Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2002
Determinazione per l'anno 2002 della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge n. 230/1998, e successive modificazioni, nonche' determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al servizio civile all'estero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante, "Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
Visto l'art. 6 della legge n. 64/2001, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge n. 230/1998 - della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge n. 64/2001;
Visto l'art. 9 della legge n. 230/1998 e, in particolare il comma 5, che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;
Visto l'art. 9 della legge n. 64/2001 che definisce le ipotesi e le modalita' di svolgimento del servizio civile all'estero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche;
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante "Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, recante "Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64/2001, nel contingente dei giovani da avviare al servizio civile devono essere prioritariamente inclusi i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della legge n. 230 del 1998;
Considerati i criteri di assegnazione degli obiettori previsti dall'art. 9, comma 3, della legge n. 230 del 1998 ed i vincoli territoriali di assegnazione, le indicazioni espresse dagli enti e dagli obiettori di coscienza e le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge n. 230/1998;
Ravvisata la necessita' di avviare, sin dal periodo transitorio di cui all'art. 4 della legge n. 64 del 2001, i giovani ammessi a prestare il servizio civile su base volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'art. 6 della medesima legge, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
Su proposta del Ministro per i rapporti per il Parlamento;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima numerica del contingente
degli obiettori di coscienza
1. La consistenza massima numerica del contingente degli obiettori di coscienza da avviare al servizio per l'anno 2002, tenuto conto oltretutto della stretta correlazione e della conseguente incidenza sui settori di impiego previsti dall'art. 8, comma 2, lett. b) della legge n. 230 del 1998, e' definita, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, in 65.500 unita', di cui fino ad un massimo di 500 unita' da impiegare all'estero.
2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servizio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A.A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998.
 
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione
della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui
all'art. 9 comma 2-bis della legge n. 230/1998
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998 sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2-bis, lettera a) della legge n. 230/1998):
1. unico produttore di reddito del nucleo familiare;
2. appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita;
3. orfano di entrambi i genitori;
4. appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile;
5. appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il primo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa;
6. figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
7. appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermita', convalidata dalla ASL competente, che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
8. responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita';
9. selezionato da enti pubblici o privati ai fini dell'assunzione con contratto di apprendistato o formazione lavoro per una durata non inferiore ai dodici mesi ovvero con proposta di contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, per il quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva; l'interessato, al fine di conseguire la definitivita' del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C., e' tenuto a far pervenire all'Ufficio nazionale per il servizio civile entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa/L.I.S.A.A.C. il contratto definitivo di assunzione e la certificazione inerente il deposito presso la sezione territoriale per l'impiego. In caso contrario, l'Ufficio nazionale per il servizio civile revoca la dispensa/L.I.S.A.A.C.
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b) della citata legge n. 230 del 1998):
1. cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale.
c) minore indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c) della legge n. 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla 2a, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia in servizio. E' possibile da parte degli interessati presentare comunque esplicita richiesta di avvio al servizio;
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d) della legge n. 230 del 1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio.
 
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni
e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2.
 
Art. 4.
Aspetti applicativi dell'invio in L.I.S.A.A.C.,
a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998
1. Nell'anno 2002, l'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti.
 
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, sino al 31 dicembre 2001, nonche' i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2002 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purche' non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilita' alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle domande da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio medesimo.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.
 
Art. 6.
Contingente dei volontari, dei cittadini abili al
servizio militare che optino per il servizio civile nazionale
1. Il contingente dei volontari da impiegare in attivita' di servizio civile ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e' definito per l'anno 2002 in 9.000 unita', di cui 8.000 da impiegare in Italia e 1.000 all'estero.
2. Il contingente dei cittadini abili al servizio militare di leva che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 64 del 2001, dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purche' non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' determinato, per l'anno 2002, sulla base dei dati trasmessi dal Ministero della difesa, nell'ammontare massimo di 2.000 unita'.
 
Art. 7.
Altre disposizioni relative ai volontari, ai cittadini
abili al servizio militare che optano per il servizio
civile nazionale ed al servizio civile all'estero.
1. Ferma restando la determinazione del contingente individuato all'art. 6 del presente decreto, ai volontari in servizio civile in Italia, agli obiettori di coscienza ed ai volontari in servizio all'estero ed ai cittadini di cui al comma 2, del citato art. 6 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, salvo quanto stabilito nel documento annuale di programmazione finanziaria per l'anno 2002 dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in relazione alla quantificazione del trattamento economico, del trattamento di missione e dei contributi a copertura parziale o totale delle spese di viaggio, formazione specifica, vaccinazioni, vitto ed alloggio.
Roma, 25 gennaio 2002
p. Il Presidente: Giovanardi
 
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