Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 febbraio 2002 |
Sospensione del decreto 3 dicembre 2001, recante "Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici". |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il proprio decreto 3 dicembre 2001, adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive recante "Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2001; Considerate le difficolta' di adeguamento alle prescrizioni del suddetto decreto segnalate dalle associazioni di categoria; Considerato il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all'aumento dei contenitori da smaltire, rappresentato dalle medesime associazioni; Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998; Vista la nota del Ministero delle attivita' produttive, prot. n. 782779, del 20 dicembre 2001, con cui si comunica, in relazione alla menzionata notifica, che la Commissione delle Comunita' europee ha fissato al 18 marzo 2002 la scadenza del termine di sospensione del citato decreto; Ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, anche al fine di predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento; Decreta: Art. 1. Per i motivi di cui in premessa, e' sospesa l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, recante "Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici". Il presente decreto entrera' in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2002 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attività produttive Marzano |
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