Gazzetta n. 39 del 15 febbraio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2001, n. 483 |
Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 28; Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente Commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20: "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. 4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. 6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa. 7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia. 9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia. 10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge. 11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.". - Si riporta il n. 28) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56: "28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale - legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.". - La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: "Disciplina della professione di raccomandatario marittimo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109.
|
| Art. 2. Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze 1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da: a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi; b) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive; c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale; d) un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori. 2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato. 3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C. 4. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. 5. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione. 6. Alla Commissione e' attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali. |
| Art. 3. Ricorso amministrativo: procedimento 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi puo' proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'articolo 2. 2. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135. 3. Per le deliberazioni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale puo' disporre la sospensione della decisione impugnata. 4. La decisione della Commissione centrale e' provvedimento definitivo.
Nota all'art. 3: - Si trascrivono il testo dell'art. 8 e il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 4 aprile 1977, n. 135: "Art. 8. - La commissione di cui al precedente art. 7: a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonche' delle associazioni di categoria degli armatori; b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti per l'iscrizione; c) determina, a seconda dell'importanza della localita', la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco; d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti; e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti; f) provvede all'esame di cui all'art. 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'art. 10. Di ogni decisione della commissione sara' data comunicazione alle camere di commercio e alle autorita' marittime competenti per territorio.". "Art. 13. - (Omissis) Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'art. 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti: a) richiamo verbale; b) ammonimento scritto; c) censura pubblica; d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi; e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione. (Omissis)".
|
| Art. 4. Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135. |
| Art. 5. Norma transitoria 1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purche' la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data. 2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 195 |
|
|
|