Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 febbraio 2002
Sospensione del decreto 3 dicembre 2001, recante "Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici".

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il proprio decreto 3 dicembre 2001, adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive recante "Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2001;
Considerate le difficolta' di adeguamento alle prescrizioni del suddetto decreto segnalate dalle associazioni di categoria;
Considerato il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all'aumento dei contenitori da smaltire, rappresentato dalle medesime associazioni;
Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive, prot. n. 782779, del 20 dicembre 2001, con cui si comunica, in relazione alla menzionata notifica, che la Commissione delle Comunita' europee ha fissato al 18 marzo 2002 la scadenza del termine di sospensione del citato decreto;
Ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, anche al fine di predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui in premessa, e' sospesa l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, recante "Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici".
Il presente decreto entrera' in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2002
Il Ministro della salute
Sirchia Il Ministro delle attività produttive
Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone