Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482
Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare l'articolo 172;
Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319;
Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.
2. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 440, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il punto 43) dell'allegato 1 della legge
8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998):
"43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per
conto delle amministrazioni dello Stato:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo
dell'art. 20:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". Il
decreto, emanato in virtu' della legge di delegazione di
poteri 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il regio
decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazzetta Ufficiale 20
marzo 1884, n. 68).
- Per i riferimenti al regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, si veda nelle note all'art. 7 ed all'art. 9.
- Per i riferimenti alla legge 9 dicembre 1928, n.
2783, si veda nelle note all'art. 9.
- Per i riferimenti alla legge 3 marzo 1951, n. 193, si
veda nelle note all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario, reca:
"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri". Si
riporta il testo dell'art. 172:
"Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). -
La Commissione permanente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del
trattamento economico del personale in servizio all'estero,
fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro
per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio
del-l'esercizio finanziario, un esame della situazione
generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i
criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La
Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di
ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle
necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio
successivo in materia di indennita' di servizio.
La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
composta del Ministro, del direttore generale del personale
e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari
diplomatici di cui uno della direzione generale del
personale e uno della direzione generale delle relazioni
culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli
uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un
funzionario della direzione generale del Tesoro.
La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua
delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore
generale del personale o dal vice direttore generale del
personale.
Per ciascun membro della Commissione puo' essere
nominato un sostituto.
Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di
speciale competenza.
Le funzioni di segretario sono espletate da un
funzionario della direzione generale del personale e
dell'amministrazione.".
- Il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1981, n. 131, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1
luglio 1981, n. 344 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1981, n.
184), reca: "Misure urgenti in materia di assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale
navigante".
- Per i riferimenti alla legge 6 febbraio 1985, n. 15,
si veda nelle note all'art. 8 ed all'art. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1986, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto
1986, n. 178, reca: "Adeguamento della normativa sui
servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in
materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse
all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei
dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
delle specifiche responsabilita' amministrative dei
dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del
Tesoro e degli organi del sistema informativo". Si riporta
il testo dell'art. 22:
"Art. 22 (Pagamento delle pensioni a favore di titolari
residenti all'estero). - 1. I titolari di pensioni e
assegni congeneri che risiedono all'estero possono
riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia,
sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle
agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti
pensionistici a carico delle casse gestite dalla direzione
generale degli istituti di previdenza, l'emissione degli
assegni di conto corrente postale di serie speciale e'
subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza
italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita
certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano
tale categoria di pensioni.
3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di
cui al comma 1 possono chiedere, ferma restando l'esigenza
degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per
la categoria citata al comma 2, di riscuotere i propri
assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale
caso le relative partite sono assunte in carico
dall'apposito ufficio istituito presso la direzione
provinciale del Tesoro di Roma, il quale segnala i
necessari dati al sistema informativo con le modalita'
previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente
elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale
di calcolo e contabilita', il competente centro
interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite,
emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o
azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonche'
per localita' di pagamento - assegni di serie speciale
collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento
dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello
Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio
italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi
con le modalita' previste nel comma 4. Detti assegni vanno
integrati da elenchi in piu' esemplari, allestiti con
sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti
per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi
spettanti a ciascuno di essi.
4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi
di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti
procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza
in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la
cittadinanza italiana dei beneficiari:
a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di
credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta
pervenire la necessaria valuta;
b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite
l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli
interessati a cura delle competenti autorita' consolari;
c) attraverso aperture di credito a favore delle
rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio
italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con
l'Italia conti di compensazione, sui quali e' ammesso il
pagamento delle pensioni.
5. Copie dei supporti magnetici occorsi per
l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese
disponibili, previa intesa con la direzione generale dei
servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici
che intervengono nelle procedure di pagamento.
6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto
disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministro del tesoro.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10, reca:
"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si veda nelle note
all'art. 7 ed all'art. 9.
- Il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997,
pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L162,
concerne talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, si veda nelle note all'art. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 marzo 1998, n. 58, concerne: "Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
1998, n. 116, concerne: "Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94".
- Il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1998, n.
206, reca: "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433".
- Il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998,
pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L359,
entrato in vigore il 1 gennaio 1999, concerne i tassi di
conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che
adottano l'euro.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
2000, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2000, n. 112, concerne: "Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per l'erogazione e la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
- La deliberazione della Corte dei conti 16 giugno
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2000, n.
156, reca: "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni
di controllo della Corte dei conti". (Deliberazione n.
14/DEL/2000).
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario, reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.".



