Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 31 dicembre 2001 |
Approvazione del protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM. |
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IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II Direzione per la difesa del mare Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 349, recante legge quadro sulla aree protette; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualifica degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale; Visto l'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 tra il Ministero dell'ambiente e l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM ed in particolare gli articoli 7 e 8 che prevedono la realizzazione, nei comuni delle isole minori interessati da aree protette marine gia' istituite o in corso di istituzione, nonche' da parchi nazionali con perimetrazione a mare, di un programma coordinato di interventi per la tutela e valorizzazione ambientale; Visto il decreto direttoriale del Servizio difesa del mare del 29 dicembre 2000, registrato dell'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 7082 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 97, con il quale si e' proceduto ad impegnare la somma di L. 10.000.000.000 sul cap. 7082 U.P.B. 1.2.1.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente E.F. 2000, per il finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'art. 7 del citato Accordo di programma; Visto il decreto direttoriale del Servizio difesa del mare del 29 dicembre 2000, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 8170 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 98, con il quale si e' proceduto ad impegnare la somma di L. 3.400.000.000 sul cap. 3957 U.P.B. 8.1.2.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente E.F. 2000 per il finanziamento degli interventi e delle attivita' di cui all'art. 8 del citato Accordo di programma; Visto il decreto protocollo n. 32/01 del 1 marzo 2001, con il quale sono rideterminati i compiti e l'organizzazione delle divisioni del Servizio difesa del mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera a), che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001, con il quale sono stati definiti gli obiettivi, le priorita' e i programmi da attuare nel corso del 2001 e assegnate ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' le risorse umane, strumentali e necessarie a garantire l'adempimento dei compiti istituzionali definiti; Visto il decreto direttoriale protocollo n. 65/01 del 3 maggio 2001, con il quale e' stato nominato dirigente della divisione II "Aree marine protette e programmazione ambientale per la difesa del mare", il dott. Oliviero Montanaro; Visto il decreto direttoriale prot. n. 234/1 del 9 agosto 2001, con il quale si e' provveduto ad assegnare le funzioni ed i limiti di spesa ai dirigenti del Servizio difesa del mare; Considerato che nel suddetto decreto n. 234 del 9 agosto 2001 vengono indicati, tra i compiti assegnati alla divisione II, la gestione ed il monitoraggio della spesa e degli interventi relativi all'Accordo di programma ANCIM; Ritenuto di dare attuazione agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e agli interventi di promozione delle aree marine protette mediante il protocollo tecnico previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2, del predetto Accordo 22 dicembre 2000; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il protocollo tecnico previsto dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 2. 1. All'onere previsto all'art. 12 del protocollo tecnico allegato al presente decreto, per il sostegno finanziario delle linee di intervento previste, si provvede con i fondi impegnati con il decreto direttoriale 29 dicembre 2000, registrato dell'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 7082 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 97 e con decreto direttoriale 29 dicembre 2000, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 8170 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 98. Roma, 31 dicembre 2001 Il direttore: Montanaro |
| Allegato PROTOCOLLO TECNICO Attuativa degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente protocollo tecnico, in attuazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 con l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM, individua i criteri tecnici per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione ambientale, finalizzati alla promozione della sostenibilita' dello sviluppo e della conservazione naturalistica legata alla salvaguardia dell'ambiente marino, anche mediante interventi di stimolo e supporto ad attivita' economiche ecosostenibili nei comuni delle isole minori sedi di aree marine protette gia' istituite o in corso di istituzione nei comuni delle isole minori interessate da Parchi nazionali con perimetrazione a mare, nonche' i parametri tecnici per l'elaborazione dei relativi progetti, le modalita' e le condizioni per l'attribuzione e l'erogazione del sostegno finanziario e le modalita' di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti. Art. 