di esercizio dei diritti di voto L'art. 61, comma 7, stabilisce che, in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare puo' essere proposta oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla CONSOB ai sensi dell'art. 14, comma 6, del TUF entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 11. Modalita' di calcolo della quota di capitale Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa' di gestione singolarmente posseduta. 12. Partecipazioni indirette Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che: * la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra' solo indicato; * vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della societa' di gestione. 13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) alla CONSOB e alla societa' di gestione. La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare: * il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta; * la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta; * l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni partecipante. Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla CONSOB e alla societa' di gestione. CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI 14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98. 15. Soggetti esenti Si applica il precedente paragrafo 8. 16. Situazioni impeditive Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98. 17. Decadenza In base al DM 471/98, il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del TUF, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla CONSOB. I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98. 18. Sospensione e revoca La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, e' dichiarata con le stesse modalita' della dichiarazione di decadenza. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo' essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue funzioni. 19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione della societa' di gestione verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla CONSOB. La CONSOB si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La CONSOB pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la CONSOB chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine e' interrotto. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da' riservata informativa alla CONSOB. 20. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'. TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 21. Premessa L'art. 73 del TUF affida alla CONSOB la vigilanza sulle societa' di gestione dei mercati la quale, a tal fine, si avvale dei poteri previsti all'art. 74, comma 2, del TUF. Obiettivi dell'azione di vigilanza sui mercati regolamentati sono la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF la CONSOB, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti. 22. Incontri con gli esponenti aziendali L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla CONSOB o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche. 23. Modificazioni dello statuto Le societa' di gestione inviano alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modificazioni statutarie proposte. Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla CONSOB per la verifica di cui all'art. 73, comma 3, del TUF. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di gestione trasmettono alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante. 24. Regolamento del mercato e disposizioni di attuazione Le societa' di gestione inviano alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento del mercato. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di Amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte. Il testo integrale del regolamento approvato dall'Assemblea dei soci e' trasmesso alla CONSOB per l'approvazione ai sensi dell'art. 63, comma 2, del TUF. Una volta avvenuta l'approvazione da parte della CONSOB, le societa' di gestione trasmettono alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato. Laddove il regolamento attribuisce al consiglio di Amministrazione di dettare disposizioni di attuazione ai sensi dell'art. 62, comma 1, del TUF la CONSOB si riserva la facolta' di chiedere alla societa' di gestione di sottoporre ad una procedura di silenzio-assenso le norme regolamentari ivi contenute che assumono particolare rilievo ai fini della trasparenza del mercato, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori. Le societa' di gestione danno idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. La medesima informativa e' trasmessa anche alla Banca d'Italia nei casi previsti dall'art. 63, comma 3, del TUF. 25. Documentazione di bilancio Le societa' di gestione dei mercati inviano alla CONSOB entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio e' corredato dal verbale assembleare, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della societa' di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate. 26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi Le societa' di gestione provvedono ad inviare alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. Le societa' di gestione inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati. 27. Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarita' nella gestione, ovvero violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 28. Informativa sulla compagine azionaria Le societa' di gestione comunicano senza indugio alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di gestione comunicano annualmente alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: * del numero di azioni con diritto di voto possedute; * della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 29. Variazioni degli esponenti aziendali Le societa' di gestione comunicano entro 15 giorni alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le societa' di gestione comunicano alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali. 30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione invia alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: * separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; * attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; * procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti: 1. organigramma e funzionigramma; 2. meccanismi di delega; 3. articolazione del sistema dei controlli interni; 4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto del regolamento e il buon funzionamento del mercato con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico; 5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura. La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. Il collegio sindacale invia alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate. Le societa' di gestione, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB, che verra' informata successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate. 31. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato, alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla CONSOB vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati gestiti. Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra' fornita tempestivamente alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. 32. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato Le societa' di gestione comunicano tempestivamente alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte. 33. Informazioni relative ai mercati Ai sensi dell'art. 74, comma 2, del TUF le societa' di gestione forniscono alla CONSOB, secondo i criteri da questa indicati, dati e notizie relativi ai mercati. L'acquisizione dei dati e delle notizie puo' avvenire attraverso: * collegamenti telematici che assicurino la visibilita' in tempo reale dell'andamento del mercato; * periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla CONSOB; * richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. Va tempestivamente comunicato alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sulla trasparenza, sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela degli investitori. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del TUF la CONSOB puo' chiedere ai soggetti abilitati come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera r), del TUF la comunicazione di dati e notizie sull'attivita' svolta e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e i termini dalla stessa stabiliti. 34. Informativa alla Banca d'Italia Con riguardo ai mercati di cui all'art. 63, comma 3, del TUF, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di acquisire dati, notizie e documenti ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa assegnati dagli artt. 63, comma 3, e 75, comma 5, del TUF. 35. Ispezioni Secondo quanto stabilito dall'art. 74, comma 2, del TUF, la CONSOB puo' eseguire ispezioni presso le societa' di gestione e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 36. Provvedimenti della CONSOB in caso di necessita' e urgenza Ai sensi dell'art. 74, comma 3, del TUF, in caso di necessita' e urgenza la CONSOB, per il perseguimento delle finalita' della trasparenza, dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni e della tutela degli investitori adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 37. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione, la CONSOB si avvale dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF. 38. Profili sanzionatori Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF. PARTE III: I SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI L'aggiornamento della Parte III e' curato congiuntamente dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Definizioni: "DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante"; "esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; "nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB; "organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione; "partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese; "Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata; "TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario); "TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Premessa L'attivita' di gestione accentrata e' esercitata nella forma di societa' per azioni e ha carattere d'impresa, in coerenza con l'evoluzione dei mercati regolamentati. L'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio e' dato dal particolare rilievo che tale funzione di supporto riveste per il buon funzionamento del complessivo sistema di negoziazione. L'attivita' di vigilanza e' informata agli obiettivi di trasparenza, ordinata prestazione dei servizi, tutela degli investitori. 2. Autorizzazione In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 9, del TUF la societa' e' autorizzata dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attivita' di gestione accentrata quando sussistono i requisiti previsti dall'art. 80, commi 3, 4, 5 e 6, del TUF e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, del TUF. 3. Attivita' esercitabili e partecipazioni detenibili Ai sensi dell'art. 80, comma 2, del TUF alle societa' di gestione accentrata e' consentito di svolgere attivita' connesse e strumentali. Le attivita' esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle societa' di gestione accentrata sono disciplinate dall'art. 21 del regolamento CONSOB 11768 emanato ai sensi dell'art. 80, comma 3, del TUF. L'attivita' di vigilanza sulle societa' di gestione accentrata implica pertanto anche una verifica delle attivita' esercitate e delle partecipazioni assunte, al fine di accertarne la compatibilita' con le prescrizioni normative e regolamentari. Le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia le attivita' connesse e strumentali che intendono esercitare nonche' le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. TITOLO II PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI 4. Premessa Al fine di garantire la "qualita'" dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una societa' di gestione accentrata l'articolo 80, comma 6, del TUF prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, determini con regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. Il TUF prevede inoltre che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione accentrata debbano possedere requisiti di professionalita' e di onorabilita'. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica e' demandata ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (DM 471/98). CAPITOLO I PARTECIPANTI AL CAPITALE 5. Requisiti di onorabilita' I requisiti di onorabilita' e i casi di perdita degli stessi sono indicati all'art. 5 del DM 471/98. 6. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti In base all'art. 80, comma 7, del TUF, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle societa' di gestione accentrata, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla societa' di gestione accentrata, unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti di onorabilita' di cui al DM 471/98. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entita' della partecipazione detenuta, controlla la societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. 7. Partecipanti persone giuridiche Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilita' devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione. L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. La CONSOB e la Banca d'Italia si riservano la facolta', nei casi in cui lo ritengano opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'. In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o piu' soggetti interposti, il requisito di onorabilita' va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della societa' di gestione, sempreche' questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie rilevanti. La verifica va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti. 8. Soggetti esenti Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: * banche e imprese di investimento italiane; * capogruppo di gruppi bancari italiani; * banche e imprese di investimento comunitarie; * banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorita' di vigilanza locale; * societa' operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilita' (ad es., societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.). 9. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al capitale delle societa' di gestione e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione alla societa'. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche si applica il comma 1 del precedente paragrafo 7. 10. Divieto di esercizio dei diritti di voto L'art. 80, comma 8, del TUF stabilisce che in assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non possa essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare puo' essere proposta oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 14, comma 6, del TUF entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. 11. Modalita' di calcolo della quota di capitale Ai sensi dell'art. 6 del DM 471/98, per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilita' deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della societa' di gestione accentrata singolarmente posseduta. 12. Partecipazioni indirette Nel caso in cui la partecipazione e' acquisita o ceduta in via indiretta, l'obbligo di comunicazione puo' essere assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che: * la comunicazione sia sottoscritta anche da chi ha acquistato o ceduto direttamente le azioni, quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per cento o controllo). In caso contrario il soggetto in questione andra' solo indicato; * vengano indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della societa' di gestione accentrata. 13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti (5 per cento o controllo), le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) alla societa' di gestione accentrata, alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalita' dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare: * il numero e le generalita' dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta; * la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta; * l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni partecipante. Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla alla societa' di gestione accentrata, alla CONSOB e alla Banca d'Italia. CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI 14. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' I requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali sono indicati agli articoli 1 e 3 del DM 471/98. 15. Soggetti esenti Si applica il precedente paragrafo 8. 16. Situazioni impeditive Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98. 17. Decadenza Ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 4, e 13, comma 2, del TUF, il difetto dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa' di gestione accentrata, comporta la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia essa e' pronunciata dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia. I requisiti e le condizioni rilevanti ai fini della decadenza sono indicati agli articoli 1, 2, 3 del DM 471/98. 18. Sospensione e revoca Le cause della sospensione dalla carica sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98. Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 4, del TUF, la sospensione e' dichiarata con le stesse modalita' della dichiarazione di decadenza. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione puo' essere convertita in revoca. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. La sospensione del direttore generale, nominato dagli amministratori, non puo' durare oltre 45 giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.4 del DM 471/98, in cui la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle sue funzioni. 19. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina, o comunque entro la riunione del consiglio di amministrazione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione accentrata verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica. E' rimessa alla responsabilita' del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la astensione di ciascuno di essi. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni alla CONSOB e Banca d'Italia. La CONSOB e la Banca d'Italia si riservano la facolta', ove opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con la societa' di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per le fattispecie di reato considerate dall'art. 3, comma 1, del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione ne da' riservata informativa alla CONSOB e alla Banca d'Italia. 20. Soggetti esteri Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' degli esponenti aziendali e' effettuata sulla base di un giudizio di equivalenza sostanziale nel rispetto di quanto previsto nello stesso art. 3. TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 21. Premessa L'art. 82 del TUF affida alla CONSOB e alla Banca d'Italia la vigilanza sulle societa' di gestione accentrata al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Per lo svolgimento di tali funzioni le autorita' possono chiedere alle societa' la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, indicandone modalita' e termini. Le autorita' inoltre vigilano affinche' la regolamentazione dei servizi delle societa' sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' sopra indicate e possono richiedere alle societa' modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. 22. Incontri con gli esponenti aziendali L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la CONSOB e la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche. 23. Modificazioni dello statuto Le societa' di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio di amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche statutarie proposte. Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla CONSOB e alla Banca d'Italia. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di gestione trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante. 24. Regolamento dei servizi Le societa' di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le societa' di gestione accentrata trasmettono alla CONSOB e alla Banca d'Italia una copia del testo regolamentare aggiornato. Le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento; in materia le predette autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tal fine. In occasione delle modifiche regolamentari le societa' di gestione accentrata danno idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione. Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del TUF, la CONSOB e la Banca d'Italia possono richiedere alle societa' di gestione accentrata modificazioni della regolamentazione idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 25. Documentazione di bilancio Le societa' di gestione accentrata inviano alla CONSOB e alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, della relazione della societa' di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate. 26. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi Le societa' di gestione accentrata provvedono ad inviare alla CONSOB e alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. Le societa' di gestione accentrata inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla CONSOB e alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati. 27. Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 28. Informativa sulla compagine azionaria Le societa' di gestione accentrata comunicano senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di gestione accentrata comunicano annualmente alla CONSOB e alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: * del numero di azioni con diritto di voto possedute; * della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 29. Variazioni degli esponenti aziendali Le societa' di gestione accentrata comunicano entro 15 giorni alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli organi sociali. 30. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi Il consiglio di amministrazione delle societa' di gestione accentrata invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: * separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; * attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; * procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti: 1. organigramma e funzionigramma; 2. meccanismi di delega; 3. articolazione del sistema dei controlli interni; 4. metodologie adottate per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'art. 81, comma 2, del TUF nonche' i presidi diretti ad assicurare l'affidabilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e gestionali. Particolare attenzione andra' dedicata, in tale ambito, agli aspetti concernenti la tenuta dei conti, le modalita' di registrazione dei movimenti contabili e le operazioni di quadratura. Andranno altresi' fornite indicazioni sui presidi organizzativi adottati ai fini di antiriciclaggio; 5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura. La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. Il collegio sindacale invia alla CONSOB e alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate. Le societa' di gestione accentrata, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alle societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla CONSOB e alla Banca d'Italia, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte delle societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla CONSOB e alla Banca d'Italia, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22, sulle misure correttive adottate. 31. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera n, del regolamento CONSOB 11768 Le societa' di gestione accentrata comunicano, preventivamente, alla CONSOB e alla Banca d'Italia - nelle modalita' da queste indicate - le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lettera n) del regolamento CONSOB 11768, unitamente alla documentazione attestante l'assoggettamento di tali soggetti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano. 32. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave prospettica, l'ordinata prestazione dei servizi, alla CONSOB e alla Banca d'Italia vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla CONSOB e alla Banca d'Italia vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti. Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra' tempestivamente fornita alla CONSOB e alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 22. 33. Convenzioni In base a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del regolamento CONSOB 11768, le societa' di gestione accentrata comunicano senza indugio alla CONSOB e alla Banca d'Italia le convenzioni stipulate con organismi esteri, comunitari ed extracomunitari, che svolgono funzioni analoghe, nonche' le convenzioni stipulate con gli emittenti nel caso di gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti a estrazione ovvero emessi da societa' o enti di diritto estero. Nel caso in cui le suddette convenzioni siano aderenti a schemi standardizzati, le societa' di gestione accentrata comunicano alla CONSOB e alla Banca d'Italia gli schemi-tipo e un elenco dei soggetti con cui tali convenzioni sono state stipulate. 