IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente le norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata "legge quadro in materia di lavori pubblici", che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante - tra l'altro - delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III - capo IV - del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo; Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce - nell'ambito di questo Comitato - l'unita' tecnica - finanza di progetto con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994 e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cui questo Comitato ha dato una prima attuazione con delibera 3 maggio 2001, n. 57, e che prevede l'acquisizione delle valutazioni della menzionata unita' in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa predisposti dalle amministrazioni centrali per la realizzazione di infrastrutture nonche' l'individuazione di ulteriori modalita' d'incentivazione all'utilizzo della finanza di progetto; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della citata legge n. 59/1997, e l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che fissa la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), di detto decreto legislativo, limitatamente alla difesa del suolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici; Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalita' e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003; Vista la nota n. 9262 del 26 giugno 2001, con la quale il Magistrato per il Po ha trasmesso il programma d'interventi per il triennio 2001-2003 e l'elenco annuale dei lavori, approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici 13 aprile 2001, n. 1092; Vista la nota n. 8663 del 30 ottobre 2001, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle cui attribuzioni e' ora ricondotta la materia della difesa del suolo, ha fornito informazioni sulla programmazione del riassetto idrogeologico predisposta dall'Autorita' di bacino del Po; Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994 siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonche' negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto; Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2003 pone quale obiettivo generale, per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al capitale privato in sostituzione del finanziamento pubblico, in importi predeterminati per le annualita' 2002-2004; Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 prevede il rilancio degli investimenti pubblici anche nel settore idrogeologico, puntando, tra l'altro, alla messa a regime dei bacini dei fiumi Po, Arno e Tevere ed all'avvio di un generale piano di salvaguardia dal rischio idrogeologico; Ritenuto - in relazione, tra l'altro, all'evoluzione del quadro di riferimento - di formulare indicazioni anche in vista degli aggiornamenti annuali; Prende atto: che il programma in oggetto - predisposto nella versione semplificata prevista, in sede di prima applicazione, dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000 - rappresenta la sintesi dei programmi elaborati dagli uffici operativi provinciali del Magistrato del Po e piu' specificatamente prevede 491 interventi, localizzati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per un costo complessivo di 154,5 miliardi di lire (79,79 Meuro), di cui 41 miliardi (21,17 Meuro) imputati al 2001; che il programma e' riferito prevalentemente ad interventi di manutenzione, definiti "prioritari" ope legis dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, e non individua priorita' all'interno di detta tipologia, considerato che questa comprende interventi caratterizzati da pari necessita' di realizzazione; che il programma trova copertura nello stanziamento del capitolo 7676 dell'allora Ministero dei lavori pubblici, capitolo che riporta, per il 2001, uno stanziamento complessivo di 357,917 miliardi di lire (184,85 Meuro); che il programma non esaurisce le attribuzioni del Magistrato del Po, incaricato dell'elaborazione e attuazione di ulteriori programmi relativi alla gestione di risorse di maggior spessore, a carico degli stanziamenti della legge n. 183/1989, e la cui approvazione e' rimessa alla competente Autorita' di bacino, mentre ulteriori fondi per interventi nel settore sono previsti per le emergenze ed altri fondi sono gestiti dalle regioni interessate; che il programma rappresenta una ridotta frazione anche dell'impegno statale per il settore, come confermato sia dal raffronto tra l'onere del programma stesso per l'anno 2001 e lo stanziamento del citato capitolo per il medesimo anno, sia dall'ammontare delle risorse assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 331/2001; che non e' previsto il ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere; che il programma, se non si appalesa di particolare significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta pero' elementi d'incompatibilita' con i documenti programmatori vigenti; Delibera in relazione a quanto sopra, di esprimere - ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - parere di compatibilita' del programma triennale 2001-2003 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti, ferma restando la necessita' che in sede di aggiornamento annuale il programma stesso venga calibrato in funzione delle disponibilita' finanziarie assicurate dalle leggi di bilancio; Raccomanda: che l'aggiornamento annuale del programma sia corredato da una relazione del Magistrato del Po che rappresenti lo stato di attuazione degli interventi previsti dal programma di cui trattasi; che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio illustri, in occasione del suddetto aggiornamento, le iniziative in essere per la difesa del suolo al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un adeguato quadro ricognitivo delle misure adottate in un settore del quale il documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006 ha ribadito il carattere prioritario. Roma, 15 novembre 2001 Il Presidente delegato: Tremonti |