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di sostegno finanziario 1. Possono presentare proposte per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni A e B di cui all'art. 3, i comuni delle isole minori sedi di aree protette marine gia' istituite o in corso di istituzione, nonche' i comuni delle isole minori interessate da parchi nazionali con perimetrazione a mare, individuati dall'allegato A all'Accordo del 22 dicembre 2000, di cui all'art. 1. Art. 3. Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili proposte relative alle seguenti linee di intervento, nell'ambito delle rispettive azioni: A. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale (art. 7 Accordo di programma): A.1. Interventi per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unita' da diporto; A.2. Interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle unita' da diporto; A.3. Interventi per la diffusione di impianti per la raccolta delle acque nere a bordo di particolari unita' navali; A.4. Interventi per la diffusione di motori fuoribordo a basso impatto ambientale; A.5. Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attivita' di pescaturismo; A.6. Interventi di restauro ambientale nei sistemi costieri in erosione; B. Azione per la promozione delle aree marine protette (art. 8 Accordo di programma): B.1. Interventi per la promozione e la comunicazione del sistema delle aree marine protette. 2. Le attivita' di comunicazione e promozione relative agli interventi di cui all'azione A costituiscono attuazione dell'art. 8 dell'Accordo di programma. 3. Ciascuno dei comuni di cui all'art. 2 puo' presentare, per la realizzazione di progetti concernenti le linee di cui al comma 1, fino ad un massimo di complessivo di quattro proposte. 4. Per ciascuna linea di intervento di cui al comma 1, non puo' essere presentata piu' di una proposta da parte di ciascun soggetto fatta eccezione per la linea di intervento A.6. per la quale possono essere presentate fino a due proposte, fermo restando il numero massimo previsto dal comma 3. 5. Il comune proponente garantisce che il sostegno finanziario richiesto ai sensi del presente protocollo tecnico e' conforme alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. 6. Le specifiche tecniche e le modalita' di realizzazione di ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 1 sono riportate in apposite schede di dettaglio, allegate al presente protocollo tecnico. 7. Le proposte per la realizzazione di interventi, avanzate dai comuni delle isole minori sedi di aree protette marine istituite o interessate da Parchi nazionali con perimetrazione a mare, devono essere preventivamente assentite dai soggetti gestori. Art. 4. Presentazione delle proposte 1. I comuni di cui all'art. 2 che intendono realizzare gli interventi di cui all'art. 3 trasmettono in triplice copia la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto da lui debitamente delegato: a) domanda e scheda riassuntiva dell'intervento redatte in conformita' a quanto previsto dagli appositi schemi riportati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it); b) proposta di intervento contenente: I: relazione descrittiva dell'intervento, che illustra in particolare la fattibilita' dello stesso e la sua idoneita' a produrre effetti duraturi, i criteri qualitativi seguiti, le fasi di realizzazione con relativa tempestiva, il rispetto della normativa in materia ambientale e, ove necessario, le azioni di raccordo intraprese con i soggetti cui sono affidati i servizi portuali; II: studio di fattibilita', firmato da un tecnico abilitato per soli interventi previsti dalle linee A.1., A.2. e A.6. di cui all'art. 3, comma 1; III: piano finanziario con l'indicazione delle voci di costo previste e del piano di copertura finanziaria dell'intervento con specifica ed autonoma indicazione dei costi relativi all'elemento di comunicazione e promozione; IV: dichiarazione di effettiva disponibilita' dell'eventuale quota di spesa a carico del soggetto proponente o di altri soggetti cofinanziatori; V: assenso dei soggetti gestore di cui all'art. 3, comma 7. 2. Ciascuna proposta puo' essere presentata per una sola delle linee di intervento previste all'art. 3, comma 1. 3. La proposta, con tutta la documentazione di cui al comma 2, deve pervenire, entro le ore 17 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente protocollo tecnico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mano in busta chiusa con l'indicazione "Protocollo tecnico in attuazione degli articoli 7 e 8 dell'accordo, 22 dicembre 2000, ANCIM" e l'indicazione del comune proponente, al seguente indirizzo: Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM (Ufficio del segretario nazionale), via Dei Prefetti, 46 - 00186 Roma. Art. 5. Condizioni di ricevibilita' 1. Costituiscono condizioni di ricevibilita' delle proposte: il rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 3; il possesso delle condizioni soggettive previste all'art. 2. 