Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 22 gennaio 2002 |
Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001; Visto l'art. 2543 del codice civile, come modificato dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari); Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile); Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 1995 (Determinazione del compenso spettante ai commissari governativi dei consorzi agrari); Atteso che i compensi determinati con decreto ministeriale 15 febbraio 1993 non appaiono piu' adeguati alla realta' odierna; Riconosciuta la necessita' di dover rideterminare i compensi previsti dai citati decreti; Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici; Decreta: Art. 1. Il compenso spettante al commissario governativo e' determinato, secondo il criterio a lui piu' favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti: a) fino a euro 260.000,00: Euro 775,00 lorde mensili; b) oltre euro 260.000,00 fino a euro 1.550.000,00: Euro 1.290,00 lorde mensili; c) oltre euro 1.550.000,00 fino a euro 5.165.000,00: Euro 2.065,00 lorde mensili; d) oltre euro 5.165.000,00: Euro 3.100,00 lorde mensili. |
| Art. 2. Su proposta motivata del responsabile dell'ufficio ed autorizzazione del direttore generale il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di base nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico. La liquidazione del compenso complessivo maturato mensilmente in base ai criteri precedenti avverra' solo ad incarico concluso. Tuttavia, il commissario, con richiesta motivata, puo' ottenere anticipazioni sul presunto compenso finale alla scadenza di ciascun bimestre, in misura non superiore al 70% del maturato. |
| Art. 3. Nel caso in cui sia stato nominato anche un vice commissario, allo stesso spettera' un compenso pari al 70% di quello stabilito per il commissario dal precedente art. 1. |
| Art. 4. Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico dell'ente commissariato; in caso di mancanza o insufficienza di attivita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 luglio 1975, n. 400; in tale ipotesi il predetto compenso verra' liquidato in relazione alla durata dell'incarico e comunque nella misura forfetaria massima di sei mensilita', determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente art. 1. |
| Art. 5. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 1 luglio 2001 e si applicano anche alle procedure di gestione commissariale degli enti cooperativi in corso alla suddetta data, comprese quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato gia' determinato l'ammontare del compenso finale. Le norme del presente decreto sostituiscono qualsiasi altra precedente disposizione ministeriale. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2002 Il Ministro: Marzano |
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