34. Informazioni sui servizi Le societa' di gestione accentrata forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni sugli strumenti finanziari accentrati e sui soggetti ammessi al sistema, nonche' dati e notizie relativi alle istruzioni di trasferimento tra conti, ai saldi dei conti di deposito e ai saldi dei conti emittente. L'acquisizione puo' avvenire attraverso: * periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia; * richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. La CONSOB si riserva comunque la facolta' di richiedere direttamente l'acquisizione dei suddetti dati. Va tempestivamente comunicato alla CONSOB e alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sulla trasparenza, sull'ordinata prestazione dei servizi e sulla tutela degli investitori. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento del servizio e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla CONSOB e alla Banca d'Italia con congruo anticipo. 35. Informativa sulle cautele e garanzie adottate a favore degli investitori In base a quanto previsto dall'art. 32 del regolamento CONSOB 11768, le societa' di gestione accentrata comunicano annualmente alla CONSOB e alla Banca d'Italia: 1. le polizze stipulate con una o piu' compagnie assicurative ai fini del risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attivita'; 2. le cautele e garanzie assunte ai fini di limitare i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari. 36. Ispezioni Secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 1, del TUF, la CONSOB e la Banca d'Italia possono eseguire ispezioni presso le societa' di gestione accentrata. 37. Crisi delle societa' di gestione accentrata In caso di crisi delle societa' di gestione accentrata, si applica l'art. 83 del TUF. 38. Profili sanzionatori Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF. PARTE IV: SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA E SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI AVENTI A OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI L'aggiornamento della Parte IV e' curato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Definizioni "Autorizzazione BI 30/10/2000": autorizzazione alla Monte Titoli S.p.A. a svolgere i servizi di liquidazione rilasciata il 30/10/2000 dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; "DM 471/98": decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei soci e individuazione della soglia rilevante", "esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; "nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB; "organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione; "Regolamento CONSOB 11768": regolamento emanato dalla CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni in materia di mercati, insolvenze e gestione accentrata; "Provvedimento BI ex art. 69 del TUF": provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, 8 settembre 2000 "Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati"; "TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Premessa Il Provvedimento BI ex art. 69 del TUF prevede che l'autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione sia su base lorda che su base netta puo' essere rilasciata ad una sola societa'. Essa puo' essere una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF, ovvero una societa' per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da organismi di deposito accentrato anche esteri, purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano. La societa' autorizzata alla gestione dei servizi di liquidazione deve assicurare la permanenza di tali requisiti e informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB di ogni progetto destinato ad incidere sulla configurazione degli stessi in essere all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 2. Autorizzazione I servizi di liquidazione sono gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF. Con autorizzazione 30/10/2000 la Monte Titoli e' stata autorizzata a svolgere entrambi i servizi di liquidazione. TITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI 3. Premessa Tra i requisiti della societa' di gestione dei servizi di liquidazione l'art. 3, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo debbano possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali previsti per le societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80, comma 4, del TUF. 4. Requisiti di professionalita' e di onorabilita' Si applica il Titolo II, Capitolo II, della Parte III relativa ai sistemi di gestione accentrata. TITOLO III - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 5. Premessa L'art. 77 del TUF affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sulla societa' autorizzata, ai sensi dell'art. 69 comma 1 del TUF, alla gestione dei servizi di liquidazione e sui sistemi da essa gestiti. Le autorita' perseguono obiettivi volti a garantire la stabilita' nella fase di regolamento, il trasparente e ordinato svolgimento dei servizi nonche' la tutela degli investitori. Gli stretti legami che uniscono mercati, sistemi di regolamento titoli e sistemi di pagamento rendono infatti evidenti i riflessi sistemici che possono avere eventuali disfunzioni nei meccanismi di regolamento. La particolare rilevanza assegnata dal legislatore alla tutela della stabilita' dei servizi di regolamento e' attestata dalla previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 77 del TUF, in base alla quale, "in caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti necessari a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli artt. 69 e 70". Al fine di vigilare sul funzionamento dei servizi di liquidazione le autorita' ai sensi dell'art. 77, comma 1, del TUF possono richiedere alla societa' e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni. 6. Incontri con gli esponenti aziendali L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB o dalla stessa societa' di gestione. Quest'ultima si attiva, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche. 7. Modificazioni dello statuto La societa' di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche statutarie proposte. Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto depositato, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante. 8. Regolamento operativo e disposizioni di attuazione La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento operativo. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione trasmette alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato. Ai sensi del citato art. 4, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento aggiornato da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il testo proposto si intende approvato. La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento. In materia le predette autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine. In occasione delle modifiche regolamentari la societa' di gestione dei servizi di liquidazione da' idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione. 9. Documentazione di bilancio La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio e' corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e degli altri eventuali allegati. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate. 10. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi La societa' di gestione dei servizi di liquidazione provvede ad inviare alla Banca d'Italia e alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. La societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati. 11. Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 12. Informativa sulla compagine azionaria La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica annualmente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: * del numero di azioni con diritto di voto possedute; * della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 13. Variazioni degli esponenti aziendali La societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali. 14. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei servizi di liquidazione Il consiglio di amministrazione della societa' di gestione dei servizi di liquidazione invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: * separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; * attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; * procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti: 1. organigramma e funzionigramma; 2. meccanismi di delega; 3. articolazione del sistema dei controlli interni; 4. metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento di cui all'art. 4 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF; 5. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura. La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, la societa' di gestione dei servizi di liquidazione, almeno una volta l'anno, sottopone a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6, sulle misure correttive adottate. 15. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave prospettica, il buon funzionamento del servizio, alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti. Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra' fornita tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6. 16. Attivita' accessorie e partecipazioni La societa' di gestione comunica in via preventiva alla Banca d'Italia e alla CONSOB le attivita' accessorie di cui all'art. 10 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF, nonche' le eventuali attivita' diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione, richiamate all'art. 3, comma 5, lett. c) di tale Provvedimento; con riferimento a dette attivita', la societa' di gestione comunica le misure di contenimento dei rischi adottate. Essa comunica inoltre alle predette autorita' le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 6. 17. Ammissione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF La societa' di gestione comunica, tempestivamente, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 6 comma 2, del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF. 18. Informazioni sul funzionamento dei servizi di liquidazione La societa' di gestione dei servizi di liquidazione fornisce alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai sistemi (partecipanti, titoli ammessi, organismi di deposito accentrato presso i quali puo' avvenire il regolamento di strumenti finanziari, ecc.) nonche' dati e notizie relativi alle singole operazioni immesse nei servizi stessi. L'acquisizione puo' avvenire attraverso : * collegamenti telematici che assicurino la completa visibilita', in tempo reale, dei servizi; * periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia; * richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. La CONSOB si riserva comunque la facolta' di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati. Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei servizi. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei servizi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB con congruo anticipo. 19. Ispezioni Secondo quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la CONSOB possono eseguire ispezioni presso la societa' di gestione dei servizi di liquidazione. 20. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessita' e urgenza Ai sensi dell'art. 77, comma 2, del TUF, in caso di necessita' e urgenza la Banca d'Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 21. Revoca dell'autorizzazione La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' revocare l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 del Provvedimento BI ex art. 69 del TUF. 22. Profili sanzionatori Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF. PARTE V: SISTEMI DI COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI L'aggiornamento della Parte V e' curato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Definizioni "Esponenti aziendali": soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; "nozione di controllo societario": ai fini delle presenti Istruzioni il controllo sussiste quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 23 del TUB; "organi sociali": il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, la direzione; "partecipazione": il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese; "Provvedimento BI ex art. 70 del TUF": provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, 8 settembre 2000 "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati"; "TUB": decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario); "TUF": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 1. Premessa Il TUF prevede che la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, possa disciplinare i sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'art. 70 del TUF stesso. In tale disciplina assume particolare rilevanza, ai fini del contenimento del rischio sistemico, il corretto svolgimento del servizio di compensazione e garanzia nonche' l'adozione di adeguate forme di prevenzione dei rischi. 