Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2002 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 gennaio 2002
Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. (Deliberazione n. 16/02/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 5/2000, del 20 settembre 2000, in materia di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000;
Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";
Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato all'emanazione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, e' emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi utili al fine dell'emanazione del predetto regolamento;
Ritenuto che il termine di trenta giorni, entro il quale i soggetti invitati potranno trasmettere le proprie comunicazioni, risulta giustificato in relazione alla necessita' di stabilire regole e criteri certi a tutela della correttezza della divulgazione dei risultati dei sondaggi;
Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio affari giuridici e comunitari;
Udita la relazione del relatore, commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. E' indetta una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A del presente provvedimento.
3. Ai sensi della delibera n. 278/1999, il termine per la presentazione delle comunicazioni e' fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 22 gennaio 2002
Il presidente: Cheli
 
Allegato A

Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive" ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, invita le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.
Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari - Centro Direzionale isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli e recare la dicitura "Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi".
Le comunicazioni dovranno essere altresi' inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: SAGC@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 30 pagine).
Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' n. 278/1999, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorita' stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.
Una sintesi dei risultati della consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Copia della sintesi e' altresi' inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.
Le citate comunicazioni dovranno contenere osservazioni, commenti od indicazioni sui seguenti argomenti:
1) definizione del termine "sondaggio" ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessita' di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche;
2) individuazione dei soggetti operanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative;
3) indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all'utente finale;
4) specifiche modalita' di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione;
5) rapporto tra i criteri contenuti nell'emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative;
6) osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi.
 
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