 
Art. 2.
Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea
1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea, di seguito denominata UEM, emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale) denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalita' di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.
2. E' consentito l'uso, a condizioni pari o piu' favorevoli, di sistemi di pagamento, diversi da quello di cui al comma 1, generalmente riconosciuti nell'ambito dei Paesi aderenti all'UEM ed individuati, ai fini della regolazione di operazioni finanziarie ai sensi del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 3.
Pagamenti in altra valuta
1. I pagamenti, che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 2, vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, secondo modalita' tecniche definite in apposita convenzione tra l'Ufficio italiano cambi e il Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto anche delle misure di cui all'articolo 7, comma 3.
2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto che l'Ufficio italiano cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.
3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed e' calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento.
 
Art. 4.
Differenze di cambio
1. Il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previe compensazioni complessive di differenze positive e negative, regola l'eventuale differenza tra i cambi utilizzati dall'amministrazione ordinante e il cambio definitivo dell'operazione:
a) mediante utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito dell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) mediante versamento all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Ai fini dell'integrazione delle risorse da utilizzare ai sensi del comma 1, lettera a), si applica l'articolo 7, comma 2, punto 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.



Nota all'art. 4:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, reca: "Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio". Si riporta il testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.".



 
Art. 5.
Incassi in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea
1. Nei Paesi aderenti all'UEM, i pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, espressi in euro, sono effettuati a favore della tesoreria dello Stato mediante il sistema TARGET per il successivo riconoscimento ai beneficiari. Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2.
 
Art. 6.
Incassi in altra valuta
1. I pagamenti in favore di amministrazioni dello Stato, non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, ai fini del riconoscimento ai beneficiari, secondo le modalita' tecniche indicate nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1.
 