2. Approvazione del regolamento operativo Ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 1, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, l'accesso all'esercizio dell'attivita' di compensazione e garanzia e' consentito alle societa' per azioni aventi sede legale in Italia, con capitale minimo pari a 25 milioni di euro; il regolamento dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia deve essere approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF. TITOLO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA 3. Premessa L'art. 77 del TUF affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi indicati nell'art. 70 del TUF e sui soggetti che li gestiscono. Le autorita' perseguono obiettivi volti a garantire la stabilita' dei sistemi, la trasparenza e l'ordinato svolgimento dei servizi, nonche' la tutela degli investitori. La particolare rilevanza assegnata dal legislatore alla tutela della stabilita' dei sistemi di compensazione e garanzia e' attestata dalla previsione contenuta all'art. 77, comma 2, del TUF, in base alla quale "in caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti necessari a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi indicati negli artt. 69 e 70". Al fine di vigilare sul funzionamento dei sistemi di compensazione e garanzia le autorita', ai sensi dell'art.77, comma 1, del TUF, possono richiedere ai gestori dei sistemi e agli operatori dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione delle operazioni. 4. Incontri con gli esponenti aziendali L'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza puo' avvenire anche mediante incontri con gli esponenti aziendali. Gli incontri possono essere periodici, ovvero richiesti dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB o dalle stesse societa' di gestione. Queste ultime si attivano, in ogni caso, ad informare tempestivamente la Banca d'Italia e la CONSOB su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attivita' di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti rilevanti delle strutture tecnologiche e informatiche. 5. Modificazioni dello statuto Le societa' di compensazione e garanzia trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modificazione dello statuto. La comunicazione va effettuata dopo l'approvazione delle proposte di modifica da parte del consiglio d'amministrazione e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche statutarie proposte. Le modifiche dello statuto approvate dall'Assemblea dei soci sono trasmesse alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le societa' di gestione trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia a stampa dello statuto, firmata su ogni foglio dal legale rappresentante. 6. Regolamento dei sistemi e disposizioni di attuazione Le societa' di compensazione e garanzia inviano alla Banca d'Italia e alla CONSOB i progetti di modifica del regolamento dei sistemi. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione formale da parte del competente organo aziendale. L'informativa illustra i contenuti e le finalita' delle modifiche regolamentari proposte. Una volta avvenuta l'approvazione da parte del competente organo aziendale, le societa' di compensazione e garanzia trasmettono alla Banca d'Italia e alla CONSOB una copia del testo regolamentare aggiornato. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, trascorsi sessanta giorni dalla data di ricezione del regolamento, o delle modifiche, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, senza che le stesse abbiano manifestato osservazioni, il testo proposto si intende approvato. Le societa' di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri il contenuto del regolamento. In materia le predette autorita' forniscono criteri per individuare le disposizioni rilevanti a tale fine. In occasione delle modifiche regolamentari, le societa' di compensazione e garanzia danno idonea pubblicita' (anche tramite Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle relative istruzioni e disposizioni di attuazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' richiedere in qualunque momento alle societa' di compensazione e garanzia l'adozione di specifiche misure idonee a garantire il sicuro, ordinato e continuo funzionamento dei sistemi. 7. Documentazione di bilancio Le societa' di compensazione e garanzia inviano alla Banca d'Italia e alla CONSOB, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio d'esercizio e ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio e' corredato del verbale assembleare, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e degli altri eventuali allegati. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle societa' controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle societa' collegate. 8. Verbali delle delibere assembleari e degli organi esecutivi Le societa' di compensazione e garanzia provvedono ad inviare alla Banca d'Italia e alla CONSOB i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea e del consiglio di amministrazione contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione. Le societa' di compensazione e garanzia inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle delibere assembleari, completi degli eventuali allegati. 9. Comunicazioni del collegio sindacale Il collegio sindacale trasmette senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarita' nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attivita', nonche' ogni altra notizia ritenuta rilevante. 10. Informativa sulla compagine azionaria Le societa' di compensazione e garanzia comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nel libro dei soci. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le societa' di compensazione e garanzia comunicano annualmente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio: * del numero di azioni con diritto di voto possedute; * della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto. 11. Variazioni degli esponenti aziendali Le societa' di compensazione e garanzia comunicano entro 15 giorni alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni modifica nella composizione degli organi sociali. Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, le societa' di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB la composizione aggiornata degli organi sociali. 