2. La valutazione dei requisiti di ricevibilita' di cui al comma 1, e' effettuata dall'ANCIM, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di programma. 3. L'ANCIM trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 3, le proposte pervenute, in busta chiusa, con l'indicazione di quelle dichiarate ricevibili. Art. 6. Valutazione delle proposte 1. La valutazione delle proposte dichiarate ricevibili e' svolta da una commissione di valutazione tecnica appositamente nominata. 2. La valutazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 5, comma 3. Art. 7. Criteri di valutazione 1. Nella valutazione degli interventi sono considerati criteri preferenziali: a) entita' delle risorse aggiuntive eventualmente messe a disposizione dal comune proponente, da altri enti pubblici (regioni, province, enti parco, ecc.), dall'Unione europea o da soggetti privati; b) riproducibilita' del progetto su altre isole; c) fattibilita' dell'intervento: qualita' tecnico-scientifica, con particolare riguardo ad aspetti di innovazione tecnologica che garantiscano un elevato livello di tutela dell'ambiente e del territorio, qualita' del piano finanziario, aspetti amministrativi connessi alla realizzazione; d) complementarieta' con altre iniziative avviate o pianificate dal proponente volta al raggiungimento di un piu' elevato grado di sostenibilita' dell'intervento; e) realizzazione di servizi o strutture capaci di attivare nuova occupazione; f) capacita' di raccordo e sinergia tra il maggior numero di comuni dello stesso territorio insulare in caso di intervento relativo alla stessa area protetta marina gia' istituita o in corso di istituzione e allo stesso parco nazionale con perimetrazione a mare; 2. Ulteriori eventuali criteri preferenziali, relativi a ciascuna linea di intervento, sono riportati nelle schede di dettaglio, allegate al presente protocollo tecnico. Art. 8. Determinazione delle proposte ammissibili a sostegno finanziario 1. La commissione di valutazione di cui all'art. 6 attribuisce a ciascuna proposta un punteggio di merito e formula le graduatorie degli interventi ritenuti idonei per ciascuna delle linee di intervento di cui alle azioni A e B dell'art. 3. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, sulla base delle graduatorie formulate dalla commissione di valutazione, individua gli interventi ammessi al sostegno finanziario con apposito provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Per le linee di intervento di cui all'azione A, il sostegno finanziario e' concesso, sulla base di quanto previsto dal comma 1 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, con le seguenti modalita': a) e' ammessa a sostegno finanziario, per ciascuna area marina protetta istituita o in corso di istituzione, nonche' per ciascun parco nazionale con perimetrazione a mare di cui all'allegato A, la proposta che ha conseguito la migliore posizione complessiva nelle graduatorie relative alle linee di intervento previste nell'azione A; b) successivamente, sono ammessi a sostegno finanziario le proposte meglio classificate di ciascuna graduatoria, in ordine decrescente. 4. Per la tipologia di interventi B.l sono ammesse a finanziamento le migliori proposte secondo le modalita' indicate nella relativa scheda tecnica, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Art. 9. Costi ammissibili 1. Le risorse finanziarie attribuite a ciascuna proposta non possono eccedere la percentuale del costo effettivo dell'intervento, indicata nelle schede tecniche relative a ciascuna linea di intervento di cui all'art. 3, comma 1. 2. Sono imputabili alle risorse finanziarie attribuite a ciascuna proposta esclusivamente le spese sostenute successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente protocollo tecnico. Art. 10. Realizzazione degli interventi 1. La realizzazione degli interventi ammessi a sostegno finanziario deve essere avviata entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, dandone contestuale informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare. 2. Gli interventi di cui alle linee A.l, A.2 e A.6 dell'art. 3, devono essere ultimati entro venti mesi dalla informazione di avvio di cui al comma 1. 3. Gli interventi di cui alle linee A.3, A.4, A.5 e B.1 dell'art. 3, devono essere ultimati entro dodici mesi dalla informazione di avvio di cui al comma 1. 4. Entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione degli interventi, i soggetti di cui all'art. 2 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, una relazione tecnica conclusiva. Art. 11. Modalita' di finanziamento 1. Il sostegno finanziario concesso e' erogato: a) nella misura del 20% entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2; b) nella misura del 40% a seguito della informazione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1; c) l'ultima quota, pari al restante 40%, a seguito dell'approvazione della relazione di cui all'art. 10, comma 4. Art. 12. Utilizzo di ulteriori risorse disponibili 1. Le eventuali risorse finanziarie relative ai minori costi per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno finanziario rispetto ai costi previsti nelle relative domande, sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi risultati idonei nelle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1. Art. 13. Monitoraggio, modifiche e revoca del sostegno finanziario 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, puo' in ogni momento procedere a verifiche sull'esecuzione degli interventi e all'accertamento della loro conformita' agli interventi ammessi al sostegno finanziario. 2. Nel caso in cui sia accertata la non conformita' degli interventi in corso di realizzazione rispetto a quelli ammessi a sostegno finanziario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, puo' procedere alla revoca del sostegno finanziario concesso. 3. L'accertata difformita' dell'intervento realizzato con quello ammesso a sostegno finanziario puo' determinare la revoca del medesimo, con obbligo di restituzione di quanto sino a quel momento erogato. Art. 14. Risorse finanziarie 1. In attuazione dell'Accordo di programma, 22 dicembre 2000, e' attribuito: a) l'importo complessivo di L. 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99), ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, per il sostegno finanziario delle linee di intervento previste dall'azione A; b) l'importo complessivo di L. 3.400.000.000 (Euro 1.755.953,46), ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di programma, per il sostegno finanziario della linea di intervento prevista dall'azione B e per le attivita' di comunicazione e promozione relative agli interventi dell'azione A di cui all'art. 3, comma 2. Allegato A: elenco comuni isole minori sedi di aree protette marine istituite o in corso di istituzione, nonche' di parchi nazionali con perimetrazione a mare (allegato 1 dell'Accordo di programma Ministero dell'ambiente - ANCIM del 22 dicembre 2000). Allegato B: schede tecniche linee di intervento
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Allegato A Elenco comuni isole minori sedi di aree protette marine istituite o in corso di istituzione, nonche' di parchi nazionali con perimetrazione a mare (allegato 1 dell'accordo di programma Ministero dell'ambiente - ANCIM del 22 dicembre 2000).
===================================================================== Isole | Comuni | Area protetta ===================================================================== Isola di Ustica |Ustica |Area marina protetta --------------------------------------------------------------------- Isole Egadi | | (Marettimo, Levanzo, | | Favignana, Formica, | | Maraone) |Favignana |Area marina protetta --------------------------------------------------------------------- Isole Tremiti | | (Caprara, Pianosa, S. | | Nicola, S. Domino e | | Cretaccio) |Isole Tremiti |Area marina protetta --------------------------------------------------------------------- Isole di Ventotene e | | S. Stefano |Ventotene |Area marina protetta --------------------------------------------------------------------- Arcipelago della | | Maddalena (La | | Maddalena, Budelli | | Caprera, Spargi, | |Parco nazionale S. Maria, S. Stefano e| |dell'Arcipelago de La Razzoli) |La Maddalena |Maddalena --------------------------------------------------------------------- | |Parco nazionale Isola dell'Asinara |Porto Torres (1) |dell'Asinara --------------------------------------------------------------------- |Capraia, Campo | |nell'Elba, Capoliveri,| |Isola del Giglio, | Isole dell'Arcipelago |Marciana Marina, | toscano (Elba, |Marciana, | Capraia, Pianosa, |Portoferraio, Pianosa,| Gorgona, Giannutri, |Rio Marina, Rio |Parco nazionale Montecristo e Giglio) |nell'Elba |dell'Arcipelago toscano --------------------------------------------------------------------- Isole Pelagie | | (Lampedusa, Lampione, | |Area marina protetta di Linosa) |Lampedusa |prossima istituzione --------------------------------------------------------------------- Arcipelago delle Isole| | Eolie (Lipari, | | Stromboli, Salina, | | Vulcano, Alicudi, |Lipari, Leni, Malfa, |Area marina protetta di Filicudi e Panarea) |Santa Marina Salina |prossima istituzione --------------------------------------------------------------------- | |Area marina protetta di Isola di Capri |Capri, Anacapri |prossima istituzione --------------------------------------------------------------------- |Casamicciola Terme, | |Lacco Ameno, Barano, | Isole di Ischia, |Ischia Porto, Serrara |Area marina protetta di Vivara, Procida |Fontana, Forio |prossima istituzione
(1) Per il solo territorio insulare.