Art. 7.
Disposizioni di coordinamento
1. Nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, sono definiti gli adempimenti tecnici dell'Ufficio italiano cambi in ordine alle regolazioni di pagamenti ed incassi e alle relative modalita' temporali, nonche' le modalita' di comunicazione e rendicontazione delle operazioni effettuate e le condizioni di espletamento del servizio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, adotta misure tecniche ed organizzative per il coordinamento delle modalita' operative delle operazioni di pagamento ed incasso da parte delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento ai vincoli di destinazione degli incassi.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, adotta misure in ordine al coordinamento tecnico delle modalita' operative delle operazioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato che adottano cambi di riferimento fissi nonche' agli adempimenti tecnici e modalita' gestionali correlati alla specificita' delle operazioni di pagamento all'estero dell'Amministrazione degli affari esteri.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono definite le modalita' operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi ai fini dell'effettuazione e registrazione delle operazioni di pagamento e incasso di cui al presente regolamento, nel quadro generale delle connessioni tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni. Con il medesimo decreto sono inoltre definite le modalita' tecniche ed operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra il competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio italiano cambi per il monitoraggio e per la realizzazione degli adempimenti previsti dall'articolo 4.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui versamenti a titolo di entrate fiscali nonche' sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso rappresentanze diplomatiche e consolari.
6. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni sulla rendicontazione dei pagamenti e degli incassi dello Stato, ai sensi degli articoli 604 e 607 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituiti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, anche ai fini della formazione del rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Note all'art. 7:
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento
ordinario, reca: "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
1994, n. 136, supplemento ordinario, reca: "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili".
- Si riporta il testo dell'art. 604 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"Art. 604. - 1. Le sezioni di tesoreria rendono conto,
anche mediante l'utilizzo di strumenti e procedure
informatiche, delle operazioni di entrata e di uscita, per
tutte le contabilita' loro affidate, presentando i seguenti
documenti:
A) giornalmente:
a) alla locale ragioneria provinciale dello Stato,
gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate dello
Stato amministrate dalle apposite sezioni della direzione
regionale delle entrate, dalla direzione provinciale del
Tesoro e da altri uffici per i quali la ragioneria
provinciale medesima provvede alla contabilizzazione delle
rispettive entrate;
B) mensilmente:
b) alle amministrazioni e ai funzionari che abbiano
costituito una contabilita' speciale a norma dell'art. 585
del presente regolamento, entro il giorno 21 del mese la
situazione della contabilita' stessa con i titoli
giustificativi, salva diversa disposizione relativa a
ciascuna contabilita' speciale;
c) alla direzione generale del Tesoro:
entro i primi dodici giorni del mese, la
dimostrazione degli incassi per entrate di bilancio e fuori
bilancio fatti nel mese precedente, corredata di un
riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle
entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni
speciali, sono esposte complessivamente per capo, i
particolari per capitoli dovendo essere dati dalla
ragioneria provinciale dello Stato;
entro i primi dodici giorni del mese, la
dimostrazione dei pagamenti per spese di bilancio e fuori
bilancio fatti nel mese precedente;
entro il giorno 19 del mese, i titoli estinti per
pagamenti fuori bilancio e per buoni ordinari del Tesoro
eseguiti nel mese precedente, descritti negli elenchi,
epiloghi e riassunti indicati nelle apposite istruzioni;
d) alle competenti amministrazioni centrali, in
conformita' delle speciali istruzioni, le note descrittive
dei versamenti ricevuti nel mese precedente relativamente
alle entrate da esse amministrate, con esclusione di quelle
amministrate dalle direzioni provinciali del Tesoro e da
altri uffici per i quali le ragionerie provinciali dello
Stato provvedono alla contabilizzazione delle rispettive
entrate;
e) alle ragionerie provinciali dello Stato, la nota
descrittiva dei versamenti del ramo del lotto ricevuti nel
mese precedente;
f) alla Corte dei conti, entro il giorno 21 del
mese, una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di
bilancio eseguiti nel mese precedente con i titoli cartacei
estinti, gli epiloghi e i riassunti indicati nelle
istruzioni predette; sono esclusi i pagamenti e i titoli
del debito pubblico, nonche' i titoli emessi da uffici
periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908. Per
i mandati informatici estinti si applicano gli articoli 651
e 653;
g) alle singole ragionerie presso le
amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi
descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse
amministrazioni centrali estinti nel mese precedente, un
esemplare degli epiloghi dei titoli suddetti e degli ordini
per pensioni pagati nel mese precedente;
h) alle competenti sezioni regionali del controllo
della Corte dei conti e alle delegazioni regionali della
Corte stessa, entro il giorno 21 del mese, una nota
descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio eseguiti
nel mese precedente con i titoli cartacei estinti -
descritti negli appositi elenchi, epiloghi e riassunti -
emessi ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, da
uffici periferici aventi attribuzioni decentrate. Per i
mandati informatici si applicano gli articoli 651 e 653;
i) alle ragionerie regionali e provinciali dello
Stato, secondo la rispettiva competenza, un esemplare degli
elenchi descrittivi degli ordinativi diretti degli uffici
periferici aventi attribuzioni decentrate ai sensi della
legge 17 agosto 1960, n. 908, estinti nel mese precedente,
nonche' un esemplare degli epiloghi concernenti detti
titoli. Un esemplare degli elenchi e degli epiloghi
suddetti deve essere trasmesso alla competente ragioneria
centrale.
l) ai singoli funzionari delegati, un esemplare
degli elenchi descrittivi degli ordinativi e dei buoni
emessi dai medesimi, pagati nel mese precedente, con le
modalita' previste dall'art. 9 del presente decreto.
2. Analogamente procede, in quanto occorra, la
direzione generale del Tesoro per le operazioni eseguite
dalla tesoreria centrale.
3. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla
dimostrazione mensile degli incassi anche l'elenco
descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della
tesoreria centrale per fondi somministrati.
4. Tutte le sezioni di tesoreria spediscono alla
direzione generale del Tesoro l'elenco descrittivo dei
versamenti che hanno dato luogo al rilascio dei vaglia del
Tesoro. Le sezioni trasmettono alla direzione generale del
Tesoro l'elenco informatico dei movimenti relativi ai
trasferimenti di fondi mediante sistemi informativi
automatizzati.
5. L'amministrazione centrale dell'istituto incaricato
del servizio di tesoreria predispone mediante strumenti
informatici il conto riassuntivo mensile costituito dal
riepilogo delle entrate distinte per capo e delle uscite di
bilancio e fuori bilancio - ivi comprese quelle relative ai
buoni ordinari del Tesoro ed alle amministrazioni ed
aziende autonome - delle sezioni di tesoreria provinciale.
Tale conto riassuntivo e' trasmesso alla direzione generale
del Tesoro ed alla Corte dei conti entro il giorno 12 del
mese successivo. Con le stesse modalita' e' predisposto il
conto riassuntivo annuale da inviare ai medesimi organismi.
6. Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria
provinciale trasmettono alla direzione generale del Tesoro
le contabilita' di cui all'art. 482.".
- Si riporta il testo dell'art. 607 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"Art. 607. - 1. La Corte dei conti accerta la
regolarita' dei titoli pagati e l'esattezza del conto
riassuntivo informatico mensile ed annuale inviati
dall'istituto incaricato del servizio di tesoreria;
trasmette il conto mensile informatico, munito di
dichiarazione di regolarita', alla direzione generale del
Tesoro, che lo invia al tesoriere centrale, per il tramite
del controllore capo, ed all'istituto incaricato del
servizio di tesoreria. Provvede altresi' alla parifica del
conto riassuntivo annuale.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195,
supplemento ordinario, reca: "Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato". Si riporta il testo
dell'art. 13:
"Art. 13 (Conto del bilancio) - 1. Il rendiconto
generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le
risultanze della gestione delle entrate e delle spese
secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.
Esso e' costruito, ai fini della valutazione delle
politiche pubbliche di settore, sulla base della
classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui
all'art. 1, comma 9, e per unita' previsionali di base,
suddivise per capitoli, in modo da consentire la
valutazione economica e finanziaria delle risultanze di
entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti,
agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi
delle principali leggi di spesa.".



 
Art. 8.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attivita'.
2. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Fino al 28 febbraio 2002, per le operazioni di pagamento all'estero relative all'Amministrazione degli affari esteri, continua ad utilizzarsi il conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1985, n. 15; a tale data, eventuali giacenze esistenti sul medesimo conto vengono versate sulla contabilita' speciale intestata al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per le successive regolazioni contabili.
4. In sede di prima attuazione, le misure di cui all'articolo 7, sulla definizione degli adempimenti tecnici per le operazioni di pagamento, sono adottate non oltre il 28 febbraio 2002; fino a tale data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative a modalita' e adempimenti tecnici delle operazioni di pagamento.



Nota all'art. 8:
- La legge 6 febbraio 1985, n. 15, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1985, n. 39, reca:
"Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal
Ministero degli affari esteri". (L'art. 1 e' abrogato dal
regolamento che qui si pubblica). Si riporta il testo del
comma 1 dell'art. 1:
"1. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle
rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari
nonche' per le altre spese da effettuarsi all'estero da
parte del Ministero degli affari esteri e' istituito,
presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto corrente
infruttifero intestato allo stesso Ministero." (Comma
abrogato dal regolamento che qui si pubblica).



 
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:
a) gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
c) la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;
d) la legge 6 agosto 1966, n. 639;
e) la legge 27 dicembre 1977, n. 990;
f) l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
g) l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;
h) l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
i) la legge 13 luglio 1993, n. 229;
l) l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 196



