IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 del agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Zanko Agim, nato a Vlore (Albania) il 19 marzo 1952, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo; Preso atto che e' in possesso del titolo accademico professionale, diplome biologi - kimi, conseguito presso l'Universita' di Tirana il 30 giugno 1977; Considerato che i richiedente e' in possesso di esperienza professionale; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 17 maggio 2001, del 17 luglio 2001 e dell'11 gennaio 2002; Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla questura di Firenze in data 21 aprile 2000, per lavoro subordinato; Decreta: Al sig. Zanko Agim, nato a Vlore (Albania) il 19 marzo 1952, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. Roma, 5 febbraio 2002 Il capo del Dipartimento: Tatozzi |