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Allegato B A. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale A. 1. Interventi per la raccolta nei porti "negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unita' da diporto. Soggetto proponente: comuni ricadenti nelle isole minori interessate da aree marine protette istituite o in corso di istituzione e da parchi nazionali aventi perimetrazione a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) sistemi per la gestione della raccolta di acque nere prodotte dalle unita' da diporto comprensivo di impianti e attrezzature (centrale di aspirazione per il prelievo direttamente a bordo e serbatoio di accumulo temporaneo), per l'avvio al trattamento finale; II) sistemi per la gestione della raccolta delle acque di sentina comprensivo di impianti e attrezzature (centrale di aspirazione per il prelievo diretto dalla sentina delle unita' da diporto e serbatoio di accumulo temporaneo), per l'avvio al trattamento finale; III) sistemi per la gestione della raccolta degli oli usati e delle batterie esauste al piombo impiegati nella manutenzione delle unita' da diporto, a seguito di apposito accordo di collaborazione con i consorzi di settore. Il servizio dovra' riguardare gestione, manutenzione e controllo del funzionamento delle strutture, fornite a titolo gratuito dai suddetti consorzi, che provvederanno allo smaltimento finale; IV) sistemi per la gestione della raccolta dei rifiuti liquidi derivanti da piccoli lavori di manutenzione, di carattere urgente, eseguiti sui natanti in specifiche aree attrezzate. V) campagne a livello locale per la promozione delle finalita' e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione dell'iniziativa all'utenza. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 120.000.000. Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 400.000.000. Condizioni: le tipologie di intervento di cui sopra possono essere ammesse al sostegno finanziario esclusivamente se realizzate nei porti e negli approdi turistici situati all'interno del territorio comunale del soggetto proponente; ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere la realizzazione di almeno una o piu' delle tipologie di intervento I, II, III e IV e la realizzazione delle relative campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento V); il costo finanziabile delle suddette campagne di promozione e comunicazione non potra' eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile. Criteri preferenziali: sara' attribuita priorita' ai progetti che prevedano la realizzazione del pacchetto integrato delle tipologie d'intervento I, II, III e IV, e, subordinatamente, ai progetti che prevedano la realizzazione delle diverse tipologie d'intervento per ordine crescente di tipologia. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it). A. 2. Interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle unita' da diporto. Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) realizzazione di sistemi di depurazione per il trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unita' da diporto; Il) integrazione di sistemi di depurazione esistenti per il trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unita' da diporto; III) realizzazione di collettori per l'avviamento ad usi irrigui delle acque depurate provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unita' da diporto. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000 Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 700.000.000 Condizioni: il sostegno finanziario e' concesso per una quota non superiore al 70% del costo effettivo dell'intervento. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere la realizzazione di almeno una o piu' delle tipologie di intervento I, II e III. I sistemi di depurazione dovranno: essere collocati negli ambiti portuali serviti o nella maggiore prossimita' possibile; essere dimensionati in base alla ricettivita' dei porti serviti; non prevedere scarichi a mare. Criteri preferenziali: in sede di valutazione sara' attribuita priorita' ai progetti che prevedano la realizzazione del pacchetto integrato delle tipologie d'intervento I, II e III, e, subordinatamente, ai progetti che prevedano la realizzazione delle diverse tipologie d'intervento per ordine crescente di tipologia. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it). A. 3. Interventi per la diffusione di impianti per la raccolta delle acque nere a bordo di particolari unita' navali. Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi - finalizzati all'installazione, a bordo delle unita' da diporto dotate di impianti igienici, di casse (holding tanks) per la raccolta e il conferimento delle acque nere - destinati ai residenti nei comuni proponenti e alle imprese aventi, alla data di comunicazione del presente atto, sede legale nei medesimi comuni che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving; II) campagne a livello locale per la promozione delle finalita' e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui al precedente punto. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 100.000.000. Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 300.000.000. Condizioni: ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere la realizzazione di entrambe le tipologie di intervento I e II; il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potra' eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile; l'entita' e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Criteri di erogazione dei contributi: per i residenti nei comuni proponenti il contributo potra' coprire l'intero importo delle spese di acquisto degli holding tanks; per le imprese aventi sede legale nei medesimi comuni proponenti, che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving, il contributo potra' coprire fino al 75% delle spese di acquisto degli holding tanks. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it). A. 4. Interventi per la diffusione di motori fuoribordo a basso impatto ambientale Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi - per l'acquisto di motori fuoribordo a basso impatto ambientale in sostituzione di motori a 2 tempi - destinati ai residenti nei comuni proponenti e alle imprese aventi, alla data di comunicazione del presente atto, sede legale nei medesimi comuni che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving; conferimento, smaltimento e rottamazione dei motori a 2 tempi sostituiti; II) campagne a livello locale per la promozione delle finalita' e degli obiettivi degli interventi per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui al precedente punto. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: 100.000.000. Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: 300.000.000. Condizioni: ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere la realizzazione entrambe le tipologie di intervento I e II; il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potra' eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile; l'entita' e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Criteri per l'erogazione dei contributi: i beneficiari saranno ammessi al sostegno finanziario sulla base della data di presentazione della domanda; il contributo sara' concesso per una quota percentuale del costo effettivo dell'intervento sulla base dell'anno di immatricolazione e della potenza CV del motore a 2 tempi sostituito, secondo lo schema seguente:
===================================================================== Contributo % del costo Contributo % del costo dell'intervento dell'intervento Potenza CV ------------------------------------------------------- Motori immatricolati Motori immatricolati fino al 31/12/1995 dal 1°/1/1996 --------------------------------------------------------------------- 4-10 70% 50% 11-25 50% 40% 26-50 25% 15%
Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it). A.5. Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attivita' di pescaturismo. Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi per l'adeguamento delle imbarcazioni da pesca per l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo, destinati alle imprese di pesca, anche individuali, residenti nei comuni proponenti alla data di comunicazione del presente atto, e alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei comuni proponenti alla data di comunicazione del presente atto; II) interventi per l'adeguamento di strutture recettive a terra a supporto delle attivita' di pescaturismo; III) campagne a livello locale per la promozione delle finalita' e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui ai precedenti punti. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000. Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 400.000.000. Condizioni: ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere almeno la realizzazione delle tipologie di intervento I e III; il costo finanziabile della tipologia d'intervento II non potra' eccedere il 20% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile; il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento III) non potra' eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile; i programmi di cui alla tipologia d'intervento I dovranno prevedere: programmi per l'organizzazione delle attivita' amministrative funzionali all'attivita' di pescaturismo; corsi di aggiornamento e orientamento dei pescatori per lo svolgimento delle attivita' di pescaturismo; predisposizione di piani d'impresa per l'esercizio dell'attivita' di pescaturismo; l'entita' e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it) A. 6. Interventi di restauro ambientale nei sistemi costieri in erosione Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: I) progettazione e realizzazione, in ambienti costieri in erosione nelle isole minori, di interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento di versanti e/o per la protezione di sistemi dunali; II) campagne a livello locale per la promozione delle finalita' e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione all'utenza delle iniziative di cui ai precedenti punti. Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000. Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 300.000.000. Condizioni: ai fini dell'ammissibilita' al sostegno finanziario, il progetto dovra' prevedere la realizzazione di entrambe le tipologie di intervento I e II. il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potra' eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile. Criteri preferenziali: sara' attribuita priorita', in sede di valutazione, ai progetti previsti nelle zone costiere sottoposte al maggiore grado di tutela (zone A, e subordinatamente, zone B) compatibilmente con le disposizioni del relativo decreto istitutivo dell'area marina protetta. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it) B. Azione per la promozione delle aree marine protette. B. 1. Interventi per la promozione e la comunicazione del sistema delle aree marine protette. Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali, aventi perimetrazioni a mare. Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: programmi coordinati, anche a livello nazionale, finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilita' ambientale nel sistema marino-costiero delle isole minori e alla promozione delle attivita' socio-economiche sostenibili direttamente connesse alla presenza di aree marine protette anche mirate alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. Finanziamento minimo per soggetto proponente: L. 100.000.000. Finanziamento massimo per soggetto proponente: L. 200.000.000. Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it). |
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