IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale"; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata "legge quadro in materia di lavori pubblici", che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante - tra l'altro - delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III - capo VII - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' stata data attuazione alla suddetta delega per il settore dei trasporti; Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, recante il rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale e l'attuazione della normativa comunitaria di settore, che all'art. 9, comma 1, prevede che, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotti un programma sulla base delle richieste delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, sentite le regioni interessate, e visti i decreti 27 ottobre 1999 e 2 maggio 2001 con i quali il suddetto Ministro ha ripartito tra le autorita' portuali le risorse recate, rispettivamente, dall'art. 9 della citata legge n. 413/1998 e dagli articoli 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a rifinanziamento dell'art. 9 della legge n. 413/1998; Visto art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce - nell'ambito di questo Comitato - l'unita' tecnica - finanza di progetto con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della richiamata legge n. 388/2000, che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unita' in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture, nonche' l'individuazione di ulteriori modalita' di incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 1 giugno 2000 con il quale e' stato approvato il programma triennale 2000-2002 delle opere marittime; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 recante modalita' e schemi tipo per la redazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori e visto il decreto 4 agosto 2000 con il quale il suddetto Ministro ha fornito l'"interpretazione autentica" del precedente decreto; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 marzo 2001, n. 1407/1648, con il quale e' stato approvato il programma triennale 2001-2003 delle opere marittime e l'elenco annuale 2001; Vista la delibera in data 3 maggio 2001, n. 57, con la quale questo Comitato, sentita la Conferenza unificata, ha stabilito modalita' e parametri per l'acquisizione delle valutazioni dell'unita' tecnica - finanza di pro-getto in attuazione del richiamato art. 57 della legge n. 388/2000; Vista la nota n. 3951 del 21 maggio 2001 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 21 giugno 2000, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime, ha trasmesso a questo Comitato il programma triennale in oggetto ed il relativo elenco annuale 2001; Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonche' - per lo specifico comparto considerato - nella decisione comune n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, nella decisione comune n. 1346/2001/CE in data 22 maggio 2001, che ha modificato gli schemi della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) onde integrarvi i porti di navigazione interna e i porti marittimi, e nel Piano generale dei trasporti e della logistica (P.G.T.L.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 pone, quale obiettivo generale per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato, in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualita' 2002-2004 e, quale obiettivo specifico per il settore marittimo, lo sviluppo del progetto di corridoi marittimi nell'ambito del programma di investimenti gia' avviato negli anni precedenti e con esplicito richiamo al principio del riequilibrio modale fissato dal citato P.G.T.L.; Considerato che il documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006 individua il settore dei trasporti tra le aree principali di intervento per il rilancio degli investimenti intesi a dare integrazione con il territorio comunitario e ad accreditare per l'Italia il ruolo di ponte tra U.E. e Paesi del bacino mediterraneo, nonche' di cerniera tra est ed ovest europeo, e prevede un programma di investimenti pubblici nei settori idrogeologico, idrico e dei trasporti, comprendente - tra gli altri - la realizzazione di hub portuali, da realizzare con il ricorso alla finanza di progetto per la copertura del 50% del costo da sostenere; Considerato che la rete transeuropea dei trasporti comprende infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie e vie navigabili, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione) nonche' sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione e viene attuata progressivamente, con orizzonte 2010, su scala comunitaria, in modo da integrare le reti delle varie modalita' di trasporto; Considerato che il P.G.T.L. individua, quali obiettivi specifici per il settore marittimo, il rafforzamento del ruolo dell'Italia nella dinamica dei traffici marittimi mondiali e la promozione del trasporto marittimo in alternativa a quello stradale e considerato che, nell'individuare lo SNIT (Sistema nazionale integrato trasporti, del quale lo Stato deve garantire anche finanziariamente la funzionalita' e che dovra' evolvere progressivamente), il P.G.T.L. medesimo ha definito un primo insieme minimo di porti di rilevanza internazionale e nazionale, che comprende 21 scali sedi di autorita' portuali, mentre la definizione delle risorse statali da destinare al settore portuale e dei criteri di priorita' per l'individuazione degli interventi e' rimandata agli approfondimenti del Piano; Rilevata l'opportunita' - in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento - di formulare raccomandazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali; Prende atto: che il programma individua interventi da realizzare per un importo complessivo di circa 971 miliardi di lire (501,48 Meuro) e riporta un ulteriore elenco di interventi per complessivi 332,469 miliardi di lire (171,71 Meuro), da finanziare - sulla base di un meccanismo a "scorrimento" - con le "economie" che si renderanno disponibili; che circa 1/3 delle risorse vengono riservate a 9 porti sede di autorita' portuali, inclusi nello SNIT e classificati nella massima categoria della TEN, ed al porto di Portoferraio, per il finanziamento di opere che non hanno trovato copertura finanziaria nelle risorse della legge n. 413/1998 e che sono dotate quantomeno di progetto preliminare, con esclusione comunque di finanziamenti a favore delle autorita' portuali che non hanno avanzato richieste; che gli altri interventi previsti nel programma e che interessano tutti i porti nazionali sono individuati secondo l'ordine di priorita' costituito dall'incrocio tra le priorita' relative alla tipologia dell'intervento (massima priorita' per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni) e le priorita' afferenti alla categoria di opera (massima priorita' per le opere marittime propriamente dette, mentre punteggi decrescenti sono previsti, nell'ordine, per opere di protezione dell'ambiente, edilizia di tipo direzionale e amministrativo, pubblica sicurezza, edilizia abitativa, studi e progettazione); che il programma reitera sostanzialmente il programma relativo al triennio 2000-2002, predisposto nel 2000, recando pero' l'aggiornamento dell'elenco delle opere infrastrutturali da finanziare nei porti sedi di autorita' portuali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84/1994; che la copertura finanziaria e' posta a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio dell'amministrazione di settore e che una quota degli stanziamenti stessi e' destinata al finanziamento di interventi da realizzare nelle aree depresse, previsti da apposito piano finanziario approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 novembre 2000; che il programma, per la parte piu' significativa ai fini della presente verifica che concerne gli investimenti delle autorita' portuali, assume coerenza con i documenti programmatori generali non tanto se valutato isolatamente, quanto se considerato nel contesto delle misure complessive adottate dal Governo: infatti l'allocazione di risorse a favore delle autorita' portuali risulta calibrata rispetto al fabbisogno complessivo evidenziato dal P.G.T.L. e riflette sostanzialmente il riparto per aree geografiche espresso dalle autorita' portuali medesime solo se vengono considerati unitariamente il riparto operato con il programma in oggetto ed il riparto dei fondi di cui ai decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione citati in premessa (pari a 3.515 miliardi di lire - 1.815,35 Meuro); che il programma triennale e gli altri programmi finanziati a carico della legge n. 413/1998 assumono coerenza anche a livello locale perche' sono desunti dai POT (programmi operativi triennali) redatti dalle Autorita' portuali ai sensi della legge n. 84/1994 e presentano un certo coordinamento anche a livello centrale; che l'istituzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vale a ricondurre ad unita' le ricordate procedure di finanziamento, prima riconducibili a competenze di Ministeri diversi, e l'ulteriore procedura di finanziamento introdotta dalla menzionata legge n. 388/2000; che il programma non prevede il ricorso al project financing ne' contiene riferimenti al programma operativo nazionale per il settore dei trasporti e ai complementi di programmazione, in quanto i suddetti strumenti di pianificazione dei fondi strutturali non erano ancora stati approvati al momento della redazione del programma in oggetto; che non risultano ancora sottoscritti accordi per il settore portuale e marittimo nell'ambito delle intese istituzionali di programma tra Stato e singole regioni; Delibera in relazione a quanto sopra evidenziato, di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni - parere di compatibilita' del programma triennale 2001-2003 delle opere marittime con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessita' che in sede di aggiornamento annuale il programma venga calibrato in funzione delle disponibilita' finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio; Raccomanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: che, anche avvalendosi del supporto dell'unita' tecnica - finanza di progetto, venga dedicata particolare attenzione alle possibilita' di ricorso a tecniche di project financing per le opere a piu' stretta vocazione commerciale; che l'aggiornamento annuale tenga conto delle indicazioni del "Piano Mezzogiorno", previsto dalla delibera 1 febbraio 2001, n. 1, con la quale questo Comitato ha espresso il proprio definitivo parere in merito allo schema di P.G.T.L.; che l'aggiornamento stesso sia corredato da una relazione che evidenzi lo stato di attuazione degli investimenti in corso e rappresenti i criteri di riparto di ulteriori risorse destinate ai porti sede di autorita' portuali; che, in sede di aggiornamento, vengano altresi' esposte le linee della politica che si intende perseguire nel settore, anche tenendo conto che l'attuazione del progetto "autostrade del mare" e, piu' in generale, il perseguimento degli obiettivi specifici posti dal documento di programmazione economico-finanzaria 2002-2006 (creazione di hub portuali) e degli obiettivi del P.G.T.L. (realizzazione di un sistema logistico complesso) possono postulare l'impostazione di misure diverse che, come ipotizzato nello stesso P.G.T.L., portino eventualmente anche a forme di allocazione di risorse piu' svincolate dal criterio del volume di traffico. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti |