IL DIRETTORE REGIONALE della Lombardia
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico. Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e' stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento; Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale; Decreta: E' accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 21 gennaio 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 23 gennaio 2002 Il direttore regionale: Orsi |