12. Relazione sulla struttura organizzativa e informatica e sulla gestione dei rischi dei sistemi di compensazione e garanzia Il consiglio di amministrazione delle societa' di compensazione e garanzia invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di: * separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo, nonche' in materia di gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze; * attivita' di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilita', in particolare per quanto attiene ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarita' riscontrate; * procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifica indicazione dell'informativa relativa alle anomalie riscontrate e agli interventi adottati per la loro rimozione. In particolare la relazione riferisce sui seguenti aspetti: 1. organigramma e funzionigramma; 2. meccanismi di delega; 3. articolazione del sistema dei controlli interni; 4. metodologie introdotte per assicurare il buon funzionamento del servizio con particolare riferimento all'attivita' di supporto tecnologico e il rispetto del regolamento di cui all'art. 4 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF; 5. misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate; 6. principali risultanze della concreta attivita' di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura. La relazione annuale potra' fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti per i quali non siano intervenute modifiche significative. Il collegio sindacale invia alla Banca d'Italia e alla CONSOB, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate. In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le societa' di compensazione e garanzia, almeno una volta l'anno, sottopongono a verifica le strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per la prestazione dei servizi istituzionali, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di back up e recovery previste. Tale verifica e' effettuata da soggetti terzi ovvero da strutture interne alla societa', purche' diverse e indipendenti da quelle produttive. I risultati di queste verifiche sono comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB, unitamente alle misure adottate e da adottare da parte della societa' per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, che verranno informate successivamente, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4, sulle misure correttive adottate. 13. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione Avuta presente la necessita' di verificare, anche in chiave prospettica, il buon funzionamento del servizio, alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno trasmessi i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione, riguardanti anche le societa' controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalita' di attuazione. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB vanno altresi' comunicati gli accordi, sottoposti al consiglio di amministrazione, aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei sistemi gestiti. Una preventiva informativa su detti documenti ed accordi andra' fornita tempestivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4. 14. Attivita' diverse e partecipazioni Ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le societa' di compensazione e garanzia che partecipano come aderenti ad altri sistemi di compensazione e garanzia, italiani o esteri, provvedono alla separazione contabile di tale attivita' e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del predetto Provvedimento, le societa' di compensazione e garanzia provvedono alla separazione contabile e organizzativa delle attivita' diverse da quella di compensazione e garanzia dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari e da quella di cui al comma 3 dell'art. 3 del ripetuto Provvedimento, e adottano specifiche misure di contenimento dei rischi connessi, comunicandole preventivamente alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Le societa' di compensazione e garanzia comunicano alla Banca d'Italia e alla CONSOB le partecipazioni assunte. Una preventiva informativa sui progetti di acquisizione di partecipazioni andra' tempestivamente fornita alle predette autorita', anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 4. 15. Accordi con altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati In base all'art. 14, comma 3, del Provvedimento BI ex art. 70 del TUF, le convenzioni o gli accordi che le societa' di compensazione e garanzia intendono stipulare con soggetti che gestiscono altri sistemi di compensazione e garanzia su strumenti finanziari derivati, relativi alla determinazione dei margini dovuti da aderenti comuni, sono preventivamente trasmessi alla Banca d'Italia e alla CONSOB per l'approvazione. Gli accordi sottoposti all'approvazione devono illustrare dettagliatamente le metodologie seguite nella determinazione della correlazione statistica fra le posizioni registrate a nome degli aderenti e delle specifiche misure di controllo dei rischi adottate. 16. Informazioni sui sistemi Le societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia forniscono alla Banca d'Italia, secondo i criteri da questa indicati, informazioni relative ai sistemi. L'acquisizione puo' avvenire attraverso : * collegamenti telematici che assicurino la completa visibilita', in tempo reale, dei servizi; * periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia; * richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative. La CONSOB ha accesso ai suddetti dati per il tramite della Banca d'Italia. La CONSOB si riserva comunque la facolta' di richiedere l'acquisizione diretta dei suddetti dati. Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia e alla CONSOB ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva dei sistemi. Le modifiche ai meccanismi di funzionamento dei sistemi e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici, ove rilevanti, devono essere comunicati alla Banca d'Italia e alla CONSOB con congruo anticipo. 17. Ispezioni Secondo quanto stabilito dall'art. 77, comma 1, del TUF la Banca d'Italia e la CONSOB possono eseguire ispezioni presso le societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia. 18. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessita' e urgenza Ai sensi dell'art. 77, comma 2, in caso di necessita' e urgenza la Banca d'Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia. 19. Profili sanzionatori Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF. |
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