Note all'art. 9:
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento
ordinario, reca: "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato".
(Gli articoli dal 352 al 355 e dal 533 al 544 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono abrogati dal decreto
che qui si pubblica). Si riporta il testo dell'art. 532 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal
regolamento che qui si pubblica:
"Art. 532. - Sotto il titolo di operazioni finanziarie
si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico
con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di
prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili.
Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si
comprendono quelle che servono per i bisogni immediati
della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi,
e l'emissione di buoni del Tesoro ordinari.
(Il terzo comma e' abrogato dal regolamento che qui si
pubblica)".
- La legge 9 dicembre 1928, n. 2783, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1928, n. 296, reca:
"Modificazioni della legge per la contabilita' generale
dello Stato". (L'art. 1 della legge 9 dicembre 1928, n.
2783, e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- La legge 3 marzo 1951, n. 193, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1951, n. 77, reca: "Norme
relative al servizio del Portafoglio dello Stato". (Gli
articoli dall'1 al 4 e dal 6 all'11 della legge 3 marzo
1951, n. 193, sono abrogati dal regolamento che qui si
pubblica). Si riporta il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - Chiunque riceva anticipi per spese di
missione all'estero deve rendere alle amministrazioni dalle
quali ha ricevuto l'anticipo stesso il relativo conto entro
il termine di giorni trenta dal rientro in Italia e, nel
caso che la missione abbia durata superiore a mesi sei,
deve rendere il conto degli anticipi stessi alla fine di
ogni semestre, entro i successivi sessanta giorni.
La norma di cui al comma precedente si applica anche a
coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge non abbiano ancora reso i conti benche' gia'
rientrati in Italia.
I funzionari dello Stato che non adempiano alle
prescrizioni di cui al presente articolo saranno deferiti
alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 83 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Agli estranei all'Amministrazione, invece, che abbiano
avuto gestione di valuta per missione o pagamenti
all'estero, qualora omettano di rendere i conti nei termini
predetti verra' applicata, con determinazione del Ministro
per il tesoro, una sanzione, in via amministrativa, non
superiore a L. 100.000.".
- La legge 6 agosto 1966, n. 639, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1966, n. 207, concerne:
"Modificazione all'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193,
recante norme relative al servizio del Portafoglio dello
Stato". (La legge 6 agosto 1966, n. 639, e' abrogata dal
regolamento che qui si pubblica).
- La legge 27 dicembre 1977, n. 990, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1978, n. 9, reca: "Norme per
la provvista di valute estere alle navi, aerei e
distaccamenti militari all'estero". (La legge 27 dicembre
1977, n. 990, e' abrogata dal regolamento che qui si
pubblica).
- La legge 21 dicembre 1978, n. 843, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1978, n. 361, supplemento
ordinario, reca: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria)". Si riporta il testo dell'art. 54, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 54. - In deroga a quanto previsto dall'art. 1
della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari
esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e'
autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio
dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla
base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1
aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati
- entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi.
Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di
finanziamento.
Detti cambi di finanziamento sono utilizzati per
fissare gli stanziamenti da iscrivere nello stato di
previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario
successivo a quello della loro determinazione e restano in
vigore per tutti i pagamenti in valuta estera da
effettuarsi nel medesimo esercizio successivo.
(I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati
dal regolamento che qui si pubblica)".
- La legge 13 luglio 1995, n. 295, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995, n. 171, reca:
"Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di affari esteri e di difesa". Il
comma 4 dell'art. 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295,
sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della legge 6 febbraio
1985, n. 15. (L'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e' abrogato dal regolamento che qui si pubblica).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, reca:
"Approvazione del testo unico delle norme in materia
valutaria." Si riporta il testo dell'art. 7, come
modificato dal regolamento che qui si pubblica:
"Art. 7 (Canalizzazione delle operazioni valutarie e in
cambi). - 1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia
e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono
effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei
cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti
stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite
dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal
Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai
trattati e agli accordi internazionali.
2. (Il comma 2 e' abrogato dal regolamento che qui si
pubblica).
3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti
possono essere regolate per compensazione, della quale deve
essere data successiva, tempestiva comunicazione
all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca
abilitata.
4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la
canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi
attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le
altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in
tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle
stesse.".
- La legge 13 luglio 1993, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1993, n. 166, e abrogata dal
regolamento che qui si pubblica concerneva: "Modifica
dell'art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme
relative al servizio del Portafoglio dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
1994, n. 136, supplemento ordinario, concerne: "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili". (L'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e' abrogato dal
regolamento che qui si pubblica).



 
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